Sentenza n. 7/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20r.d.l. 2523/1936
- art. 9d.P.R. 630/1955
- art. 9r.d.l. 2523/1936
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo
comma (modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, numero 930) e
terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523 (norme per la
disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza
emessa il 15 settembre 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento
penale a carico di Marinello Angelo ed altri, iscritta al n. 429 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15 del 15 gennaio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Angelo Marinello
ed altri imputati "della contravvenzione prevista dagli artt. 20 cpv.
e 21 del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, modificato dall'art. 9 del
d.P.R. 23 giugno 1955, n. 630 (e non 930, come erroneamente indicato
nell'ordinanza), per avere gli uni, quali dirigenti sindacali e il
terzo, quale direttore dell'ETSI, organizzato e condotto gite e viaggi
occasionali a carattere culturale e di svago, senza fine di lucro,
riservati agli aderenti all'organizzazione sindacale, senza chiedere la
prevista autorizzazione all'Ente previdenziale del turismo e dello
spettacolo", il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio la questione
di legittimità costituzionale del precitato art. 20, secondo e terzo
comma, del r.d.l. n. 2523 del 1936, e del correlativo art. 9 del d.P.R.
n. 630 del 1955, in riferimento agli artt. 3, prima e seconda parte, 9,
prima parte, e 39 della Costituzione.
2. - A parere del proponente il divieto che discenderebbe dalle
norme impugnate per i comitati enti promotori di movimenti di massa,
tra i quali rientrerebbero anche i sindacati dei lavoratori, di
organizzare in proprio viaggi e gite occasionali, senza la preventiva
concessione di deroga, contrasterebbe:
a) col principio di eguaglianza affermato nel primo comma dell'art.
3 della Costituzione, in quanto la differenziazione che sarebbe
disposta dalla legge cui trattasi tra comitati od enti in senso
generico e gli enti promotori di movimenti di massa non poggerebbe su
valide giustificazioni;
b) col principio stabilito dal secondo comma dello stesso art. 3
della Costituzione in quanto i limiti imposti alla organizzazione di
viaggi e gite a scopi culturali senza fine di lucro da parte di
movimenti di massa impedirebbero quel pieno sviluppo della personalità
umana che la Repubblica avrebbe obbligo di garantire e tutelare;
c) con il primo comma dell'art. 9 della Costituzione in quanto il
divieto si risolverebbe in un limite allo sviluppo culturale dei
lavoratori
d) con l'art. 39 della stessa Costituzione, in quanto rientrando
tra i compiti delle associazioni sindacali anche quello di curare la
elevazione culturale degli aderenti, qualsiasi limitazione normativa
di tali compiti finirebbe con incidere sulla loro libertà
organizzativa.
3. - Vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato conclude nelle deduzioni presentate per
l'infondatezza della sollevata questione.
Non sussisterebbe la violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, non essendo ipotizzabile, ai fini riguardati dalla legge,
una distinzione tra enti promotori di movimenti di masse od enti in
senso generico e comitati; l'autorizzazione prevista dal secondo comma
dell'art. 20, sarebbe necessaria per qualunque organizzazione che,
senza scopi di lucro, promuova viaggi occasionali di svago o culturali.
Verrebbe meno, altresì, la prospettata violazione della seconda parte
dell'art. 3 della Costituzione per la considerazione che la richiesta
autorizzazione non solo non comprimerebbe libertà individuali
costituzionalmente garantite, ma, anzi, favorirebbe, in deroga allo
schema legislativo, la realizzazione delle gite o viaggi stessi.
Nessun contrasto sarebbe, infine, ravvisabile con gli artt. 9,
prima parte, e 39 della Costituzione.
Nel primo caso la prescritta autorizzazione avrebbe finalità
inerenti esclusivamente a problemi logistici e di coordinamento delle
attività turistiche comuni con lo spostamento di masse da un luogo
all'altro; nel secondo caso, il riferimento all'articolo 39 non sarebbe
pertinente in quanto tale articolo riguarderebbe solo l'istituzione e
l'organizzazione interna dei sindacati e non già la loro attività
esterna, assoggettata nel suo svolgimento, all'osservanza delle leggi
ordinarie. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe pone in dubbio, in riferimento agli
artt. 3, primo e secondo comma, 9, primo comma, e 39 della
Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo e
terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, modificato dall'art.
9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, nella parte in cui fa divieto ai
comitati e agli enti promotori di movimenti di massa di svolgere le
attività, proprie del settore turistico, previste dall'art. 2
(organizzazione di viaggi) dello stesso r.d.l., senza la preventiva
autorizzazione di deroga.
La questione non è fondata.
2. - Il r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, contenente norme per la
disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, fa divieto, nel primo
comma dell'art. 20, ai comitati o enti promotori di movimenti di massa
di svolgere l'attività promozionale, organizzativa e direttiva di cui
all'art. 2, se non per il tramite di aziende autorizzate. Il secondo
comma dello stesso articolo stabilisce che alla disposizione generale
di cui al primo comma possono essere consentite deroghe ministeriali
per la organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere
patriottico, religioso o culturale senza scopi speculativi.
L'art. 9 del d.P.R. 26 giugno 1955, n. 630 - decentramento dei
servizi del commissariato del turismo, - in modifica del precitato
secondo comma dell'art. 20 del r.d.l. 1936, estende all'ente
provinciale del turismo la facoltà di concedere deroga.
Dal combinato disposto delle norme impugnate è dato rilevare che
il legislatore, in tema di attività turistica, ha seguito due
direttive aventi per oggetto sia la tutela di interessi statali o
settoriali, sia l'incremento di attività turistiche promosse da
privati in relazione ai fini specifici, agevolandole e sottraendole ad
ogni legame con gli enti a cui la legge, in via generale riconosce la
facoltà di esercitarle nella loro pienezza e, per questo, sottoposte
ad un regime di vigilanza e di controllo diretto a garantire un
effettivo svolgimento dell'attività stessa nello stretto ambito del
settore di competenza.
Il proponente si duole, come primo punto di contestazione delle
norme, che la formulazione di queste porterebbe ad escludere i
sindacati dalla facoltà di organizzare viaggi o gite occasionali,
senza scopo di lucro, avvalendosi delle agevolazioni previste dal
secondo comma dell'art. 20 del r.d.l. del 1936.
Da qui la violazione del principio di eguaglianza.
Giustamente l'Avvocatura dello Stato nota, nelle sue deduzioni, che
l'art. 20, per effetto della modifica apportata dal d.P.R. 26 giugno
1955, n. 630, non legittima, ai fini della facoltà in esso
contemplata, alcuna distinzione tra ente e ente promotore, per cui
qualsiasi organizzazione, e quindi anche un sindacato, rimane libera di
promuovere e realizzare in proprio gite patriottiche, religiose e
culturali senza scopi speculativi, previa concessione, a richiesta, di
deroga alle disposizioni di carattere generale. Non sussiste più,
pertanto, a giudizio della Corte, nessuna differenziazione dei
sindacati dai comitati od enti promotori per quanto riguarda il
trattamento.
Non è esatto, altresì, affermare che comunque anche la normativa
relativa alla deroga rappresenterebbe una limitazione al pieno sviluppo
della persona umana (art. 3 secondo comma) e una non accettabile
compressione allo sviluppo culturale dei lavoratori (art. 9, primo
comma).
Invero le agevolazioni previste dal legislatore si inquadrano nei
fini propri delle norme costituzionali che si assumono violate.
L'intervento amministrativo di concessione di deroga assume in concreto
valore promozionale e la sua ragione d'essere trova piena
giustificazione nella necessità di salvaguardare nei limiti quel
complesso di interessi generali dello Stato che, in ogni circostanza,
devono essere tenuti presenti dai pubblici poteri e con i quali ogni
attività libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare.
In ordine all'asserita violazione dell'art. 39 della Costituzione,
la Corte osserva che con esso si garantiscono la libertà dei cittadini
di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne
derivano.
Sotto questo profilo sono pertanto da rigettare le censure mosse
alla disciplina giuridica impugnata.
In questa, invero, difetta qualsiasi negazione o violazione delle
libertà sindacali e della conseguente libertà di azione sindacale.
L'organizzare gite o viaggi a carattere culturale, religioso e
patriottico se può rappresentare un complemento apprezzabile
dell'attività sindacale, intesa in senso lato, tuttavia costituisce
pur sempre attività che rimane al di fuori della istituzione e
organizzazione interna dei sindacati stessi e, pertanto, va soggetta
all'osservanza delle leggi ordinarie dello Stato così come per ogni
altro ente, cittadino o raggruppamento di cittadini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n.
2523, come modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 9, primo
comma, e 39 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte