Sentenza n. 70/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/03/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 334
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 novembre 1977 dal Tribunale di Como nel
procedimento penale a carico di Valsecchi Augusto ed altri, iscritta al
n. 87 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 101 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 31 maggio 1979 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Ardina Antonio ed altri, iscritta al n.
790 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Bellutti German ed altro, iscritta
al n. 986 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno 1980;
4) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Tribunale di Bergamo nel
procedimento penale a carico di Vecchi Leone, iscritta al n. 516 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 351 dell'anno 1982;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza dell'8 novembre 1977, emessa nel procedimento
penale a carico di Valsecchi Augusto ed altri, il Tribunale di Como,
rilevato che l'art. 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, richiamando
gli artt. 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, "conferisce il
diritto soggettivo azionabile in ogni stato e grado del procedimento,
all'invito da parte dell'autorità amministrativa alla definizione in
via amministrativa del contesto in quanto avente ad oggetto sale e
tabacco" e che, invece, tale diritto soggettivo è negato nell'ipotesi
di contrabbando avente per oggetto cose diverse dal sale e dal tabacco,
dato che l'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, lascia alla
discrezionalità dell'amministrazione doganale l'ammissione alla
procedura della conciliazione amministrativa (nella specie, negata agli
imputati), ha sollevato questione di legittimità del predetto art. 334
del D.P.R. n. 43 del 1973, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, che sarebbe violato dalla " ingiustificata disparità di
trattamento a fronte di un'identica lesione giuridica".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'atto di intervento la diversità di disciplina censurata
dal giudice a quo troverebbe ampia giustificazione nelle differenze
esistenti fra le imposte di monopolio, che hanno contenuto
prevalentemente fiscale, e le imposte doganali, che hanno carattere
prevalentemente protettivo (dazio) e perequativo (IVA e sovrimposta di
confine), differenze prese in considerazione dal legislatore che ha
voluto rimettere alla valutazione dell'amministrazione l'ammissione
alla definizione amministrativa delle seconde, ritenute più pericolose
di quelle relative ai generi di monopolio.
Il fatto che la definizione amministrativa sia affidata alla
discrezionalità dell'amministrazione, a seguito delle modifiche
introdotte all'art. 341 della legge doganale dall'art. 7 della legge 10
dicembre 1975, n. 724, anche nel caso di contrabbando di tabacchi di
provenienza estera accertato entro gli spazi doganali, non avrebbe
alcun rilievo, giacché un tale regime può essere ricollegato al
passaggio alla dogana della competenza sulla repressione di tali
infrazioni ed all'esigenza di uniformità di disciplina, senza che
possa essere assegnato alcun significato al differente ambito
territoriale dell'accertamento.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte circa l'osservanza del
principio di eguaglianza nella determinazione delle sanzioni penali (il
discorso sarebbe analogo in relazione alla discrezionalità
dell'ammissione alla definizione amministrativa), l'Avvocatura conclude
osservando che la denunciata disparità di trattamento non sussiste,
stante la diversa intensità degli interessi protetti dalle imposte di
monopolio rispetto a quelli tutelati dalle imposte doganali.
2. - Analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di Rovigo
con ordinanza del 31 maggio 1979, emessa nel corso del procedimento
penale a carico di Ardina Antonio ed altri, adducendo, come ulteriore
parametro, l'art. 25, secondo comma, Cost. (in relazione all'art. 1
c.p.), vulnerato dalla tipologia dei poteri di intervento della
pubblica amministrazione, non circoscritti al mero accertamento della
conformità fra la situazione sottoposta al suo esame e la previsione
legislativa ed alla conseguente quantificazione dei diritti e delle
somme dovute, sebbene estesi fino a consentire la libera determinazione
della estinzione del reato.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1980.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non
fondata.
Secondo l'Avvocatura, la rilevanza della questione sarebbe nella
specie insussistente, non avendo gli interessati presentato domanda di
"oblazione" prima dell'apertura del dibattimento, termine finale, ai
sensi dell'art. 162 c.p. - che, dato il suo carattere di norma
generale, sarebbe applicabile, in assenza di diverse prescrizioni,
anche alla ipotesi di specie - per proporre la predetta domanda.
Passando al merito, l'Avvocatura nega il contrasto dell'art. 334
del D.P.R. n. 43 del 1973 con i parametri costituzionali invocati: con
l'art. 3, posto che già questa Corte, decidendo sulla legittimità
costituzionale dell'art. 141 del vecchio testo della legge doganale
(il cui solo primo comma è stato riprodotto dalla norma impugnata),
ebbe ad affermare che la necessità della motivazione dei provvedimenti
amministrativi e la conseguente possibilità del ricorso agli organi di
giustizia amministrativa contro l'atto di rifiuto dell'oblazione
escludono ogni violazione del principio di eguaglianza; con l'art. 25,
secondo comma, in quanto tale norma riserva alla legge, come unica
fonte, la previsione delle fattispecie penali, stabilisce la
irretroattività della legge e dà fondamento legale alla potestà
punitiva del giudice (sentenza n. 131 del 1970), senza che resti
esclusa la possibilità che la legge stessa preveda, come momento
logicamente successivo, cause di estinzione del reato il cui
accertamento è demandato al potere discrezionale (non arbitrario e non
insindacabile) della pubblica amministrazione, disciplinato da apposite
norme (artt. 334 e 336 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale): il fatto che il reato in alcuni casi si estingua
ed in altri no "è conseguenza tipica della necessità della
individuazione della pena e del suo adeguamento alle singole
fattispecie proprio nel rispetto dei principi costituzionali".
3. - Anche il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 13 novembre
1979, emessa nel procedimento penale a carico di Bellutti German ed
altro, ha impugnato l'art. 334 del D.P.R. n. 43 del 1973, che,
attribuendo alla mera discrezionalità dell'amministrazione il consenso
al pagamento di una somma non inferiore al doppio e non superiore al
decuplo del tributo, farebbe derivare da tale discrezionalità
"l'effetto giurisdizionale di sentenza del tribunale, competente per
materia e territorio, con la quale deve dichiararsi estinto il reato".
E ciò con conseguente violazione degli artt. 3 e 25 Cost., perché
mentre, da un lato, sarebbe lasciata all'amministrazione doganale la
discrezionalità di concedere o no il pagamento dei diritti e del
tributo, allo scopo di consentire l'estinzione del reato, dall'altro,
non sarebbero stabiliti criteri specifici, oggettivi e soggettivi, né
in ordine alle ipotesi di accoglimento o di reiezione della domanda di
definizione amministrativa, né in ordine alla determinazione della
somma da versarsi congiuntamente al tributo dovuto.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1980.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
La quale, riproducendo le precedenti deduzioni, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
4. - Infine, il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 26 aprile
1982, emessa nel procedimento penale a carico di Vecchi Leone, cui
l'amministrazione doganale aveva negato l'ammissione all'"oblazione ",
ha denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità
dell'art. 334 del D.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui dà
facoltà alla pubblica amministrazione di ammettere o no alla
definizione amministrativa il contravventore, facultizzando
l'amministrazione stessa a "compiere un atto da cui può dipendere
l'estinzione o meno dell'azione penale, in relazione alle concrete
possibilità economiche del contravventore".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1982.
Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
ed ha chiesto, parzialmente riproducendo le già descritte deduzioni,
che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale strettamente connesse: i
relativi giudizi vengono, pertanto, riuniti al fine di essere decisi
con un 'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 334 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, articolo che disciplina la conciliazione
amministrativa con riguardo "ai delitti di contrabbando punibili con la
sola pena della multa" previsti dallo stesso testo unico. Più
precisamente, tale articolo viene denunciato da tre giudici a quibus
(Tribunali di Como, di Rovigo e di Bolzano) senza che il dispositivo
delle rispettive ordinanze ne delimiti comunque l'ambito e dal quarto
(Tribunale di Bergamo) "nella parte in cui dà facoltà alla P.A. di
ammettere o meno alla oblazione il contravventore".
Quanto ai parametri costituzionali invocati, tutte le ordinanze si
richiamano all'art. 3 Cost.: l'ordinanza del Tribunate di Como ne
prospetta la violazione in rapporto al diverso trattamento che, sotto
il profilo della conciliazione amministrativa, altre disposizioni
riservano ai supposti autori di particolari ipotesi di contrabbando,
pure esse punibili con la sola pena della multa, mentre le rimanenti
ordinanze si dolgono del diverso trattamento che la discrezionalità
dell'amministrazione doganale, nel consentire o no la definizione
amministrativa, può concretamente determinare all'interno della
categoria degli stessi delitti previsti dal testo unico del 1973.
Sempre nella medesima ottica, due di queste ordinanze (Tribunali di
Rovigo e di Bolzano) fanno pure richiamo all'art. 25 Cost., con
particolare riguardo al principio di legalità di cui al suo secondo
comma, quale risulta recepito sul piano del diritto penale comune
dall'art. 1 c.p., come si precisa nell'ordinanza del Tribunale di
Rovigo.
3. - Ciò premesso, occorre per prima cosa darsi carico di
un'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato
nei confronti del giudizio di legittimità in ultimo menzionato.
L'eccezione si basa sulla considerazione che, non avendo gli imputati
del procedimento pendente davanti al Tribunale di Rovigo presentato
"domanda di oblazione" prima dell'apertura del dibattimento, "
l'oblazione non sarebbe stata comunque più possibile", data
l'applicabilità del termine finale fissato, in coincidenza con
l'apertura del dibattimento, dall'art. 162 c.p., "legge generale" da
ritenere operante "in mancanza di un diverso termine", come, appunto,
è il caso dell'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che nulla
prevede in proposito.
Così come formulata e motivata, detta eccezione non può essere
accolta. A smentire la tesi secondo cui la domanda di "oblazione"
(rectius, conciliazione amministrativa) risulterebbe definitivamente
preclusa in coincidenza con l'apertura del dibattimento, basta il
rilievo che l'art. 162 c.p. non può essere considerato alla stregua di
una legge generale rispetto "a quelle speciali che prevedono le
conciliazioni amministrative" e, tanto meno, rispetto all'art. 334 qui
in esame. Lo impediscono non solo la differenza "soggettiva", che
intercorre tra l'oblazione ex art. 162 c.p. (cui si abbina ora
l'oblazione ex art. 162 bis c.p., introdotto dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, anch'essa) facente capo all'autorità giudiziaria e la
conciliazione amministrativa ex art. 334 del D.P.R. n. 43 del 1973,
facente capo all'autorità amministrativa, ma anche e soprattutto la
differenza "oggettiva", che emerge dall'applicabilità dell'art. 162
c.p. (e così pure dell'art. 162 bis c.p.) a fattispecie
contravvenzionali, in contrapposto all'applicabilità del predetto art.
334 a fattispecie delittuose.
4. - La questione sollevata dal Tribunale di Rovigo è, comunque,
da dichiarare inammissibile, allo stesso modo di quelle, strettamente
connesse, sollevate dai Tribunali di Como, di Bolzano e di Bergamo, per
un'altra, ben più radicale, ragione, collegata al petitum di ciascuna
delle rispettive ordinanze. Infatti, qualunque interpretazione, tra le
possibili, si voglia dare di esse quanto all'obiettivo perseguito, il
loro petitum si appalesa sempre tale da non permettere a questa Corte,
per un motivo o per l'altro, di passare all'esame del merito.
Gli obiettivi ricavabili dall'analisi delle quattro ordinanze sono,
infatti, sostanzialmente due: o si ritiene (come il dispositivo delle
ordinanze dei Tribunali di Como, di Rovigo e di Bolzano sembrerebbe
privilegiare) che i giudici a quibus abbiano avuto di mira
l'annullamento dell'intero art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
oppure si ritiene (come il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di
Bergamo mostra espressamente e la motivazione delle altre ordinanze
lascia, più o meno apertamente, trasparire) che i giudici a quibus
abbiano avuto di mira una declaratoria di illegittimità parziale, tale
da non travolgere l'istituto della conciliazione amministrativa, ma da
determinare soltanto l'eliminazione di ogni discrezionalità per
l'amministrazione doganale. Particolarmente sintomatica in tal senso la
motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Como, ove si invoca, anche
per i supposti autori di delitti di contrabbando punibili con la sola
pena della multa ai sensi del D.P.R. n. 43 dei 1973, quel "diritto
soggettivo" all'invito" alla definizione in via amministrativa" che
"l'art. 7 legge 10 dicembre 1975, n. 724, richiamando gli artt. 10 ed
11 legge 3 gennaio 1951, n. 27", conferisce ai supposti autori di quei
delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa "che
abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera", ma siano accertati
"fuori degli spazi doganali", analogamente a quanto gli artt. 10 e 11
della legge n. 27 del 1951 statuiscono espressamente per i reati aventi
ad oggetto gli altri generi (sali, tabacchi di provenienza non estera)
in ordine ai quali vige il regime di monopolio.
5. - Nell'eventualità che ad essere perseguito fosse il primo dei
due possibili obiettivi, vale a dire l'annullamento dell'intero art.
334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la questione dedotta
risulterebbe inammissibile per assoluto difetto di rilevanza nel
giudizio a quo (cfr. sentenze n. 261 e n. 311 del 1983. Infatti, una
volta che venisse eliminata dall'ordinamento, nell'ipotesi di ritenuta
fondatezza della questione, la norma che racchiude l'intera disciplina
della conciliazione amministiativa nei confronti delle violazioni in
materia doganale punibili con la sola pena della multa, gli incolpati
di tali delitti non potrebbero in nessun caso ed in nessun momento, né
prima né durante il processo penale, fruire della conciliazione
amministrativa. Ciò comporterebbe che il giudice penale investito del
processo non potrebbe in alcun modo essere chiamato a trarre la
conseguenza tipica della conciliazione amministrativa, cioè a
dichiarare l'estinzione del reato, dovendo sempre addivenire ad una
pronuncia sull'esistenza o no dei fatti oggetto dell'imputazione.
Proprio come vi si deve addivenire, oggi, quando - ed è il caso di
tutti i giudizi a quibus - l'amministrazione doganale non abbia dato
corso alla conciliazione amministrativa.
6. - Anche nell'eventualità, invero più probabile, che ad essere
perseguito fosse il secondo dei due possibili obiettivi, vale a dire la
sopravvivenza della conciliazione amministrativa per i delitti cui fa
riferimento l'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ma con la
previa eliminazione di ogni discrezionalità per l'amministrazione
doganale, la questione dedotta risulterebbe del pari inammissibile, sia
pure per un motivo diverso dall'assoluto difetto di rilevanza nel
giudizio a quo.
Questa volta, l'impossibilità per la Corte di passare al merito
della questione deriverebbe dal fatto che le si chiederebbe di
apprestare una disciplina della conciliazione amministrativa del tutto
diversa rispetto al sistema attualmente in vigore nel settore delle
disposizioni doganali. Non sarebbe, infatti, di certo sufficiente
sostituire la discrezionalità dell'amministrazione nell'invitare
l'incolpato o nell'aderire alla di lui istanza con l'obbligatorietà
dell'invito o la vincolatività dell'istanza per dar vita ad una nuova
disciplina conciliativa in grado di operare automaticamente; il
mutamento sarebbe tale da richiedere, altresì, una precisa
determinazione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti
necessari dall'una e dall'altra parte, non potendo l'estinzione del
reato e le conseguenti sorti del processo rimanere svincolate da
razionali condizionamenti. Ma simili interventi comportano l'esercizio
di scelte che vanno ben al di là dei poteri di questa Corte, chiamando
in causa la discrezionalità del legislatore, il solo legittimato alla
produzione di discipline articolate in sistema (cfr., per analoghe
conclusioni, le sentenze n. 137 del 1981, nn. 205, 214, 274 del 1983 e
n. 25 del 1984).
Né varrebbe obbiettare, sulla scia di quanto suggerisce la
motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Como, che i tempi e le
modalità del meccanismo conciliativo sarebbero ricavabili, senza
bisogno di appositi interventi legislativi, dagli artt. 10 e 11 della
legge 3 gennaio 1951, n. 27 (per giunta, già richiamati, sia pure per
un settore particolare difatti di contrabbando, dall'art. 341 dello
stesso D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43): cioè, dai due articoli che
regolano nei dettagli la conciliazione amministrativa di tipo "non
discrezionale" che da oltre un trentennio presiede all'estinzione dei
reati (delitti o contravvenzioni) punibili con sola sanzione pecuniaria
aventi ad oggetto generi di monopolio, eccezione fatta soltanto, da
ultimo, per i fatti di contrabbando aventi ad oggetto tabacchi di
provenienza estera accertati all'interno degli spazi doganali (art. 7
della legge 10 dicembre 1975, n. 724).
L'operazione perseguita attraverso un tale schema di ragionamento -
che avrebbe come punto d'arrivo una declaratoria di illegittimità
dell'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non solo nella parte
in cui si riferisce ad un'amministrazione doganale che "può", e non
che "deve", consentire alla conciliazione, ma anche nella parte in cui
non si estendono le previsioni degli artt. 10 e 11 della legge 3
gennaio 1951, n. 27 - condurrebbe ad una manipolazione normativa
diretta a trasformare in regola quella che per i delitti è
un'eccezione, ovverosia ad adottare quest'ultima come modello generale.
E che di eccezione si tratti, quanto ai delitti punibili con la
sola pena della multa, lo dimostrano chiaramente tutti gli altri
precedenti normativi in materia di conciliazione amministrativa, sempre
in chiave di discrezionalità dell'amministrazione (cfr., via via, art.
117 del R.D. 26 gennaio 1896, n. 20; art. 1 del R.D. 2 settembre 1923,
n. 1960, nella parte sostitutiva del predetto art. 117; art. 141 della
legge 25 settembre 1940, n. 1424; e, ancora con riferimento specifico
ai generi di monopolio, art. 110 della legge 17 luglio 1942, n. 907).
L'iter suggerito dall'ordinanza del Tribunale di Como appare,
dunque, precluso a priori, non potendo l'eventuale disparità di
trattamento essere addebitabile alla norma generale, ma soltanto alla
norma che se ne discosta. In nome dell'eguaglianza, questa Corte può
unicamente "ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie
eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi
generali univocamente desumibili dall'ordinamento " (Così la sentenza
n. 314 del 1983, e, precedentemente negli stessi sensi, altre sentenze,
come la n. 139 del 1979, la n. 35 del 1981, la n. 213 del 1983), e ciò
tanto più allorché si sia, come qui, in materia penale (v. già la
sentenza n. 43 del 1977).
7. - Tra i precedenti dell'attuale art. 334 del D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, è stato, ovviamente, menzionato anche quello, più
immediato e diretto, costituito dall'art. 141 della legge 25 settembre
1940, n. 1424, al quale proposito va ricordato l'intervento di questa
Corte (sent. n. 55 del 1969). tradottosi in un dispositivo
strettamente circoscritto alla declaratoria di illegittimità della
parte di tale articolo - più precisamente, la seconda parte del suo
secondo comma - che poneva un termine finale troppo anticipato al
possibile determinarsi dell'efficacia estintiva del pagamento
effettuato all'amministrazione doganale.
Il fatto che quel limite temporale non sia stato più riprodotto
dall'art. 334, che, nell'economia del testo unico del 1973, ha preso il
posto del precedente art. 141 né alcun altro limite sia stato da esso
esplicitato, se toglie alla pronuncia costituzionale del 1969 ogni
incidenza in ordine alla presente questione, non sta certamente a
significare che l'intera tematica della conciliazione amministrativa
nei settori delle dogane e dei monopoli non abbisogni di una revisione
più attenta di quanto non sia stata quella inerente all'emanazione di
un semplice testo unico. E, quindi, da auspicare che questa tematica
venga al più presto ripresa dal legislatore, alla luce di una più
aggiornata valutazione sia dei poteri demandati alla pubblica
amministrazione, sia degli interessi tutelati dalle norme
incriminatrici in discussione, sia delle linee di politica legislativa
involgenti le sanzioni pecuniarie, multa compresa. Soprattutto dopo le
molteplici, profonde, innovazioni apportate dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dai
Tribunali di Como, Rovigo, Bolzano e Bergamo, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte