Sentenza n. 70/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 427/1973
- art. 1d.l. 427/1973
- art. 2d.l. 427/1973
- art. 10d.l. 427/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10
del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di
largo consumo), convertito nella legge 4 agosto 1973, n.496, promosso
con ordinanza emessa il 16 ottobre 1974 dal pretore di Canicattì nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Fratelli G. e R. Barilla ed
il Prefetto di Agrigento, iscritta al n. 401 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del
5 novembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Walter Prosperetti per la s.p.a. Barilla e il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 16 ottobre 1974 il pretore di Canicattì, nel corso
di un procedimento dinanzi a sé pendente, promosso dalla Soc. Barilla
contro il Prefetto pro- tempore di Agrigento, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 10 del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 (recante: Disciplina dei prezzi
di beni di largo consumo), convertito nella legge 4 agosto 1973, n.
496, (per mero errore materiale indicata col n. 486) in riferimento
all'art. 41 della Costituzione.
Si espone in detta ordinanza che con provvedimenti adottati l'8
agosto 1973 ed il 4 settembre dello stesso anno il Prefetto di
Agrigento, avendo ravvisato, sulla scorta di dati comparativi fra due
fatture emesse dalla Barilla G. e R. S.p.a. rispettivamente in data 16
e 25 luglio 1973, un aumento del prezzo unitario delle confezioni di
pasta, ebbe a comminare a detta Società la sanzione amministrativa di
lire 10 milioni, ai sensi degli artt. 1, 2 e 10 del d.l. 24 luglio
1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Contro la
ingiunzione di pagamento la Soc. Barilla propose l'azione prevista
dagli artt. 10 d.l. n. 427/1973 e 9, legge 3 maggio 1967, n. 317, e
convenne il Prefetto pro-tempore di Agrigento chiedendo la declaratoria
di illegittimità dei decreti suindicati, nonché l'accertamento della
inesistenza dell'infrazione. Sollevò inoltre questione di
illegittimità costituzionale del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv.
in legge 4 agosto 1973, n. 496, perché in contrasto con gli artt. 3, 4
nonché con l'art. 41 della Costituzione.
Il pretore di Canicattì, ritenuta manifestamente infondata la
questione con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, ha
ritenuto non manifestamente infondata, per quanto attiene agli artt.
1, 2 e 10 del d.l. n. 427/1973, la questione in riferimento all'art.
41 della Costituzione.
A suo giudizio, infatti, il blocco dei prezzi per il periodo 16
luglio 1973-31 ottobre 1973, avendo svuotato di ogni significativo
contenuto il principio enunciato dal primo comma dell'art. 41 della
Costituzione, attraverso la imposizione immotivata dei prezzi senza
considerare la possibile incidenza sui costi di oneri ulteriori quali
rivendicazioni salariali, maggiori perdite, necessità di
ammortizzamenti a breve termine, ecc. e prescindendo altresì dagli
aumenti delle materie prime verificatisi in quel medesimo torno di
tempo con progressione preoccupante in tutta l'area mondiale (e con
particolare riferimento al notorio aumento del prezzo del grano già
in atto al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 427/1973), sì da
ridurre potenzialmente a valori pressoché negativi il margine di utile
delle imprese vincolate dal provvedimento e metterne in pericolo la
medesima concreta possibilità di esercizio.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. Le norme impugnate, infatti, nel pieno
rispetto dell'art. 41 della Costituzione, avrebbero introdotto solo un
temporaneo congelamento dei prezzi, per ragioni d'interesse nazionale e
per un brevissimo periodo.
Si è costituita anche la Soc. Barilla, chiedendo che la questione
proposta sia ritenuta fondata, non ostante che su una questione
analoga la Corte costituzionale si sia già pronunciata, ritenendola
non fondata, con la sentenza n. 200 del 1975.
La Soc. Barilla ritiene che l'ordinanza del pretore di Canicattì
conterrebbe profili nuovi in quanto prospetta l'incidenza sui costi di
oneri sopravvenuti nel periodo 16 luglio-31 ottobre 1973 in
particolare dell'aumento del prezzo del grano ed aggiunge che nel
settore delle paste alimentari il blocco avrebbe escluso - a differenza
che in altri settori - la materia prima, costringendo i produttori di
pasta a vendere il prodotto a prezzi inferiori a quelli di costo. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Canicattì ha sottoposto a questa Corte
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 1 O del
d.l. 24 luglio 1973, n. 427, sostenendo che tali norme, stabilendo il
blocco dei prezzi di alcuni prodotti dal 16 luglio 1973 al 31 ottobre
dello stesso anno, avrebbero violato il disposto dell'art. 41 della
Costituzione che garantisce la libertà d'iniziativa economica.
2. - In effetti l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496, al
primo comma statuiva che "i prezzi di vendita alla produzione, alla
distribuzione ed al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non
possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio
1973".
Questa Corte, con sentenza n. 200 del 1975, rilevato che gli
articoli 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 suddetto, rientravano
fra le norme emanate dal legislatore nel 1973 per frenare la forte
spinta inflazionistica esistente, ha ritenuto non fondata la questione
osservando che:
a) le variazioni in aumento che i costi di produzione delle merci
potevano subire, oltre ad essere contenute - perché il blocco
comprendeva l'intero arco del fenomeno economico, incidendo sia sulla
produzione sia sulla distribuzione e cessione al consumo - non
avevano effetto sulle merci in magazzino e su quelle non introdottevi
ma acquistate a prezzi anteriori;
b) le disposizioni impugnate trovavano base ed appoggio in quelle
del decreto di pari data n. 425, il quale poneva a monte un blocco più
generale, incidente specialmente sulle materie prime, attuato mediante
il controllo dei prezzi cui venivano sottoposte le imprese commerciali
produttrici o distributrici di beni che, nel primo semestre 1973,
avessero avuto un volume d'affari superiore ai cinque miliardi di lire;
c) per rendere meno oneroso il blocco l'AIMA (art. 7 della legge di
conversione n. 496/1973) fu incaricata di svolgere attività per la
regolamentazione del mercato interno del grano, mediante acquisto e
stoccaggio, all'interno ed all'estero, e successiva immissione nel
mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.
In conseguenza di tali considerazioni la Corte ritenne che il
sacrificio imposto agli imprenditori dal blocco dei prezzi in
questione fosse tollerabile e ragionevole.
Non essendo stati prospettati dal pretore di Canicattì profili
nuovi che possano indurre ad un riesame della precedente decisione, la
questione sollevata con la predetta ordinanza del 16 ottobre 1974,
deve essere dichiarata manifestamente infondata per quanto attiene agli
artt. 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4
agosto 1973, n. 496.
3. - Il pretore di Canicattì ha sollevato questione di
legittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della
Costituzione, anche per l'art. 10 del d.l. n. 427/1973, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 496 dello stesso anno, a norma del quale:
"Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono
applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da
9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Se sia stata emessa dal Prefetto ingiunzione per la violazione di
disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che
ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3
maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione
può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore
trasmette gli atti del caso in cui sia stata già proposta
opposizione".
Tale questione, peraltro, è priva di qualsiasi motivazione e nel
generico assunto dell'ordinanza di rimessione non si ravvisa alcun
elemento che possa farla ritenere fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. l e 2 del decreto- legge 24 luglio 1973, n.
427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496,
sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 41
della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 dello stesso decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 496 del 1973, sollevata
con la medesima ordinanza, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'll luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte