Sentenza n. 70/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 20/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della
legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di
accusa) promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1976 dal Tribunale di
Roma, nel procedimento penale a carico di De Martino Renato ed altri,
iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.
Visti l'atto di costituzione di De Martino Renato ed altri - l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Nino Gaeta e l'avv. Paolo Genazzini per De Martino
Renato ed altri e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Renato De
Martino ed altri, rinviati a giudizio per rispondere - fra l'altro - di
concorso nei reati continuati di interesse privato in atti di ufficio e
di peculato, che sarebbero stati commessi dal Ministro delle finanze
pro-tempore, il Tribunale di Roma ha sollevato - con ordinanza emessa
l'8 luglio 1976 - questione di legittimità costituzionale dell'art.
15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, in riferimento agli artt. 90,
96, 134, 25, primo comma, 102, 112, 3, 101 e 104 della Costituzione.
Il giudice a quo premette che, relativamente al Ministro delle
finanze pro-tempore, la Commissione inquirente deliberava di "non
doversi procedere in ordine ai fatti oggetto dell'inchiesta"; e tale
deliberazione diveniva definitiva, non essendosi raggiunta - entro il
Parlamento in seduta comune - la maggioranza necessaria per la messa in
stato di accusa. Con ciò, per effetto della norma impugnata, si
sarebbe tuttavia determinata una preclusione processuale, "operativa
... anche nei confronti di soggetti non ancora giudicati e, quindi,
anche per imputati diversi da quelli esaminati" in sede parlamentare.
Il Tribunale non condivide, infatti, la tesi del giudice
istruttore, per cui la preclusione non opererebbe se non "nei confronti
delle persone sottoposte ad inchiesta da parte del Parlamento, per gli
stessi fatti già esaminati": ivi compresi gli imputati "laici", ma
solo in quanto il Parlamento avesse disposto, "nella sua insindacabile
valutazione politica", la riunione dei procedimenti connessi per
ragioni soggettive. In quest'ultima ipotesi - obietta l'ordinanza di
rimessione - la preclusione sarebbe "conseguenza ovvia" della pronuncia
adottata dal Parlamento medesimo, "in applicazione del principio del ne
bis in idem"; laddove l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 tenderebbe
invece ad "evitare, per ragioni di convenienza politica, più che per
assicurare la certezza del diritto, il contrasto di giudicati emessi
sugli stessi fatti, dal Parlamento nei confronti di imputati politici e
dalla magistratura ordinaria nei confronti degli imputati laici".
Ciò posto, però, la norma impugnata contrasterebbe anzitutto con
gli artt. 90, 96 e 134 Cost., poiché - sostanzialmente - essa
estenderebbe "la sfera soggettiva della giurisdizione penale degli
organi di giustizia politica", al di là dei reati politici
addebitabili a persone aventi la qualità di Presidente della
Repubblica o di Ministro. Per le stesse ragioni, l'art. 15 violerebbe
inoltre gli artt. 25, primo comma, 102 e 112 Cost., in quanto
sottrarrebbe l'imputato "laico" alla giurisdizione ordinaria (a
vantaggio di un giudice che, per questi aspetti, dovrebbe considerarsi
speciale), lo distoglierebbe dunque dal giudice naturale e impedirebbe
l'inizio ed il proseguimento dell'azione penale.
Del pari, si profilerebbe sotto un duplice aspetto la violazione
dell'art. 3 Cost., poiché da una parte - osserva il giudice a quo -
"l'estensione soggettiva della giurisdizione costituzionale penale
pregiudica i diritti dell'imputato laico che, per effetto delle norme
sulla connessione, si vede privare dei tre gradi della giurisdizione
ordinaria"; e d'altra parte "il soggetto, per effetto dell'art. 15 e
dell'estensione soggettiva della preclusione, viene a trarre giovamento
dalla pronuncia politica della Commissione Inquirente, vede estinguersi
l'azione penale esercitata nei suoi confronti davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria e viene a trovarsi in una posizione di privilegio
rispetto agli altri cittadini che, per analoghi reati, si vedono
sottoposti a procedimento penale".
Infine, la norma in esame contrasterebbe anche con gli artt. 101 e
104 Cost., poiché la preclusione da essa sancita, "importando
l'estinzione od impedendo il proseguimento dell'azione penale" -
afferma ancora il giudice a quo - "costringe il magistrato,
sostanzialmente, a far proprio il giudizio politico della Commissione
Inquirente". E, quanto alla natura politica di quest'organo e delle sue
decisioni, il Tribunale si richiama al testo dell'art. 20 del relativo
regolamento parlamentare, considerato alla luce dei lavori preparatori
che sottolineano appunto "il carattere non obbligatorio, ma di
opportunità, della prosecuzione dell'azione punitiva costituzionale".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti gli
imputati, i quali eccepiscono, in via preliminare, l'irrilevanza delle
sollevate questioni. I reati di peculato e d'interesse privato,
compresi fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, sono infatti - si osserva - "reati propri del pubblico
ufficiale": con la conseguenza che, una volta prosciolto il Ministro,
anche senza far applicazione dell'impugnato art. 15, la preclusione in
esame avrebbe comunque "la sua radice naturale in ovvi principi
giuridici di diritto sostanziale e procedurale".
In ogni caso, le sollevate questioni sarebbero manifestamente
infondate, non essendo violato nessuno dei precetti costituzionali
invocati nella specie: non l'art. 25, primo comma, "poiché nel
procedimento d'accusa si osservano le norme dei codici penale e di
procedura penale e, giusta tali norme, la disciplina degli effetti
della connessione dei procedimenti sulla competenza dei giudici è
inerente al sistema ed è perfettamente attinente alla
predeterminazione legale del giudice naturale"; non gli artt. 101, 102
e 104, "poiché la funzione giurisdizionale è attribuita al Parlamento
dalla Costituzione ed alla Commissione Interparlamentare inquirente
dall'art. 12 della legge costituzionale n. 1/1953"; non l'art. 112,
"poiché nel Parlamento sono cumulate funzioni istruttorie ed
accusatorie che possono dar luogo alla messa in stato di accusa come al
proscioglimento"; e neppure l'art. 3 Cost., poiché la norma che
attribuisce alla definizione del procedimento d'accusa efficacia
preclusiva, "oltre a corrispondere a rilevantissimo interesse
costituzionale, è coerente" - si aggiunge - "con i principi che
reggono l'istituto della cosa giudicata penale".
3. - È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, che "si rimette interamente" all'interpretazione della Corte,
per ciò che riguarda la controversa portata della preclusione in
esame.
Nondimento, nell'atto di costituzione si aggiunge che sono di certo
irrilevanti le questioni sollevate in riferimento agli artt. 90 (sulle
accuse nei riguardi del Presidente della Repubblica) e 134 Cost. (sui
poteri della Corte costituzionale). Comunque infondate sarebbero invece
le altre impugnative. Quanto all'art. 96 Cost., la competenza
istruttoria ed accusatoria del Parlamento sarebbe comprensiva dei
"reati connessi", essendo stata istituita "ratione materiae e non già
ratione personae per creare in favore dei ministri un foro
privilegiato".
Quanto all'art. 25 Cost., basterebbe considerare che il giudice in
questione e la sua competenza sono stati precostituiti dalla legge in
esame. Quanto all'art. 102, non si potrebbe parlare di giudici
straordinari o speciali a proposito delle Camere riunite e della Corte
costituzionale, entrambi direttamente previsti dalla Costituzione. Né
sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza - osserva
l'Avvocatura dello Stato - "dato che la norma si applica
indiscriminatamente ed oggettivamente a tutti coloro che siano imputati
di reati connessi a reati ministeriali".
Del resto, il Presidente del Consiglio contesta la premessa
dell'ordinanza di rimessione per cui la messa in accusa deriverebbe da
una valutazione essenzialmente politica e non giuridica. Sia dal
raffronto fra l'art. 47 dello Statuto albertino e l'art. 96 Cost. (in
cui si afferma che i ministri "sono" posti in stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune), sia dagli atti della Costituente, sia
dalla sentenza n. 259/1974 di questa Corte risulterebbe, infatti,
"applicabile anche al Parlamento il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale".
Ma, anche se così non fosse, la questione rimarrebbe infondata,
poiché i pretesi vizi "deriverebbero non già dalla norma impugnata o
da qualsiasi altra norma di legge ordinaria o regolamentare, bensì
dalla stessa Costituzione". E, fermo restando che la Costituzione non
abbia inteso stabilire in materia un privilegio personale, sarebbe pur
sempre "giusto che la valutazione favorevole compiuta dal Parlamento
estenda i suoi effetti anche a vantaggio dei laici che abbiano concorso
o collaborato con il ministro". In entrambe le ipotesi interpretative,
la norma impugnata troverebbe cioè la propria giustificazione
nell'"evitare che alla valutazione del fatto, compiuta dal Parlamento
nell'esercizio di una competenza ad esso espressamente conferita dalla
Costituzione, possa sovrapporsi una difforme valutazione del fatto
medesimo compiuta dall'autorità giudiziaria".
4. - In prossimità della pubblica udienza, la difesa degli
imputati ha depositato una memoria, per ribadire le conclusioni
dell'inammissibilità o della manifesta infondatezza. Nel primo senso,
la memoria riafferma che la proposta impugnativa "non ha rilevanza al
riguardo dei reati propri (del Ministro), mentre astrattamente potrebbe
averne per quanto concerne i reati comuni". Nel secondo senso, premesso
che sarebbe "apodittica" l'interpretazione dell'art. 15 assunta dal
giudice a quo, la memoria osserva che comunque non potrebbe dirsi
costituzionalmente imposta "la limitazione soggettiva della cosa
giudicata" (come verrebbe tra l'altro dimostrato dalle varie ipotesi di
"efficacia riflessa" del giudicato stesso).
La difesa degli imputati richiama infine l'attenzione della Corte
sulle seguenti circostanze della vicenda processuale: primo, che
relativamente ai reati di peculato e di interesse privato la
definizione del procedimento d'accusa fu operata dalla Commissione
inquirente e non dal Parlamento in seduta comune; secondo, che in
ordine alle imputazioni delle quali si tratta nel giudizio a quo il
pubblico ministero aveva chiesto la cancellazione delle frasi aventi
specifico riguardo al Ministro delle finanze pro-tempore: il che invece
non fu fatto dalla sentenza di rinvio a giudizio.
5. - Alla pubblica udienza, tanto la difesa degli imputati quanto
l'Avvocatura dello Stato hanno dedotto l'infondatezza dell'impugnativa,
chiedendosi - per altro - se la sopravvenuta legge n. 170 del 1978, in
forza della quale è stato abrogato l'art. 15 della legge n. 20 del
1962, non importi un riesame della rilevanza da parte del giudice a
quo. Considerato in diritto :
1. - Va preliminarmente respinta la richiesta di restituzione degli
atti al giudice a quo, avanzata in udienza dall'Avvocatura dello Stato.
La preclusione già frapposta all'inizio od al proseguimento
dell'azione penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o
militare, "per gli stessi fatti" in ordine ai quali la Commissione
inquirente o il Parlamento in seduta comune avessero deliberato di non
doversi procedere, non sussiste più dal momento che l'art. 9 della
legge 10 maggio 1978, n. 170, ha espressamente abrogato l'art. 15 della
legge 25 gennaio 1962, n. 20 (come pure l'intero complesso degli artt.
1-16). Ma ciò non significa che sia venuta meno la rilevanza della
questione sollevata dal Tribunale di Roma. È chiaro, al contrario, che
l'effetto abrogativo così determinato dalle nuove norme sui
procedimenti d'accusa non opera se non per l'avvenire. Ne offre la
riprova l'art. 10 della legge n. 170 del 1978, in cui si esclude
l'applicabilità della parte essenziale della nuova disciplina
concernente la Commissione istituita ai fini delle accuse contro il
Presidente della Repubblica ed i Ministri, quanto agli stessi
"procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati
già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria": il che conferma che
la legge n. 170 non potrebbe farsi retroagire nel senso ipotizzato
dall'Avvocatura dello Stato, là dove si tratti di procedimenti ormai
esauriti, come appunto si verifica nel caso dell'"inchiesta svolta nei
confronti del senatore Giuseppe Trabucchi per alcuni atti da questi
compiuti nella sua qualità di Ministro delle finanze relativamente
alla importazione di tabacco messicano", che la Commissione inquirente
concluse in via definitiva - per la parte riguardante le imputazioni di
contrabbando, di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio -
con la relazione comunicata alle Presidenze delle Camere il 26 giugno
1965 (mentre il Parlamento fu chiamato a pronunciarsi limitatamente
all'imputazione di "abuso di potere" del Ministro medesimo).
2. - Del pari, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della
questione in esame, proposta dalla difesa degli imputati nel giudizio a
quo.
Nell'atto di costituzione e nella conseguente memoria di tale
difesa, si afferma in sostanza che la sorte degli imputati non
dipenderebbe dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 20 del
1962; poiché, in ogni caso, la deliberazione di non doversi procedere
contro il Ministro delle finanze pro- tempore, in ordine a reati propri
di un pubblico ufficiale come quelli di peculato e di interesse
privato, determinerebbe - secondo il vigente ordinamento penale,
sostanziale e processuale l'impossibilità di perseguire penalmente
altri soggetti, per essere concorsi nei reati medesimi. Ma l'assunto si
risolve in una petizione di principio. Il vigente ordinamento penale
non stabilisce in proposito, di massima, se non le preclusioni
risultanti dall'art. 90 cod. proc. pen.: il quale, per altro, si limita
a vietare - con riferimento a situazioni ben diverse, dalle indagini e
dalle deliberazioni della Commissione inquirente o dello stesso
Parlamento in seduta comune - un secondo giudizio, "per il medesimo
fatto", a carico di un imputato condannato o prosciolto mediante
"sentenza divenuta irrevocabile". Al di là di tale espressa
previsione, vale invece il criterio - saldamente seguito dalla
giurisprudenza - che il giudicato penale formatosi sopra un certo fatto
non vincola il giudice chiamato a rivalutare il fatto medesimo,
relativamente ad un altro imputato.
Se fosse dunque annullato l'art. 15 della legge n. 20 del 1962,
inteso nel senso di farne derivare una preclusione "assoluta ed
oggettiva" (secondo le parole adoperate nell'ordinanza di rimessione)
quanto ai fatti esaminati nei relativi procedimenti di accusa, in
diritto positivo non sarebbe dato rintracciare altre norme o principi
generali suscettibili d'impedire al giudice penale l'autonoma ricerca
della verità, per effetto di pregiudizialità del tipo descritto dalla
difesa degli imputati. In altre parole, non è sulla base dei principi
ma soltanto alla stregua di un'apposita disposizione legislativa che le
deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione
parlamentare inquirente, potrebbero assumere l'autorità della cosa
giudicata o dispiegare comunque un'efficacia riflessa, quanto al
concorso di altre persone imputate dei medesimi fatti già considerati
dalla Commissione stessa, che formino però l'oggetto di procedimenti
penali rimasti separati.
3. - La soluzione dei problemi prospettati dal Tribunale di Roma
presuppone, tuttavia, che si determini esattamente la portata della
preclusione derivante dall'art. 15 della legge n. 20 del 1962.
L'impugnazione di tale disposto si fonda, in effetti, sopra
un'interpretazione ben precisa, ma tutt'altro che pacifica,
dell'"intenzione del legislatore". Il Tribunale respinge, cioè,
l'impostazione del giudice istruttore, che sosteneva conclusivamente,
nella sentenza di rinvio a giudizio: "Solo nel caso in cui venga
disposta la riunione dei procedimenti, potrà ritenersi operante la
preclusione in esame anche nei confronti delle altre persone (diverse
dal Ministro) sottoposte al procedimento di accusa ... essendo
evidentemente il Parlamento stesso, nella sua insindacabile valutazione
politica, arbitro di disporre o meno una estensione dei limiti
soggettivi della inchiesta e, correlativamente, della efficacia
preclusiva dell'eventuale atto di definizione della medesima".
All'opposto, nell'ordinanza di rimessione si contesta che "il silenzio
della norma in ordine ai limiti soggettivi della preclusione" sia la
"conseguenza di una dimenticanza e, quindi, di un errore di
formulazione della dizione legislativa": per sostenere, invece, che la
norma stessa, ben lontano dal rappresentare "una inutile ripetizione
dell'art. 90 c.p.p.", risponderebbe allo scopo di evitare qualsiasi
tipo di contraddizione fra i "giudicati"politici degli organi
parlamentari e quelli altrimenti suscettibili di essere formati
dall'autorità giudiziaria ordinaria. Ed è precisamente su questa
premessa che s'innestano i dubbi sollevati dal giudice a quo, circa la
conformità dell'art. 15 rispetto ad una serie di norme costituzionali:
vale a dire, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 90, 96, 101,
104, 112 e 134 della Costituzione.
4. - Senonché la Corte non può fare propria la ricostruzione
della norma impugnata, dalla quale traggono origine le censure in
questione.
Per prima cosa, tale interpretazione non è affatto consolidata,
così da costituire "diritto vivente". Al contrario, dell'art. 15 della
legge n. 20 sono state fatte, sino ad ora, isolatissime e non certo
uniformi applicazioni: come stanno a dimostrare, poco dopo l'emissione
dell'ordinanza in esame, le decisioni e le motivazioni adottate dallo
stesso Tribunale e poi dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento
penale a carico di Chiatante Ennio ed altri. Né si ricavano elementi
conclusivi, a sostegno della tesi adottata dal giudice a quo,
ripercorrendo le argomentazioni che la Corte ha svolto, in vista di
problemi comunque diversi da quello che viene attualmente in
considerazione, con le sentenze n. 13 del 1975 e n. 125 del 1977. Nella
prima di tali decisioni, si legge anzi "che il normale corso della
giustizia penale non può essere paralizzato" se non "nel momento in
cui l'esercizio di questa verrebbe ad incidere su fatti soggettivamente
ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata
ritenuta la competenza degli organi parlamentari"; mentre nella
pronuncia più recente si rileva - tra l'altro - come "venuta a cadere
la necessarietà della connessione, o sopravvenute prevalenti esigenze
di rapida definizione del processo, venga restaurata la competenza del
giudice ordinario".
D'altra parte, non è determinante, nella direzione cui mira il
Tribunale di Roma, il ricorso ai lavori preparatori della legge n. 20.
Quanto all'art. 15 della legge stessa, la relazione alla corrispondente
proposta si risolve, infatti, nel ripetere che la delibera della
Commissione inquirente "è vincolativa per l'autorità giudiziaria
ordinaria o militare, nel senso che impedisce l'inizio o il
proseguimento dell'azione penale, da parte di questa per gli stessi
fatti"; ma non chiarisce per nulla in che senso si debbano intendere i
fatti medesimi.
In tali circostanze, non giova sforzarsi di trarre argomento da
labili e controvertibili dati testuali: a cominciare da ciò che l'art.
15 si limita a mettere in rilievo "gli stessi fatti" per cui sia
intervenuta la definizione del procedimento d'accusa, senza far
menzione di alcun requisito soggettivo. Occorre privilegiare, invece,
l'interpretazione sistematica, basata sui principi del processo penale,
che non potrebbero non riflettersi sulla cognizione dei "reati
connessi" a quelli ministeriali (come conferma il finale richiamo alle
norme dei codici penale e di procedura penale, contenuto nell'art. 34
della legge n. 20 del 1962).
Sistematicamente, dunque, l'interpretazione restrittiva dell'art.
15 non implica affatto che esso si riduca ad una "inutile ripetizione"
dell'art. 90 cod. proc. pen.: per l'evidente motivo che le
deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione
inquirente (o dal Parlamento in seduta comune), non hanno natura di
sentenze, né possono considerarsi irrevocabili, in nome dei soli
principi del diritto penale processuale. La legge n. 20, nel primo
comma dell'art. 3, assimila infatti la Commissione inquirente al
pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Ed in ogni caso la regola
dell'"inammissibilità di un secondo giudizio" non coinvolge le
sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice istruttore (cui si
è voluto - secondo un orientamento dottrinale - equiparare il
Parlamento in seduta comune), data la distinta e diversa previsione
dell'art. 402 cod. proc. pen., fatta espressamente salva dallo stesso
art. 90.
Ne segue che la norma impugnata vale pur sempre a produrre una
preclusione che non avrebbe potuto desumersi, neanche a favore dei
soggetti per cui gli organi parlamentari competenti avessero reso
impossibile o formalmente negato la messa in stato di accusa, dalle
norme generali del codice di procedura penale. E ciò, sia nel senso di
vietare che i soggetti inquisiti unicamente ad un ministro, per effetto
della riunione dei procedimenti, vengano sottoposti alla giurisdizione
penale ordinaria o militare, quanto alle medesime imputazioni; sia nel
senso di mantenere immuni gli stessi ministri interessati
dall'eventualità che il giudice penale possa procedere nei loro
confronti, qualificando diversamente gli atti o i comportamenti per i
quali gli organi parlamentari avessero deliberato di non doversi
procedere, anziché dichiarare la propria incompetenza in base all'art.
14 della legge n. 20.
Né si può dire che un'opposta conclusione sia resa necessaria
dalle peculiari esigenze e caratteristiche della cosiddetta giustizia
politica, istituita per la cognizione dei reati presidenziali e
ministeriali. Da un lato, la prova del contrario è oggi fornita dalla
legge n. 170 del 1978, che ha ridisciplinato i procedimenti d'accusa,
abrogando senz'altro l'art. 15 della legge n. 20 del 1962. D'altro
lato, sarebbe contraddittorio sottolineare le ragioni di opportunità
politica, in vista delle quali gli organi parlamentari potrebbero
disporre od evitare la riunione dei procedimenti, per poi far giocare
le medesime ragioni al fine di impedire qualsiasi tipo di rivalutazione
dei medesimi fatti, oggettivamente assunti, sia che la riunione fosse
stata effettuata, sia che i procedimenti relativi ai "reati connessi"
fossero rimasti separati.
Correttamente inteso, l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 va letto
cioè, in collegamento con l'art. 16 della legge stessa, anziché
venirne dissociato: il che significa che la preclusione non si
determina, se non nella misura in cui sia stata fatta operare, da parte
della Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune), la
connessione dei procedimenti.
5. - Ciò posto, non occorre nemmeno rilevare che ad una gran
parte, se non alla totalità, delle censure proposte dal Tribunale di
Roma, questa Corte ha già in sostanza replicato, con la motivazione
della ricordata sentenza n. 125 del 1977. La questione è comunque
infondata, per l'assorbente ragione che la norma impugnata non produce
gli effetti ritenuti illegittimi dal Tribunale stesso.
Ma, prima ancora, la questione è sotto certi aspetti
inammissibile, in quanto alcuni fra i parametri cui si fa richiamo
nell'ordinanza di rimessione sono estranei al tema del giudizio a quo.
Come ha giustamente notato l'Avvocatura dello Stato, l'art. 90 Cost. si
riferisce, infatti, ai reati presidenziali, che in questa sede non
vengono in considerazione; a sua volta, l'art. 134 attiene; alla
giurisdizione penale della Corte, mentre l'art. 15 della legge n. 20
del 1962 è destinato a ricevere applicazione, da parte del giudice a
quo, relativamente alla sola definizione del procedimento d'accusa per
opera della Commissione inquirente; ed è inconferente anche il
riferimento all'art. 112, dal momento che la impugnativa in esame
risulta sollevata in una fase in cui era stata da tempo promossa
l'azione penale del pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, in
riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost., sollevata dal Tribunale di
Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 15, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 96,
101, 102 e 104 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte