Sentenza n. 70/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21
dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1969 dal tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Marino Salvatore ed il
Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 348 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visti gli atti di costituzione di Marino Salvatore e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Adalberto Tempesta, per il Marino, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio civile promosso dall'avv. Salvatore Marino
contro il Ministero di grazia e giustizia, perché fosse accertato il
diritto alla retribuzione, per un preteso ammontare di lire 1.000.000,
per l'attività prestata nell'anno 1968 in qualità di vice
conciliatore del Comune di Genova, il tribunale ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, che garantisce l'uguaglianza dei cittadini, ed all'art.
36, primo comma, concernente il diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro
prestato, l'eccezione di illegittimità dell'art. 21 dell'Ordinamento
giudiziario (approvato col r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), il quale
dichiara l'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore "gratuito ed
onorario".
Il tribunale ha osservato che una ingiustificata diversità di
trattamento, nei confronti dei conciliatori, si verificherebbe rispetto
ad altri funzionari onorari aventi diritto a compensi, ove non fosse
riconosciuto analogo diritto anche a loro favore.
L'attività dei conciliatori concreterebbe una forma socialmente
rilevante di lavoro, analogo a quello svolto dai giudici nominati per
concorso.
Non risulterebbe, quindi, manifestamente infondato neppure il
dubbio che il preteso diritto ad un equo compenso trovi fondamento
nell'art. 36, primo comma, della Costituzione.
Con atto di deduzioni, depositato il 16 ottobre 1969, l'attore,
costituitosi davanti a questa Corte, ha sostenuto che il carattere
onorario dell'ufficio di conciliatore non può implicarne anche la
gratuità. Lo dimostrerebbe il fatto che gratuite non sono varie altre
figure di funzionari onorari, che pur avrebbero attribuzioni
giurisdizionali.
Tra i diversi uffici onorari preveduti dall'Ordinamento
sussisterebbe, quindi, disparità di trattamento sotto l'aspetto della
retribuzione, con conseguente lesione del principio di uguaglianza
(art. 3 della Costituzione).
L'illegittimità dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, discenderebbe, poi, dalla
considerazione che l'attività svolta dai conciliatori costituisce
esplicazione di competenze prevedute dall'Ordinamento giudiziario e dal
codice di procedura civile.
L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nell'interesse del
Presidente del Consiglio dei ministri, con atto 26 agosto 1969, ha
chiesto che questa Corte voglia dichiarare infondate le questioni
predette.
In merito alla asserita lesione del principio di uguaglianza, dopo
aver ricordato varie ipotesi di conferimento onorario di funzioni
pubbliche gratuite, nei diversi settori dell'Amministrazione dello
Stato, l'Avvocatura osserva che la caratteristica comune ad ogni
funzionario onorario risiede nel carattere non professionale
dell'ufficio, assunto dai privati per civismo ed in vista dei vantaggi
semplicemente morali e di ordine onorifico, che possono derivarne.
Nella disciplina non uniforme di tali funzioni onorarie, non si
escludono invero temperamenti e deroghe al principio della gratuità.
Tuttavia il criterio di uguaglianza non potrebbe essere invocato,
giacché il diverso regime stabilito per ciascun ufficio onorario ha
giustificazione nei caratteri non omogenei che a ciascuno di essi sono
propri.
In merito alla assenta violazione dell'art. 36 della Costituzione
assume che questa norma non possa essere invocata a favore dei
magistrati onorari. In primo luogo, si osserva, questi non sono legati
all'Amministrazione pubblica da un rapporto di impiego, ma da un mero
rapporto di servizio non professionale, spontaneamente accettato.
Mancherebbe, poi, in essi il diritto allo stipendio, che costituisce
presupposto necessario dell'applicazione della norma costituzionale,
diretta a tutelare il soggetto economicamente più debole del rapporto
di lavoro. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del tribunale di Genova la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario
(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), concernente la gratuità
dell'ufficio di giudice conciliatore (o semplicemente "conciliatore"
secondo la terminologia del c.p.c.) e di vice conciliatore, è proposta
da duplice punto di vista: in riferimento all'art. 36, primo comma,
della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
prestato, e in riferimento all'art. 3 della Costituzione assumendosi
che la norma impugnata genera disparità di trattamento ai danni dei
predetti giudici onorari, nei confronti sia dei magistrati nominati per
concorso, sia di altre categorie di funzionari onorari, a favore dei
quali sono preveduti dalla legge assegni periodici o altri compensi.
La questione è infondata.
2. - Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario i
conciliatori appartengono all'ordine giudiziario come magistrati
onorari, ed esercitano in materia civile, ai sensi dell'art. 22
dell'Ordinamento giudiziario, funzioni conciliative e funzioni
contenziose.
Essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o,
per sua delega, dai presidenti delle Corti d'appello. La nomina può
cadere su cittadini residenti nel comune e di età non inferiore ai 25
anni. Non occorrono speciali titoli di studio o altre qualifiche,
essendo sufficiente, come è ovvio, che per carattere, indipendenza e
prestigio i candidati offrano garanzia di ricoprire degnamente
l'ufficio. L'assunzione di questo è, comunque, libera: infatti, pur
non essendo di regola richiesta la domanda degli interessati, è
tuttavia volontaria l'accettazione della carica. Come funzionari
onorari i conciliatori divengono soggetti di un rapporto di meno
servizio, il quale differisce da quello del pubblico impiego per il
fatto che l'esercizio delle funzioni ad esso connesso non ha natura
professionale e non impegna in misura prevalente l'attività dei
soggetti che vi sono ammessi e che restano liberi di svolgere altra
attività continuativa retribuita. Di scarsa importanza, infatti, e
d'altronde rispondenti ad elementari esigenze, sono le
incompatibilità, indicate nell'art. 26 dell'Ordinamento giudiziario,
con la qualità di magistrati, di funzionari appartenenti o addetti
all'ordine giudiziario e di funzionari o agenti di p.s. in attività
di servizio, e il divieto, stabilito dal successivo art. 27, di
esercitare la professione forense davanti all'ufficio di conciliazione
al quale si appartiene. Ed in riferimento appunto alle accennate
caratteristiche del rapporto il legislatore, seguendo un criterio
derivato dalla tradizione del nostro come di altri ordinamenti, ha
stabilito la gratuità dell'ufficio con l'esclusione di un trattamento
propriamente retributivo.
Non varrebbe osservare in contrario che ad altri funzionari
onorari, il cui servizio ha caratteristiche e disciplina analoghe a
quello dei conciliatori, secondo normative gradatamente affermatesi in
progresso di tempo e per effetto di valutazioni discrezionali del
legislatore, volte in particolare a considerare l'intensità degli
oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengono corrisposti
speciali compensi, nonché indennità e rimborsi di spese sostenute per
ragioni della carica.
Anche per gli stessi conciliatori è prevista, invero, in caso di
supplenza in un comune viciniore, una indennità (art. 99, secondo
comma, Ordinamento giudiziario), oltre quella di trasferta di cui alla
legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.
Ma, in tutti i casi sopracennati riguardanti funzionari onorari e
conciliatori, trattasi sempre di cespiti che non rientrano fra i
redditi professionali dei soggetti e rimangono istituzionalmente
distinti dai corrispettivi dovuti per le prestazioni inerenti a
rapporti di impiego. Ne consegue che a tali soggetti non risulta
applicabile il principio enunciato nell'art. 36 della Costituzione.
Questo ha riguardo, infatti, alle retribuzioni professionali dei
lavoratori e non può farsene derivare l'obbligo per lo Stato di
retribuire, secondo criteri di proporzionalità alla quantità e
qualità dell'attività svolta e di sufficienza rispetto alle
fondamentali esigenze di vita libera e dignitosa dei lavoratori
medesimi, prestazioni che, come sopra si è accennato, costituiscono
esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere
civico e di dignità sociale, e non identificabili con attività
professionale.
3. - La diversità di configurazione che nell'Ordinamento hanno
assunto gli uffici onorari, nei diversi settori dell'apparato organico
dello Stato, non consente neppure che fra gli stessi possa prospettarsi
alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento
giuridico e tanto meno con riguardo agli emolumenti che siano
eventualmente corrisposti.
L'art. 3 della Costituzione non osta infatti a che l'impegno e gli
oneri peculiari di talune cariche onorarie siano diversamente
considerati dal legislatore, rimanendo giustificata la negazione ad
alcune e, per contro, l'attribuzione ad altre di assegni o di altri
emolumenti; e ciò in misura che, in taluni casi, può anche risultare
non lontana da quella preveduta per i funzionari di carriera aventi
competenze analoghe.
Per gli stessi motivi il precetto del detto art. 3 della
Costituzione non può essere invocato in relazione al trattamento
giuridico ed economico dei magistrati ai quali sono, stabilmente e
professionalmente, attribuite funzioni giurisdizionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di
giudice conciliatore e di vice conciliatore; questione sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte