Sentenza n. 7/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1977 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 2592/1952
- art. 2d.P.R. 2592/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (norme di attuazione dello Statuto
speciale in materia di credito e risparmio), promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19
febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto
al n. 23 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 19 febbraio 1972 la Provincia di Bolzano, in persona
del Presidente pro-tempore, autorizzato con delibere della giunta
provinciale e del Consiglio provinciale, ha proposto, in via
principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, per violazione dell'art. 5,
punto 3, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui
all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Si rileva, nel ricorso, che, mentre l'art. 3 della precitata legge
costituzionale n. 1 del 1971 attribuirebbe alla regione la competenza
legislativa in tema di ordinamenti degli enti di credito fondiario e di
credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché
delle aziende di credito a carattere regionale, tale competenza, pur
esplicitamente riconosciuta dal d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, ai
sensi del quale spetterebbe alla Giunta regionale adottare
provvedimenti amministrativi in materia, troverebbe di contro, notevoli
limitazioni negli artt. 1 e 2 dello stesso decreto presidenziale.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, osserva, in via preliminare,
che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il problema della
invalidità sopravvenuta delle norme di attuazione si porrebbe non in
termini di costituzionalità, ma di compatibilità, ovverosia di
abrogazione.
In sostanza, si tratterebbe, nel caso, di un problema di mera
interpretazione di leggi (art. 15 disp. sulla legge in generale),
demandato al giudice ordinario o genericamente a chiunque sia chiamato
ad applicare le norme impugnate. In conclusione la materia in esame non
darebbe luogo a conflitto di norme, ma a successione di norme, con
conseguente inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe viene prospettata alla
Corte questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di credito e
risparmio, ritenuti in contrasto con l'art. 3 della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che comporta modificazioni e
integrazioni dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale
del 26 febbraio 1948, n. 5.
2. - Si osserva, da parte della Provincia proponente la questione,
che, mentre l'art. 3 della legge costituzionale del 1971 riconoscerebbe
all'ente regione un più ampio spazio di autonomia e competenza
normativa in materia di istituti di credito e risparmio aventi
carattere regionale, nella realtà tale spazio rimarrebbe notevolmente
compresso dalla sopravvivenza delle norme di attuazione di cui alla
legge n. 2592 del 1952 dovuta alla mancata emanazione di nuove norme in
armonia con le modifiche apportate al testo originario dello Statuto
speciale.
Infatti si precisa che, rimanendo la competenza regionale esclusa
dal settore dei provvedimenti considerati di interesse nazionale e non
trovando questo una precisa e tassativa specificazione nella legge di
attuazione, di fatto l'incidenza dello Stato nell'ambito delle
prerogative proprie della regione, finirebbe col rappresentare non già
una deroga ad un principio generale, ma un ampio e illimitato potere
incompatibile con l'autonomia e la sfera potestativa della regione
stessa.
3. - L'Avvocatura dello Stato assume, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso sia perché l'invalidità sopravvenuta
delle norme di attuazione non si porrebbe "in termini di
incostituzionalità, ma di incompatibilità ", sia perché in ogni caso
difetterebbe la legittimazione della Provincia di Bolzano a promuovere
un giudizio di legittimità in materia, in quanto la natura della
lesione lamentata rientrerebbe nella competenza della Regione, alla
quale sarebbe spettato di avvalersi del potere normativo ad essa
riconosciuto.
La stessa Avvocatura, infine, fa rilevare che fino a quando non
siano state emanate nuove norme di attuazione, l'applicazione delle
precedenti si inquadra in un più che legittimo e razionale criterio di
armonia del sistema e, quindi, di conservazione dell'ordinamento e di
certezza del diritto.
4. - Il ricorso è inammissibile.
Con la sentenza n. 34 del 1974, la Corte ha preso in esame e deciso
i due analoghi ricorsi delle Provincie di Trento e di Bolzano aventi
per oggetto disposizioni di legge contenenti norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige (testo approvato
con legge costituzionale 1948, n. 5) e delle quali veniva dedotto il
contrasto con articoli della sopravvenuta legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1.
La Corte, con la predetta sentenza, ha dichiarato inammissibili i
ricorsi delle due Provincie nella considerazione che le norme di
attuazione, per la loro natura e funzione strumentale, sono destinate a
spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni
statutarie che esse interpretano e integrano.
Di conseguenza la Corte ha tratto la conclusione che "con la
caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei
limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere di efficacia
in dipendenza della loro intrinseca natura".
Sviluppando ulteriormente il proprio giudizio la Corte ha altresì
precisato che "per la parte e nei limiti in cui alle nuove norme
statutarie si riconoscesse applicabilità diretta e immediata, come le
Provincie ricorrenti assumono, queste sarebbero senz'altro legittimate
al concreto esercizio delle corrispondenti funzioni legislative e
amministrative. Nei limiti predetti, tale esercizio di funzioni non
potrebbe essere giudicato in termini di violazione delle norme di
attuazione precedenti le nuove norme statutarie, bensì potrebbe
soltanto dar luogo a questioni di legittimità costituzionale o a
conflitti di attribuzione.
Lo stesso è a dire nell'ipotesi in cui si verificasse una indebita
invasione da parte dello Stato o della Regione nella sfera di
competenza assegnata alla Provincia".
5. - Con ordinanza n. 270 del 1974 la Corte ha riaffermato il
precedente giudizio decidendo su numerosi ricorsi avanzati dalle
Provincie di Trento e di Bolzano e con i quali si impugnavano alcuni
articoli di norme di attuazione, emanate in tempi diversi, dello
Statuto speciale Trentino-Alto Adige del 1948, sempre per contrasto con
norme modificative della sopravvenuta legge costituzionale n. 1 del
1971.
Uno dei ricorsi riguardava gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre
1952, n. 2592, di cui è giudizio.
6. - Stante, pertanto, l'analoga impostazione del ricorso della
Provincia di Bolzano con quelli che hanno formato oggetto delle
questioni decise con la sentenza n. 34 del 1974 e con l'ordinanza n.
270 del 1974, la questione ad esso ricorso relativa deve essere
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente
norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
per violazione dell'art. 5, punto 3, dello statuto per il Trentino-Alto
Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte