Sentenza n. 70/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1042/1971
usata come parametro
citata
- art. 3legge 1042/1971
- art. 24legge 1042/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (Provvedimenti per
il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di
istruzione universitaria) promossi con ordinanze emesse dalla Corte dei
conti - Sezioni seconda e prima giurisdizionali - rispettivamente in
data 27 novembre 1975 e 9 aprile 1976 nei giudizi di responsabilità
promossi nei confronti di Pacini Leone ed altri e degli eredi di Allara
Mario ed altri, iscritte ai nn. 624 e 626 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 e 314 del
1976.
Visti gli atti di costituzione di Masucci Antonio ed altri, di
Archi Pio e Vitrano Antonino e di Castellino Giovanni ed altri e gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi l'avv. Salvatore Cattaneo, delegato dall'avvocato Vincenzo
Spagnuolo Vigorita, per Masucci Antonio ed altri, l'avv. Federico
Sorrentino, delegato dall'avv. Antonio Sorrentino, per Castellino
Giovanni ed altri e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità contabile a carico
degli amministratori dell'Istituto Orientale di Napoli relativo a
compensi illegittimamente corrisposti al personale negli anni 1957-1968
per un importo complessivo di lire 186.346.289, la Corte dei conti,
seconda sezione giurisdizionale, si è posta il problema della portata
da attribuire all'art. 2 della legge n. 1042 del 1971, recante
"Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria" il quale stabilisce che
"compensi attribuiti anche per il titolo di cui all'art. 13 della legge
18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente
della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle
università e degli istituti di istruzione universitaria continuano ad
essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei
rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati
nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono".
Alla Corte dei conti appare chiara la volontà del legislatore di
legittimare la situazione di fatto determinatasi a seguito
dell'avvenuta corresponsione di tali compensi, attuata contra legem e
pertanto illecita, sanando non soltanto gli effetti di tale illecito
comportamento, cioè l'erogazione dei compensi, ma anche il
comportamento stesso degli amministratori.
Senonché, sempre a giudizio della Corte dei conti, se nessuna
violazione costituzionale può essere ravvisata nel legittimare, anche
retroattivamente, una situazione irregolare, una tale operazione
dovrebbe concernere solo gli effetti del comportamento illecito, non
già il comportamento stesso, la cui illiceità può essere valutata
solo in relazione al momento in cui viene posto in essere.
Se così è, la legge in questione non sfugge a numerose censure di
incostituzionalità, tutte partenti dalla considerazione che una norma
la quale, oltre a legittimare un comportamento illecito, sottraendolo
alla cognizione del giudice, abbia altresì l'effetto ulteriore di
estinguere processi in corso, si pone in contrasto con il principio di
logicità e coerenza del sistema.
La norma censurata violerebbe quindi:
1) le disposizioni del titolo quarto della parte seconda della
Costituzione (artt. da 101 a 113 - come è specificato nella
motivazione dell'ordinanza, sebbene nel dispositivo sia indicato l'art.
101 seguito da un trattino), in quanto tali disposizioni sono "intese a
garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria da ogni potere, e,
quindi, a vietare che il potere legislativo possa modificare con legge
il contenuto di una sentenza, possa sindacare l'operato di un giudice,
o possa sottrarre al giudizio una qualsiasi controversia concernente
diritti pienamente riconosciuti e tutelati";
2) l'art. 3 e l'art. 25 della Costituzione, in quanto la norma
denunciata avrebbe determinato una discriminazione "esonerando
determinate persone da una responsabilità che appariva essersi
concretata in base alla legislazione vigente all'epoca del fatto
illecito" e "avrebbe creato una speciale categoria di cittadini
sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere giudiziario";
3) l'art. 24 della Costituzione, in quanto "si è pregiudicato il
diritto dello Stato a far valere in giudizio la pretesa al risarcimento
del danno";
4) l'art. 28 della Costituzione, in quanto "con l'esonero degli
amministratori universitari da precedenti responsabilità (avrebbe)
ingiustamente sacrificato i diritti dello Stato";
5) l'art. 42 della Costituzione, in quanto sarebbe stata posta in
essere una espropriazione gratuita e senza "che ricorra un motivo di
interesse generale, di un bene esistente nel proprio patrimonio (cioè
nel patrimonio dello Stato), quale è indubbiamente anche il credito
già maturato in base alla normativa vigente all'epoca del fatto
dannoso";
6) l'art. 54 della Costituzione, in quanto "il legislatore non può
sciogliere alcun funzionario dal dovere di adempiere ai suoi obblighi
e, quindi, non può 'sanare' alcun fatto che possa dar luogo a
responsabilità, al fine di escludere il giudizio sull'adempimento
dell'obbligo, cioè sul dovere";
7) l'art. 97 della Costituzione, in quanto "una legge di esonero da
ogni addebito dopo il compimento di un fatto antidoveroso, è d'altra
parte lesiva del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione".
2. - Con ordinanza datata 9 aprile 1976 (reg. ord. n. 626 del 1976)
la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso di un
procedimento di responsabilità contabile promosso nei confronti dei
componenti del consiglio di amministrazione dell'Università di Torino
per aver deliberato illegittimamente la corresponsione di compensi al
personale amministrativo dell'ateneo torinese per gli anni dal 1960 al
1968, ha pure sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971,
n. 1042.
Condividendo, pur con qualche perplessità ermeneutica, la
interpretazione del Procuratore Generale nel senso che la norma aveva
inteso sanare, con efficacia retroattiva, anche il comportamento tenuto
dai componenti il consiglio di amministrazione in relazione a qualsiasi
compenso o premio erogato al personale, e perciò affermando la
rilevanza della questione nel giudizio, la Corte dei conti ritiene che
allora la norma "intenderebbe effettivamente sottrarre alla valutazione
del giudice naturale tutta una serie di comportamenti... imputabili a
ben individuati o individuabili soggetti"; e quindi si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 103, 54 e 97 della Costituzione.
Mentre per ciò che attiene alla lamentata violazione degli artt.
3, 24, 25, 54 e 97 nell'ordinanza vengono svolte considerazioni
sostanzialmente coincidenti con quelle esposte nell'ordinanza della
Sez. II, prima esaminata, con riferimento all'art. 103 della
Costituzione, si osserva che la norma denunciata verrebbe ad incidere
"limitandola, sulla sfera di giurisdizione attribuita dalla
Costituzione alla Corte dei conti, con la sottrazione ad essa di
fattispecie in cui possono ravvedersi ipotesi di responsabilità senza
peraltro indicazione chiara ed espressa dei casi in cui detta
limitazione dovrebbe operare".
3. - Relativamente all'ordinanza iscritta al n. 624 del reg. ord.
1976 si sono costituite le parti private Masucci ed altri, nonché
Archi e Vitrano, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa dei signori Masucci ed altri si limita, nella memoria di
costituzione, a chiedere che la proposta questione venga dichiarata
manifestamente infondata. Ben più articolata è invece la posizione
dei signori Archi e Vitrano. Partendo da un'indagine storica
concernente le fonti normative che regolavano la materia della
corresponsione dei fondi della cui legittimità si discuteva nel
giudizio a quo, la difesa conclude nel senso della piena legittimità
dell'erogazione della somma per cui era stato instaurato il giudizio di
responsabilità contabile. Tale legittimità sarebbe quindi stata
soltanto resa palese con la norma denunciata di incostituzionalità;
cioè la legge n. 1042 non fa altro che confermare un diritto
preesistente. Rilevato il già ricordato contrasto formale fra
motivazione e dispositivo relativo alla indicazione dei parametri, la
difesa delle parti Archi e Vitrano, afferma che, dichiarata lecita
l'acquisizione dei compensi da parte dei percipienti, si deve ritenere
lecito il comportamento di chi ha disposto l'erogazione.
Si assume che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità del
primo comma dell 'art. 2 comporterebbe "la carenza del fondamento che
legittima la norma del secondo comma la quale fissa il criterio per la
determinazione della misura per i compensi".
Non vengono contestate specificamente le singole censure di
incostituzionalità prospettate nell'ordinanza di rimessione; ci si
limita ad osservare che non sarebbe rinvenibile alcuna norma
costituzionale che vieti che la legge disciplini "situazioni pregresse
convalidando ab origine una regolamentazione di fonte autonoma che
sussume nel suo contenuto", stabilendo nello stesso tempo taluni
criteri che devono in avvenire essere seguiti dai consigli di
amministrazione delle università per la determinazione "della misura
dei corrispettivi nell'esercizio delle facoltà ad essi organismi
spettanti" e si conclude per la manifesta infondatezza della questione
sollevata con l'ordinanza de qua.
4. - Rifacendosi ai lavori preparatori della legge n. 1042 del
1971, l'Avvocatura dello Stato, nel suo atto di intervento, sottolinea
come la normativa in questione abbia avuto il dichiarato intento "di
impedire l'arresto totale del funzionamento delle università a seguito
del divieto di assumere personale oltre quello stabilito dai ruoli
organici e perfino di sostituire elementi che per anzianità o per
altre cause avevano lasciato il servizio".
Poiché sia l'iniziativa di assumere personale indispensabile che
quella di accordare al personale in servizio speciali compensi
incentivanti, adottate dai consigli di amministrazione delle
università, furono ritenute illegittime da organi consultivi e di
controllo, il legislatore è intervenuto con la legge citata dettando
una compiuta disciplina della materia.
Tanto premesso, apparirebbe evidente che le censure di
incostituzionalità mosse alla legge ed in ispecie al primo comma
dell'art. 2 di essa sarebbero completamente sfornite di fondamento;
infatti non si potrebbe addurre la violazione dell'intero titolo IV
della parte II della Costituzione, atteso che il giudice è soggetto
alla legge e che "la legge non incide nella sfera del potere
giudiziario anche se si tratta di legge interpretativa o retroattiva".
Si richiamano sul punto le leggi di depenalizzazione o di amnistia e
condono, che certo non illegittimamente sottraggono al giudice la
cognizione del fatto- reato.
Né può parlarsi di sottrazione al giudice naturale, in quanto
tale concetto postula soltanto la precostituzione del giudice in base a
criteri generali previamente determinati.
La dedotta violazione dell'art. 3 neppure sarebbe ipotizzabile
atteso che una intera categoria di persone è stata presa in
considerazione dalla legge, senza discriminazione di sorta.
Quanto all'art. 24 della Costituzione, occorre rimarcare, sempre ad
avviso dell'Avvocatura, che la sfera costituzionalmente tutelata è
solo quella relativa alle posizioni giuridiche protette nella
configurazione e nei limiti che ad esse derivano dal diritto
sostanziale, sicché "ogni modifica disposta ai diritti ed agli
interessi è costituzionalmente sindacabile solo in relazione alle
norme che eventualmente ne garantiscano il contenuto, non già in
riferimento alla norma che ne tutela l'azionabilità in giudizio".
Del pari infondato sarebbe il riferimento agli artt. 28,54 e 97
della Costituzione quale fatto dal giudice a quo, in quanto né l'art.
28 stabilisce un criterio di responsabilità indiscriminata e
generalizzata, ma solo rinvia alle norme penali, civili ed
amministrative che la responsabilità medesima prevedono e
disciplinano; né l'art. 54 preclude al legislatore di regolare in un
certo modo certe particolari situazioni; né si può immaginare
violazione dell'art. 97, da parte di una norma che ha avuto come fine
esclusivo il "buon andamento" dell'amministrazione.
Si adduce infine che sarebbe del tutto inipotizzabile un contrasto
della norma in questione con l'art. 42 della Costituzione, in quanto
non sarebbe dato cogliere quale "espropriazione gratuita" sarebbe ad
essa conseguita. Si conclude per l'infondatezza della questione.
5. - Con riferimento all'ordinanza n. 626 del reg. ord. 1976 si
sono costituite le parti private Castellino ed altri ed ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Nella memoria di costituzione, la difesa delle parti private
concorda con l'interpretazione che alla norma impugnata ha dato il
collegio a quo, ma esclude che la stessa sia in contrasto con le norme
indicate nell'ordinanza di rimessione.
Tanto premesso, si osserva che considerato il carattere di
sanatoria da riconoscersi alla legge in questione, non ha pregio il
dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che il
principio di eguaglianza non sarebbe stato violato. Per sostenere il
contrario occorrerebbe "dimostrare... che in situazioni analoghe la
sanatoria non è stata concessa".
Con riferimento all'art. 24 della Costituzione si sottolinea che la
tutela costituzionale concerne i diritti soggettivi "nella consistenza
e nei limiti che ad essi derivano dalla legge sostanziale".
Né sarebbe violato l'art. 25 Cost. perché non è stato toccato il
principio della costituzione del giudice. Non sussisterebbe neppure
l'asserita violazione dell'art. 103 della Costituzione, perché
l'avvenuta legittimazione anche per gli anni precedenti della
corresponsione di compensi al personale non insegnante delle
università non implica alcuna violazione del precetto costituzionale
relativo alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, atteso che
tale giurisdizione si attua laddove esista un illecito contabile e ben
può il legislatore escludere tale illegittimità amministrativa anche
con effetto ex tunc.
Non sussisterebbe infine neppure contrasto con gli artt. 54 e 97
della Costituzione, in quanto i principi costituzionali relativi ai
doveri dei pubblici dipendenti ed al buon andamento ed imparzialità
della pubblica amministrazione non appaiono in alcun modo lesi dalla
norma sospetta di incostituzionalità, rientrando nella facoltà del
legislatore di sanare la corresponsione dei compensi avvenuta negli
anni precedenti, nel momento in cui disciplina la materia de qua in
maniera diversa da quella previgente. Si conclude per una declaratoria
di infondatezza della questione.
Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura dello Stato conclude pure
per l'infondatezza della questione svolgendo considerazioni coincidenti
con quelle riassunte a proposito dell'ordinanza n. 624 del reg. ord.
1976. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe
sollevano questione di legittimità costituzionale della stessa norma
di legge. I relativi giudizi possono quindi essere esaminati e decisi
con unica sentenza.
2. - I consigli di amministrazione delle Università e degli
Istituti universitari, come si desume dai lavori preparatori della
legge 25 novembre 1971, n. 1042, si erano trovati da vari anni, per
evitare "l'arresto totale del funzionamento della vita universitaria"
conseguente all'enorme aumento dell'onere di lavoro senza che gli
organici del personale non insegnante fossero adeguati per numero e per
remunerazione alla nuova situazione, nell'assoluta necessità di
accordare al personale non insegnante speciali compensi incentivanti
"con riferimento all'eccezionale stato di necessità"; facendoli
gravare "sui fondi di bilancio non destinati per legge a fini
specifici". Organi consultivi e di controllo avevano negato la
legittimità delle erogazioni, creando "una situazione di estremo
disagio in tutte le università".
Per regolarizzare questa grave situazione, la citata legge n. 1042
così disponeva all'art. 2, primo comma: "I compensi attribuiti, anche
per il titolo di cui all'art. 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551
(relativo ai diritti di segreteria e alla loro destinazione) pur in
mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto
al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di
istruzione universitaria, continuano ad essere corrisposti come in
precedenza secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di
amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e
delle disposizioni che seguono".
La Corte dei conti con le due ordinanze riassunte in narrativa
dubita della legittimità costituzionale della norma citata.
3. - Con l'ordinanza 27 novembre 1975, la seconda sezione
giurisdizionale identifica la ratio legis nella volontà del
legislatore di legittimare la situazione di fatto determinata dalla
corresponsione dei compensi attribuiti contra legem al personale non
insegnante, sanando non soltanto gli effetti di tale comportamento,
cioè la percezione dei compensi da parte del personale non insegnante
(il che non darebbe luogo a rilievi di carattere costituzionale), ma
anche il comportamento stesso degli amministratori che ne avevano
disposto l'erogazione, il che la legge non avrebbe potuto fare
retroattivamente e incidendo in processi di responsabilità in corso,
senza "incongruenza e irragionevolezza" e senza violare molteplici
articoli della Costituzione.
La questione non è fondata.
Quanto alla censura di "incongruenza e irragionevolezza" della
norma impugnata, alla quale il giudice a quo fa cenno nella
motivazione, a parte che essa non potrebbe avere ingresso non essendo
rapportata a parametri costituzionali, per dispensare la Corte dal
prenderla in considerazione sta il fatto che della stessa non è cenno
nel dispositivo dell'ordinanza, ricco, invece, di ben venti articoli
costituzionali di riferimento.
4. - Vengono innanzitutto indicate come parametri della affermata
illegittimità costituzionale, le disposizioni del titolo quarto del
libro secondo della Costituzione (la Magistratura), cioè gli artt. da
101 a 113, come è specificato nella motivazione dell'ordinanza,
ancorché nel dispositivo per evidente omissione materiale sia indicato
solo l'art. 101 seguito da un trattino.
Poiché queste disposizioni sono "intese a garantire l'indipendenza
della funzione giudiziaria da ogni potere", afferma la Corte dei conti,
non è lecito "modificare con legge il contenuto di una sentenza",
"sindacare l'operato di un giudice" o "sottrarre al giudizio una
qualsiasi controversia": ciò che nella specie si sarebbe appunto
verificato con l'art. 2, comma primo, della legge n. 1042.
La censura è priva di ogni fondamento La norma di diritto
sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare un
giudicato non modifica il contenuto di una sentenza (nella specie
inesistente); non sindaca l'operato di un giudice, ma costituisce la
legge alla quale il giudice è soggetto; non sottrae al giudice alcuna
controversia, ma gli fornisce appunto il diritto che egli deve
applicare.
A seguire il ragionamento del giudice a quo bisognerebbe negare la
legittimità costituzionale delle leggi di depenalizzazione e di
amnistia, o ipotizzare un generale divieto di retroattività delle
leggi civili e amministrative. Né vale opporre a questa elementare
considerazione, come fa l'ordinanza, che l'amnistia non esclude gli
effetti patrimoniali dell'illecito, perché il problema è altro: è
cioè quello di stabilire se al legislatore sia sempre vietato di
modificare una legge (depenalizzazione) o di eliderne gli effetti
(amnistia) in pendenza di una procedura giudiziaria. Non c'è quindi
"violazione del principio della divisione dei poteri", come il giudice
a quo finisce con l'ammettere passando agli altri numerosi parametri
costituzionali invocati.
5. - I1 primo di essi è l'art. 3 insieme con l'art. 25. I1
provvedimento legislativo avrebbe "creato una speciale categoria di
cittadini sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere
giudiziario" e distogliendoli "dal giudice naturale precostituito per
legge".
A dimostrare la infondatezza della censura basta il rilievo che la
legge si è riferita ad una determinata situazione: solo nell'ambito di
questa o di fronte a situazioni eguali sarebbe ipotizzabile una
violazione del principio di eguaglianza, a meno di non volerlo
considerare violato da tutte le leggi aventi destinatari diversi dalla
generalità dei cittadini. Quanto all'art. 25, che garantisce la
precostituzione del giudice "sulla base di criteri generali fissati in
anticipo e non già in vista di determinate controversie", secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 128 del 1968), esso di
tutta evidenza è fuori causa in una situazione nella quale la legge
non ha mutato il giudice, ma ha prodotto il diritto sostanziale che il
giudice deve applicare.
Tuttavia - soggiunge l'ordinanza introducendo un ulteriore
parametro - anche escludendo la violazione dell'art. 25, "è innegabile
che con la impugnata norma si è pregiudicato il diritto dello Stato a
far valere in giudizio la pretesa al risarcimento del danno e che sotto
tale riflesso si è violato l'art. 24 della Costituzione". Senonché, a
dimostrare l'assoluta infondatezza di questa prospettazione sta, a
tacere da ogni altra considerazione, la costante giurisprudenza della
Corte, ricordata da ultimo nella sentenza n. 164 del 1982, secondo la
quale "la garanzia giurisdizionale della difesa è riconosciuta entro i
confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale".
6. - Segue, nella lista delle illegittimità costituzionali nelle
quali sarebbe incorsa la legge n. 1042 del 1971, la violazione
dell'art. 28 della Costituzione, peraltro non affermata, ma solo
ipotizzata nell'ordinanza di rimessione, nella quale si legge: "ove
tale precetto (l'art. 28) si configuri come disposizione di principio,
applicabile quindi non solo a tutela dei diritti degli amministrati ma
anche di quelli dell'amministrazione di fronte ai comportamenti
illeciti dei propri dipendenti".
Ma è appunto questa ipotesi ermeneutica che non regge, sia perché
l'art 28 "non generalizza, ma espressamente riconduce il concetto di
responsabilità a quanto dispongono le leggi penali, civili e
amministrative" (sentenza n. 123 del 1972), sia perché esso "si
riferisce chiaramente ed esclusivamente alla responsabilità verso i
soggetti privati danneggiati e non anche alle diverse responsabilità
di carattere interno del funzionario o impiegato verso lo Stato o
l'ente pubblico" (sentenza n. 184 del 1982).
7. - L'ordinanza di rimessione prosegue indicando come violato
l'art. 54 della Costituzione il quale stabilisce che i cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore: questo precetto sarebbe stato violato dagli
amministratori della università nel corrispondere al personale non
insegnante i compensi non previsti dalle leggi allora vigenti. Ma
poiché la legge di sanatoria, e nelle sue disposizioni ("i
contributi... continuano ad essere corrisposti come in precedenza") e
nella chiarissima motivazione desumibile dai lavori preparatori
(regolarizzare una situazione derivante da un "eccezionale stato di
necessità"), riconosce nella specie la liceità del comportamento dei
consigli di amministrazione delle università, ne rimane esclusa la
pretesa violazione, da parte di essi, del dovere di disciplina e di
onore.
8. - L'ordinanza della Corte dei conti prosegue invocando un
ulteriore parametro di riferimento della questione sollevata: l'art.
97 della Costituzione che non concerne "solo l'attività
amministrativa, ma anche le leggi" che la disciplinano.
In realtà, l'art. 97 concerne l'organizzazione degli uffici
secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. In ogni caso, come
giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, i lavori preparatori
della legge dimostrano che essa ha avuto per finalità proprio quella
di legittimare una condotta mirante al buon andamento
dell'amministrazione: il che esclude ogni attendibilità del ricorso
all'art. 97 per contestare la legittimità della legge.
9. - Ad escludere ogni correlazione dell'art. 42 della Costituzione
- invocato come altro parametro dal giudice a quo - con la questione
relativa all'art. 2, comma primo, della legge n. 1042, basta la lettura
della norma costituzionale, che si riferisce alla proprietà pubblica e
privata e alla loro espropriazione per pubblica utilità. La
costruzione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale,
legittimando il comportamento dei consigli di amministrazione delle
università con la conseguente rinunzia ad un eventuale diritto di
risarcimento nei loro confronti, la legge avrebbe "espropriato (lo
Stato) gratuitamente e senza che ricorra un motivo di interesse
generale di un bene esistente nel proprio patrimonio", è ingegnosa, ma
priva di ogni consistenza giuridica, come del resto la Corte ha già
avuto occasione di dichiarare (sentenza n. 164 del 1982).
10. - L'ordinanza 9 aprile 1976 (n. 626 del reg. ord. 1976) della
prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, proponendo la
stessa questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza della seconda sezione, indica quali parametri gli artt. 3,
24, 25, 54, 97 e 103 della Costituzione e quanto ai primi cinque espone
argomentazioni non dissimili da quelle dell'ordinanza della detta
sezione seconda, alla quale espressamente si richiama, e che sono state
già esaminate.
Quanto all'art. 103 (che pure era compreso nel richiamo globale al
titolo quarto del libro secondo della Costituzione fatto nell'ordinanza
precedente) l'ordinanza ora in esame specifica che con la norma
impugnata "si viene ad incidere, limitandola, nella sfera di
giurisdizione attribuita dalla Costituzione alla Corte dei conti con la
sottrazione ad essa di fattispecie in cui possono ravvedersi ipotesi di
responsabilità, senza peraltro indicazione chiara ed espressa dei casi
in cui detta limitazione dovrebbe operare".
Anche questa formulazione del richiamo all'art. 103 è tuttavia
priva di fondamento giuridico.
Come già più innanzi (punto 4) si è osservato, una norma di
diritto sostanziale non sottrae al giudice la fattispecie, non ancora
decisa, sulla quale egli deve provvedere. Solo che il giudice deve
applicare la legge. Affermare poi che la legge non contiene indicazione
chiara ed espressa dei casi in cui deve applicarsi, significa proporre
non un problema costituzionale ex art. 103, ma un problema di
interpretazione, o se si vuole di difficoltà di interpretazione,
difficoltà esclusa d'altra parte dallo stesso giudice a quo quando ha
denunziato la violazione dell'art. 3 perché la norma avrebbe mancato
del carattere della generalità col sanare determinate situazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042
proposte dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, con
l'ordinanza 27 novembre 1975 di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97 e 101-113 della Costituzione, e dalla
Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza 9
aprile 1976 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
54, 97 e 103 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte