Sentenza n. 7/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4r.d. 466/1901
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290
e 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Palatrasio
Ernesto ed altro, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8
agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dalla Corte di assise di Roma
nel procedimento penale a carico di Grimaldi Fulvio, iscritta al n. 430
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974;
3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Nicosia
Angelo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
4) ordinanza emessa il 27 aprile 1973 dalla Corte di assise di Roma
nel procedimento penale a carico di Grimaldi Fulvio, iscritta al n. 99
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Considerato in fatto e in diritto:
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Palatrasio
Ernesto ed altro, il giudice istruttore presso il tribunale di Taranto
ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 maggio 1973, in riferimento
agli artt. 21 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale ed in
riferimento agli artt. 3,25, commi primo e secondo, 112 e 95, comma
primo, della Costituzione altra questione relativamente all'art. 313
dello stesso codice penale.
Altre due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313,
comma terzo, cod. pen., nella parte in cui detta norma prevede che
l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della
magistratura sia concessa dal Ministro per la grazia e giustizia sono
state promosse dalla Corte di assise di Roma con due ordinanze emesse
rispettivamente il 13 marzo ed il 27 aprile 1973, nel corso di
altrettanti procedimenti penali a carico entrambi di Grimaldi Fulvio,
con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione
della parte seconda della Costituzione e particolarmente all'art. 104.
Infine, una quarta ordinanza, emessa il 13 dicembre 1973 dal
giudice istruttore presso il tribunale di Marsala, nel corso di un
procedimento penale a carico di Nicosia Angelo, ha proposto in
riferimento agli artt. 3, 1O4, 105, 106, 107 e 108 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo
comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro per la
giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, la
competenza a concedere o negare l'autorizzazione a procedere per il
delitto di vilipendio dell'ordine giudiziario.
I giudizi, vertendo su analoghe questioni, vanno riuniti e possono
essere congiuntamente decisi.
2. - Le questioni concernenti l'art. 290 cod. pen., prospettate
sotto il profilo della violazione della libertà di manifestazione del
pensiero e del principio di tassatività delle fattispecie penali, sono
state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 20 del 1974 e
manifestamente infondate con le ordinanze n. 180 e n. 183 del 1974.
Anche le questioni relative all'art. 313 cod. pen., genericamente e
specificamente sollevate in riferimento al principio di eguaglianza,
sono state dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n.
142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136
del 1974; mentre quelle dedotte in riferimento ai principi di riserva
di giurisdizione, di legalità della pena e di officialità dell'azione
penale sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 22 del
1959, successivamente ribadita dalle ordinanze di manifesta
infondatezza n. 39, n. 71 e n. 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo
comma, Cost. non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.
A loro volta, le ulteriori censure per violazione degli articoli da
101 a 101 sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 142 del
1973 e manifestamente infondate con la sentenza n. 20 del 1974 e con le
ordinanze n. 5, n. 39 e n. 136 del 1974.
Ciò rammentato, poiché non vengono ora addotti argomenti che
possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni, le anzidette
questioni, sotto i vari profili testé precisati, devono essere
dichiarate manifestamente infondate.
3. - Nuova, invece, è la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 313, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per
la diversità di tutela accordata al Governo rispetto a quella
riservata alle Assemblee legislative e alla Corte costituzionale
(ordinanza del giudice istruttore di Marsala) e all'art. 95 Cost., per
l'attribuzione al Ministro per la giustizia, anziché al Governo "nella
sua globalità" o al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere
autorizzativo per il reato di vilipendio del Governo (ordinanza del
giudice istruttore di Taranto).
Ma entrambi i profili sono da disattendere e la questione, perciò,
anche nei termini ora esposti, non è fondata.
Non è pertinente, infatti, il richiamo all'art. 3, per le
peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi
costituzionali dello Stato, consentendone discipline non sempre tra
loro uniformi. In particolare, per quanto ora interessa, è da
rammentare che, a differenza dalle Assemblee legislative e dalla Corte
costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale
"consiglio dei ministri", ma è organo complesso, nell'ambito del quale
- come fu affermato da questa Corte nella sentenza n. 142 del 1973, al
punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia è
"tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle
relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia,
esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.
Né sussiste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non
si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei ministri,
enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della
politica generale dei Governo, di impulso e coordinamento dell'opera
dei ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse
responsabilità; ed è noto che quei poteri si esercitano anche fuori
del consiglio, nei confronti dei ministri singolarmente considerati.
Nulla vieta pertanto, ed è anzi conforme ai principi che presiedono
alla struttura ed al funzionamento del Governo che il Ministro per la
giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste
di autorizzazione a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove
lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione
se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei ministri a
norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 290 e 313 del codice penale sollevate in
riferimento agli artt. 3, 21, 25, 101 a 110 e 112 della Costituzione
con le ordinanze di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 313, comma terzo, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 95 della Costituzione con le ordinanze dei giudici istruttori di
Marsala e di Taranto di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte