Sentenza n. 70/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1383/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del personale
civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e
disposizioni penali per i militari del suddetto corpo), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio ed altri, iscritta
al n. 379 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1973 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento penale a carico di Busiello Antonio ed altri,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Di Gaspero
Attilio ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10
luglio 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il tribunale di Varese, innanzi al quale, per ragioni di
connessione (art. 264 c.p.m.p.) era stato rinviato a giudizio un
militare della guardia di finanza (imputato - tra l'altro dei delitti
di cui agli artt. 94 e 109 legge 25 settembre 1940, n. 1424; 3, legge 9
dicembre 1941, n. 1383 e 215, 219 c.p.m.p. per aver colluso con altri
estranei al Corpo al fine di introdurre in Italia merce di
contrabbando), con ordinanza emessa il 4 giugno 1973, prospetta il
dubbio che il già citato art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(contenente norme sulla militarizzazione del personale civile e
salariato in servizio presso la guardia di finanza) crei
un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del principio di
uguaglianza, tra i militari appartenenti al Corpo della guardia di
finanza e i funzionari dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
preposti all'espletamento di funzioni identiche o quanto meno omogenee,
i quali nelle ipotesi previste dalla norma impugnata sarebbero puniti
meno gravemente dei primi.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari
non fondata la questione.
2. - La legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383, è stata posta in dubbio - sempre in
riferimento all'art. 3 Cost. - ma sotto profili parzialmente diversi,
anche dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 18 ottobre
1973, emessa in relazione ad identica fattispecie.
In essa si censura, infatti, la disparità di trattamento, nei
sensi che sono già stati posti in rilievo, tra i militari della
guardia di finanza e gli altri organi di polizia giudiziaria che, al
pari dei primi, sono preposti, con identità di funzioni e di
attribuzioni, all'accertamento delle violazioni delle leggi
finanziarie.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
3. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel
corso di procedimento penale a carico di alcuni soggetti appartenenti
al Corpo della guardia di finanza, imputati di aver colluso con altri
estranei al Corpo per introdurre in Italia merce di contrabbando,
prospetta infine il dubbio che il predetto art. 3 della legge n. 1383
del 1941 sia lesivo del principio di uguaglianza, non solo per la
disparità di trattamento, posta in rilievo nella già citata ordinanza
della Corte d'appello di Napoli, ma anche per la mancata previsione di
un trattamento differenziato tra il militare della guardia di finanza
che colluda con i terzi per fini personali di lucro e quello che invece
colluda con il terzo per consentire al Corpo della guardia di finanza
un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un particolare
lustro.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non
fondate. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze sollevano questioni di legittimità tra loro
connesse. I relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti onde
essere definiti con unica sentenza.
2. - L'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, dispone, tra
l'altro, che il militare della guardia di finanza il quale colluda con
estranei per frodare la finanza, soggiace alle pene stabilite dagli
artt. 215 e 219 c.m.p.p. (e cioè alla reclusione da due a dieci anni e
alla pena accessoria della rimozione, previste per il peculato
militare), ferme le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.
Si tratta, come è noto, di un reato proprio del detto militare che
si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra lui e l'estraneo in
danno della finanza che, secondo quanto si ritiene ormai
pacificatamente in giurisprudenza, non assorbe, attesa la diversa
obbiettività giuridica, altri reati eventualmente concorrenti.
Orbene, secondo i giudici a quibus, la detta norma violerebbe
l'art. 3 Cost.:
a) per l'ingiustificata disparità di trattamento che
determinerebbe a danno dei militari della guardia di finanza rispetto
ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e
agli altri militari che sono organi di polizia giudiziaria; disparità
derivante dal fatto che costoro, nelle ipotesi contemplate dalla norma
impugnata non sono assoggettati alle gravi sanzioni comminate da detta
norma, ma solo a quelle previste per altri reati eventualmente
ravvisabili nella loro condotta;
b) per la mancata differenziazione, in ordine al trattamento
punitivo, tra l'ipotesi in cui il militare della guardia di finanza
colluda per fini personali di lucro e quella in cui invece colluda per
consentire al Corpo un risparmio di spesa ovvero per conferire ad essa
un particolare lustro.
3. - La questione non è fondata.
È certo esatto che la violazione delle leggi finanziarie compiuta
dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è punita con
particolare rigore. Questi militari per il solo fatto di essersi
accordati con estranei per frodare la finanza rispondono, come si è
rilevato, del delitto di collusione, previsto dalla norma impugnata,
oltre che del reato finanziario eventualmente commesso. Se poi a tal
fine ricevono o concordano un compenso incorrono, altresì, nel reato
di corruzione (art. 319 cod. pen.). Invece i dipendenti civili
dell'Amministrazione finanziaria o altri militari (quali gli
appartenenti all'Arma dei carabinieri o al Corpo delle guardie di P.S.)
che concorrano con un estraneo nella violazione di una legge
finanziaria non sono soggetti alle gravi sanzioni comminate per il
delitto di collusione ma, tutt'al più, solo all'aumento di pena (nel
massimo 1/3), stabilito per la circostanza aggravante di cui all'art.
61, n. 9, cod. pen. e applicabile per i diversi reati di cui essi siano
dichiarati responsabili.
La maggior gravità della normativa concernente gli appartenenti al
Corpo della guardia di finanza è indubbia e tale è rimasta anche dopo
la recente riforma della disciplina del concorso formale dei reati,
attuata con il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella
legge 7 giugno 1974, n. 220).
4. - Ciò non basta tuttavia a far ritenere la norma impugnata
inficiata d'irragionevolezza e quindi lesiva del principio di
uguaglianza, il quale non esclude che il legislatore possa dettare
norme diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, entro
un margine di discrezionalità che giustifichi razionalmente il
criterio adottato.
Orbene, il Corpo della guardia di finanza, pur essendo
funzionalmente inquadrato nell'Amministrazione finanziaria (il
Comandante del Corpo dipende dal Ministro delle finanze) presenta una
spiccata caratterizzazione militare di vero e proprio corpo armato, che
di per sé già puo giustificare l'applicazione di una disciplina più
rigorosa di quella riservata ai funzionari civili dello Stato.
A ciò si aggiunga che compito specifico, anche se non esclusivo,
degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è proprio quello
di prevenire, ricercare e denunziare le violazioni delle leggi
finanziarie (art. 1 legge 23 aprile 1959, n. 189). I suddetti
militari, inoltre, accentrando nella loro azione le facoltà della
polizia tributaria e della polizia giudiziaria dispongono di un
complesso di poteri che non ha riscontro negli altri Corpi di polizia,
come quello di accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale
adibito ad un'azienda commerciale o industriale, al fine di eseguire
verificazioni e ricerche (art. 35, legge 7 gennaio 1929, n. 4, e - in
riferimento alle recenti innovazioni in materia tributaria - gli artt.
33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633).
5. - La posizione del componente il Corpo della guardia di finanza
è pertanto diversa da quella del pubblico ufficiale appartenente agli
altri Corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile
dell'Amministrazione finanziaria.
Cio spiega perché la violazione delle leggi finanziarie compiuta
dagli appartenenti alla guardia di finanza sia valutata con maggiore
severità. In tal caso, infatti, si viene meno non soltanto al vincolo
di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche
funzioni (v. art. 54, comma secondo, Cost.) ma anche a quei particolari
doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la
cui cura, come si è visto, è istituzionalmente affidata al Corpo
della guardia di finanza. D'altra parte, nel diritto penale non
mancano casi nei quali colui che viola i doveri inerenti alla funzione
a lui specificamente affidata in relazione all'ufficio o al servizio
cui è preposto, è assoggettato a sanzioni penali speciali e più
gravi, come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art. 619 del codice
penale.
È perciò da escludere che la norma impugnata contrasti con il
principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
6. - Come si è già accennato, la violazione dell'art. 3 è
prospettata dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo,
anche sotto il profilo che la norma impugnata non prevede un
trattamento di minore rigore nel caso di collusione effettuata non per
fine di lucro personale ma per consentire al Corpo della guardia di
finanza un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un
particolare lustro.
Tale censura, però, oltre a non avere precisa relazione con i
fatti commessi dagli imputati, involge, come esattamente è rilevato
dall'Avvocatura, profili generali di politica criminale riguardanti
l'opportunità di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai
motivi a delinquere o quella di evitare la previsione di un minimo di
pena molto elevato. Ma è ovvio che la scelta fatta dal legislatore
nell'ambito della propria discrezionalità non risulta sindacabile
sotto il profilo del principio di uguaglianza rettamente inteso. E
tanto basta per ritenere la infondatezza della questione sotto
quest'ultimo aspetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del
personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e
disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Varese,
dalla Corte d'appello di Napoli e dal giudice istruttore presso il
tribunale di Tolmezzo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte