Sentenza n. 7/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo
comma, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Varese nel
procedimento civile vertente tra Baratelli Enrico e Ditta S.a.s.
Plastak Machinery ed altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285
dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso al Pretore di Varese, Baratelli Enrico esponeva che il
10 ottobre 1972 era stato licenziato dalla S.a.s. Plastak Machinery;
che, con sentenza 28 febbraio 1974, lo stesso Pretore, dichiarando
nullo il licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro, con
la condanna della nominata società al risarcimento del danno nella
misura di nove mensilità di retribuzione; che il 4 marzo 1974 aveva
transatto la lite dichiarando di dimettersi ed ottenendo l'impegno
della datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione
assicurativa presso l'I.N.P.S. per il periodo compreso fra la data
della sentenza di reintegrazione e quella del licenziamento; che tale
regolarizzazione non era avvenuta e l'I.N.P.S., dal canto suo, gli
aveva rifiutato l'erogazione dell'indennità di disoccupazione
assumendo, con riferimento al periodo suddetto, che le somme versate a
titolo risarcitorio per il licenziamento illegittimo non erano soggette
a contribuzione assicurativa.
Tanto premesso, il Baratelli chiedeva che della S.a.s. Plastak
Machinery si dichiarasse l'obbligo al versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali per il periodo 10 ottobre 1972-28 febbraio
1974, quanto meno sulla base delle nove mensilità di retribuzione
corrisposte a titolo di risarcimento del danno, e che l'I.N.P.S. fosse,
da un lato, dichiarato tenuto a ricevere i contributi stessi e,
dall'altro, condannato all'erogazione dell'indennità di
disoccupazione.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 (R.O. n.
360/78) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione agli artt.
3 e 38 Cost., in quanto non prevede, a favore del lavoratore
giudizialmente reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di
lavoro di versare all'I.N.P.S. i contributi assicurativi commisurati
alle somme che il lavoratore stesso avrebbe percepito, come normale
retribuzione, nel periodo compreso fra la data del licenziamento
illegittimo e quella dell'ordine giudiziale di reintegrazione.
Il giudice a quo ha rilevato che, nell'interpretazione della norma
censurata, debba ritenersi jus receptum che al lavoratore licenziato
compete, per il suddetto periodo, il solo risarcimento del danno e non
già questo in aggiunta alle normali retribuzioni, dal che, appunto,
nasce il problema di una efficace tutela previdenziale relativamente al
medesimo periodo.
Se è vero che il risarcimento del danno configura un quid pluris
rispetto alle retribuzioni perdute, in guisa che delle relative
erogazioni economiche non può non tenersi conto anche a fini
previdenziali, come è stato ritenuto da Cass. 23 maggio 1976 n. 1927,
non è men vero che, in quest'ottica, le esigenze della tutela suddetta
risultano efficacemente assicurate soltanto nel caso in cui l'ammontare
del danno liquidato sia almeno pari al complessivo importo delle
retribuzioni che sarebbero state versate nel periodo in questione se
non vi fosse stata
interruzione delle prestazioni lavorative.
Il problema permane, invece, nei casi in cui, come in quello di
specie (nel quale, a fronte di un periodo di carenza retributiva pari a
17 mesi, vi è stato un risarcimento commisurato a sole nove mensilità
di retribuzione), l'ammontare del danno liquidato sia inferiore a
quello delle retribuzioni perdute.
Le varie soluzioni, in tali casi teoricamente prospettabili,
risultano tutte inaccoglibili.
Cosl', innanzitutto, quelle per cui i contributi dovrebbero essere
commisurati alle retribuzioni " virtuali ", come se il rapporto di
lavoro avesse avuto regolare esecuzione: la soluzione sarebbe appagante
ai fini di compiutezza della tutela assicurativa del lavoratore
illegittimamente licenziato, oltre che coerente con l'efficacia
cosiddetta reale dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro (che
postula la continuità del rapporto), ma è resistita dal disposto
dell'art. 12 della legge n. 153/69, che considera base imponibile agli
effetti contributivi solo tutto ciò che sia dal datore di lavoro "
dovuto " in dipendenza del rapporto, laddove, nel periodo in questione,
alla stregua dei ricordati risultati interpretativi, la norma censurata
esclude che le retribuzioni sono " dovute ", riconoscendo soltanto il
diritto al risarcimento del danno.
D'altra parte, la soluzione di ritenere carente, nel medesimo
periodo, ogni obbligo contributivo urta contro lo spirito della legge
n. 300/70, la quale, essendo orientata nel senso di assicurare al
lavoratore illegittimamente licenziato una più intensa tutela,
difficilmente può legittimare una operazione ermeneutica che si
proponga di ovviare al silenzio serbato sul punto in contestazione con
l'individuazione di un implicito diniego di quelle provvidenze
riconosciute, invece, ad altri lavoratori temporancamente sprovvisti di
occupazione per fatto proprio (ivi compresa l'indennità di
disoccupazione).
Se, per contro, si ritiene retribuzione imponibile il solo
ammontare del danno liquidato, si incontra preliminarmente la
difficoltà di riferire la contribuzione a precisi periodi di paga; e
quand'anche questa fosse superabile rapportando ai mesi decorsi
l'ammontare suddetto, si otterrebbe, comunque, il risultato di un
imponibile mensile inferiore a quello delle retribuzioni teoricamente
maturate, con possibili riflessi negativi ai fini pensionistici, in
danno del lavoratore che abbia dovuto affrontare una vicenda
giudiziaria di lunga durata e che si trova cosl' discriminato rispetto
a quello che abbia potuto fruire di una pronunzia di reintegrazione nel
volgere di pochi mesi secondo lo spirito della novella n. 533/73.
In casi come quello di specie, pertanto, la norma censurata
determinerebbe, comunque, il risultato di negare del tutto o di
riconoscere in modo insufficiente (cosl' violando l'art. 38 Cost.) la
tutela previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziato,
assoggettandolo altresl' irrazionalmente (in violazione dell'art. 3
Cost.) non solo alle ricordate conseguenze discriminatorie connesse
alla durata del giudizio, ma anche a quelle ulteriori del deteriore
trattamento che gli verrebbe riservato rispetto al lavoratore
licenziato a buon diritto, il quale, oltre che all'indennità di
occupazione (artt. 3, 37 e 45 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e 2, 3, 6
e 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), ha diritto anche
all'accreditamento della contribuzione " figurativa " da parte
dell'I.N.P.S. per tutto il periodo di spettanza di tali indennità
(art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 285 dell'11 ottobre 1978.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha insistito per la declaratoria di
infondatezza della questione.
Ha osservato, in particolare, che, secondo la sopra riferita
pronuncia della Corte di cassazione, il risarcimento del danno in
questione, presupponendo la permanenza in vita del rapporto di lavoro e
l'inadempimento dell'obbligazione retributiva, non può essere
commisurato almeno all'importo delle retribuzioni perdute.
Su tale quantificazione possono incidere, determinandone la
minorazione, circostanze accidentali alla cui stregua il danno
liquidato può non coincidere con il lucro cessante integrale: ma, per
questo aspetto, la norma si limita a regolare i rapporti fra datore di
lavoro e lavoratore senza produrre riflessi negativi sul distinto
rapporto previdenziale, geneticamente collegato a quello di lavoro,
sicché, nell'ambito di questo secondo, l'obbligazione contributiva non
cessa di essere commisurabile all'effettivo importo delle retribuzioni
maturate e " dovute ", anche ove l'intero ammontare di queste non
coincida con quello del danno liquidato, a cagione di elementi estranei
al rapporto previdenziale.
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere come unica base imponibile
l'ammontare del danno effettivamente liquidato, ogni censura di
incostituzionalità della norma sarebbe mal posta, poiché questa non
esclude l'eventuale coincidenza del danno stesso con il lucro cessante
integrale, con la conseguenza che la mancanza della medesima
costituisce una mera variabile di fatto riferibile all'accertamento
contenuto sul punto nella sentenza e non alla regula juris.
Comunque erroneo sarebbe il riferimento, a fini comparativi, alla
posizione del lavoratore licenziato a buon diritto, dovendosi ritenere
che, nelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento, anche
al lavoratore illegittimamente licenziato e non ancora reintegrato con
sentenza esecutiva, competa il diritto all'indennità di disoccupazione
ed all'accreditamento della contribuzione figurativa.
La stessa opzione ermeneutica, consistente nella negazione della
sussistenza dell'obbligo assicurativo nel periodo de quo sarebbe
infine, compatibile con l'affermazione della piena legittimità della
norma, essendo chiaro che, in tal caso, funzione del previsto
risarcimento del danno non potrebbe non essere anche quella di tenere
indenne il lavoratore del pregiudizio subito a causa della lesione
della sua posizione assicurativa. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Varese dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto non prevede, a favore
del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo e
reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di
versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i contributi
assicurativi in misura corrispondente a quella che sarebbe stata la
normale retribuzione nel periodo che va dal licenziamento illegittimo
alla reintegrazione.
Egli premette che il rapporto assicurativo-previdenziale nasce al
momento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, ne segue
le vicende e si estingue con l'estinzione del rapporto di lavoro; che
nella ipotesi di illegittimo licenziamento, prevista dalla predetta
norma che assicura la c.d. tutela reale, il rapporto di lavoro non si
interrompe per l'arco di tempo compreso tra il licenziamento e la
pronuncia giudiziale di illegittimità del licenziamento e conseguente
reintegrazione, sicché ne dovrebbe logicamente conseguire, a parere
dello stesso retnittente, la persistenza del rapporto
assicurativo-previdenziale e dello stesso obbligo contributivo del
datore di lavoro.
Invece, il citato art. 18 della legge n. 300 del 1970, per il
suddetto periodo prevede, a favore del lavoratore, solo il risarcimento
del danno del quale specifica l'ammontare minimo in cinque mensilità,
lasciando al giudice del relativo giudizio la determinazione del
massimo, mentre prevede il ripristino della retribuzione solo per il
periodo successivo all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
Lo stesso Pretore ricorda la giurisprudenza della Corte di
cassazione, sia in materia di risarcimento danni da licenziamento
illegittimo, sia in materia di determinazione della misura della
contribuzione riferentesi a ciò che il lavoratore riceve in dipendenza
della prestazione di lavoro ed in ogni caso, ad una somma che non può
essere inferiore alla retribuzione comunque dovuta. Rileva che nella
fattispecie trattasi di risarcimento di danno liquidato in misura
inferiore all'ammontare delle retribuzioni spettanti per il periodo di
durata della sospensione del rapporto di lavoro (nove mensilità, al
posto di diciassette mensilità) e ritiene, quindi, che sussista
disparità di trattamento (art. 3 Cost.) nei confronti del lavoratore
licenziato per giusta causa o giustificato motivo, il quale, oltre
all'indennità di disoccupazione (artt. 3, 37, 45 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e artt. 2, 3, 6, 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636),
ha diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa da parte
dell'I.N.P.S. per tutto il periodo per il quale gli spetta l'indennità
(art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) ed anche rispetto al
lavoratore la cui reintegrazione nel posto di lavoro sia potuta
avvenire cosl' sollecitamente da assicurare, con il danno liquidato,
anche le retribuzioni dovute per il periodo dell'abusivo allontanamento
dal posto di lavoro. Ritiene, inoltre, che sussista anche la violazione
dell'art. 38 Cost. in quanto risulta leso il precetto della tutela
previdenziale del lavoratore.
2. - La questione non è fondata.
La Corte rileva che l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto
dei lavoratori) prevede, anzitutto (primo comma), che il giudice, con
la sentenza con cui dichiara la inefficacia del licenziamento, intimato
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero
ne dichiara la nullità a norma della stessa legge, ordina al datore di
lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; ed inoltre
(secondo comma), che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità o sia stata dichiarata la nullità nella misura minima di
cinque mensilità di retribuzione, determinata ai sensi dell'art. 2121
cod. civ.; ed, infine, che, nel caso in cui il datore di lavoro non
ottemperi alla sentenza che dispone la reintegrazione, il lavoratore ha
diritto alle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, dalla data
della sentenza a quella della reintegrazione.
Ora, sia i giudici di merito che la Corte di cessazione ritengono
che:
a) a seguito e per effetto dell'introduzione, da parte del
legislatore del 1970, del principio della cd. stabilità reale, il
licenziamento, poi ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del
lavoro ma non il rapporto di lavoro con la conseguenza che non viene
meno nemmeno il rapporto assicurativo;
b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristina la situazione
anteriore al licenziamento anche per quanto riguarda la prestazione,
che riprende vigore una volta eliminata la parentesi dell'illegittimo
atto di recesso;
c) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, il
danno risarcito (cosl' qualificato, attesa la possibilità del
verificarsi di più ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili
ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale)
si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto
di percepire in forza dell'obbligazione propria del rapporto, cioè
anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, però, il maggior danno da
provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore,
detraibile, se provato dal datore di lavoro;
d) per il periodo di tempo che va dal provvedimento di
reintegrazione alla effettiva ripresa del lavoro, sono dovute
specificamente le retribuzioni.
Pertanto, in tale situazione, siccome il licenziamento illegittimo
non produce la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, del
rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato, e siccome anche
per il periodo compreso tra il licenziamento ed il provvedimento di
reintegrazione sono dovute le retribuzioni, sia pure comprese nel danno
liquidato, e sussiste la possibilità che sia coperto tutto il periodo
di sospensione della prestazione del lavoro avendo la norma di
previsione determinato solo il minimo del danno risarcibile e non il
massimo, non può assolutamente affermarsi che non sussista l'obbligo
contributivo del datore di lavoro.
L'eventualità di una determinazione del danno in misura diversa
dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende dalla norma di
previsione che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del
danno, con la possibilità che siano comprese tutte le retribuzioni ed
anche i contributi omessi, ma solo dall'oggetto della domanda del
lavoratore o dalla sentenza riparatrice.
La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha già
ritenuto costituzionalmente legittima (sent. n. 178 del 1975), può
comprendere anche una parte delle retribuzioni dovute se risultano
essere di entità inferiore alle cinque mensilità, o tutte le
retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilità
liquidate.
3. - Non sussiste quindi, la denunciata violazione dell'art. 3
Cost. nei confronti del lavoratore illegittimamente licenziato, per il
quale la sospensione della prestazione duri meno di cinque mesi,
potendo, in ogni caso, il lavoratore ottenere tutte le retribuzioni per
il periodo di sospensione della prestazione. E nemmeno sussiste nei
confronti del lavoratore licenziato per giusta causa, che può ottenere
l'indennità di disoccupazione in quanto la sua situazione non è
identica né omogenea a quella del lavoratore licenziato senza giusta
causa o giustificato motivo perché mentre per il primo il rapporto di
lavoro si estingue, per l'altro, invece, il rapporto di lavoro non
cessa ma solo è interrotta la prestazione del lavoro.
Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 38 Cost. in quanto,
come si è detto, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, non si
è estinto nemmeno il rapporto assicurativo-previdenziale ad esso
collegato ed il conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro.
E ciò tanto più che, specie ai fini previdenziali, la retribuzione,
nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non è più il
corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario
previdenziale ed, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto
ciò che al lavoratore è corrisposto in dipendenza del rapporto di
lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).
Pertanto, nei sensi suddetti, va dichiarata l'infondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sollevata dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..
Cosl' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte