Sentenza n. 70/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice penale
- art. 146legge 431/1992
- art. 4legge 431/1992
- art. 146legge 139/1993
- art. 2legge 139/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo
comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto dall'art. 4 del
decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti
concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da
infezione HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di
stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari)
e dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto
dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, promossi con
ordinanze emesse il 22 dicembre (n. 3 ordinanze) e 15 dicembre 1992
(n. 4 ordinanze) ed il 24 agosto 1993 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale
di sorveglianza di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 689, 690 e 691 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 47
dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sette ordinanze pronunciate il 15 ed il 22 dicembre 1992
(r.o. da 633 a 639 del 1993) il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 146, primo comma,
n. 3, del codice penale, come aggiunto dal decreto-legge 12 novembre
1992, n. 431, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio
dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV
nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del codice di
procedura penale.
Rileva il giudice a quo che l'impugnata novella, attraverso
l'inserimento di una autonoma ipotesi di differimento obbligatorio
della esecuzione della pena, ha posto sullo stesso piano situazioni
fra loro profondamente diverse, caratterizzate, l'una, da una
"rinuncia definitiva all'applicazione della sanzione penale", e le
altre da una momentanea sospensione della pretesa punitiva in
rapporto a fatti che, come la gravidanza o la recente nascita di un
bambino, non integrano certo una "grave infermità fisica".
Ciò ha determinato, secondo il giudice a quo, l'introduzione di
una "clausola di immunità penale" che priva una determinata
categoria di persone "della soggettività attiva penale", con
conseguente sospetto di incostituzionalità. Vulnerato sarebbe,
anzitutto, l'art. 2 della Costituzione, giacché nei confronti di
coloro i cui interessi sono aggrediti da quelle categorie di persone
viene esclusa una efficace tutela penale per l'assenza dello
strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice. La norma
impugnata si porrebbe poi in contrasto anche con l'art. 3 della
Costituzione, sia perché irragionevolmente discrimina i malati
"comuni" rispetto agli affetti da HIV, sia perché si crea
ingiustificatamente una categoria sottratta all'assioma che le pene
vanno eseguite nei confronti di tutti i condannati e si fa prevalere
l'interesse della persona affetta da HIV rispetto a quello del
soggetto leso dal reato, indipendentemente da una approfondita
analisi del caso di specie.
2. - Con successive ordinanze del 24 agosto 1993 (r.o. 689, 690 e
691 del 1993), il medesimo Tribunale di sorveglianza, nel ribadire le
precedenti censure, ha ritenuto che l'art. 146, primo comma, n. 3,
del codice penale, stavolta come aggiunto dall'art. 2 del
decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, violi anche l'art. 111, primo
comma, della Costituzione, in quanto la nuova previsione di rinvio
obbligatorio "vanifica la funzione giurisdizionale della magistratura
di sorveglianza nell'esercizio del suo compito istituzionale di
dirimere il conflitto tra il diritto dello Stato ad eseguire le
sentenze di condanna a pene detentive" e il diritto del condannato
alla sospensione dell'esecuzione. Sarebbero anche violati gli artt.
27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, in quanto,
secondo i dati offerti dalla esperienza medico-scientifica,
l'infezione da HIV ha caratteristiche dinamiche e variabili le quali
impongono un accertamento caso per caso al fine di verificare se
l'esecuzione della pena leda il diritto alla salute o si risolva in
un trattamento contrario al senso di umanità.
3. - In alcuni giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
In relazione a taluni provvedimenti di rimessione, la difesa dello
Stato si è limitata a richiamare l'ordinanza di questa Corte n. 292
del 1993, con la quale l'identica questione è stata dichiarata
manifestamente inammissibile per mancata conversione del d.l. n. 431
del 1992. Quanto, invece, alla questione sollevata con l'ordinanza
iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1993, l'Avvocatura, dopo
aver dedotto la relativa inammissibilità per essere stato il
condannato "comunque scarcerato" nel corso del procedimento a quo, ed
osservato come nella specie l'accoglimento della questione in
riferimento all'art. 3 della Costituzione si risolverebbe in una
pronuncia "additiva" che "nulla cambierebbe nella decisione" che il
rimettente è chiamato ad adottare, ritiene comunque non fondate le
censure, in quanto la norma impugnata presenta una sua intrinseca
ragionevolezza per essere la stessa dettata dalla necessità di
contemperare le esigenze di salute di soggetti portatori di una grave
malattia, "con le esigenze di tutela della restante popolazione
carceraria di fronte al notevole pericolo di contagio". Considerato in diritto
1. - Poiché le ordinanze sottopongono all'esame della Corte la
medesima questione, ancorché riferita a fonti normative diverse, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
Va peraltro subito rilevato che le ordinanze pronunciate dal
Tribunale di sorveglianza di Torino il 15 ed il 22 dicembre 1992,
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 146, primo comma, n. 3, del
codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
1992, n. 431. Considerato, quindi, che il d.l. n. 431 del 1992 non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 1993, la questione sollevata con tali ordinanze deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, ordinanza n. 292
del 1993).
2. - Non sussiste, invece, l'indicato pregiudizio in punto di
ammissibilità per ciò che concerne la questione sollevata dal
medesimo Tribunale di sorveglianza con le ordinanze del 24 agosto
1993, essendo le stesse vòlte a censurare l'art. 146, primo comma,
n. 3, del codice penale, come da ultimo aggiunto ad opera dell'art. 2
del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222. Tuttavia, nello
spiegare atto di intervento in relazione ad una di tali ordinanze,
l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità
della questione, in quanto, risultando dal provvedimento di
rimessione che il condannato è "stato comunque scarcerato", sarebbe
nella specie carente la "necessaria pregiudizialità della soluzione
della questione di legittimità rispetto alla decisione di merito",
mancando, per di più, una adeguata motivazione circa la sua
rilevanza. L'eccezione è priva di fondamento e va pertanto
disattesa. Dal testo dell'ordinanza alla quale l'Avvocatura ha fatto
riferimento (r.o. 690 del 1993) emerge, infatti (v. pag. 8), che il
condannato è stato effettivamente scarcerato in applicazione della
norma impugnata, ma ad opera del magistrato di sorveglianza ai sensi
dell'art. 684'' del codice di procedura penale: considerato, quindi,
che l'intervento del magistrato di sorveglianza ha carattere del
tutto interinale, essendo il relativo provvedimento destinato a
produrre effetti fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza,
al quale solo spetta di decidere definitivamente in ordine al
differimento dell'esecuzione della pena, è di tutta evidenza,
allora, che la disposizione impugnata è destinata a produrre effetti
anche e soprattutto per l'organo istituzionalmente chiamato ad
adottare il provvedimento non provvisorio, con la conseguenza che
nessuna motivazione deve essere svolta in proposito, per essere la
rilevanza della questione insita nelle cadenze procedimentali
scandite dallo stesso codice di rito.
3. - Nel merito, il Tribunale di sorveglianza di Torino solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma,
n. 3, del codice penale, deducendo la violazione degli artt. 2, 3,
primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma,
della Costituzione.
Osserva, infatti, il giudice a quo che la norma sottoposta a
censura, nel prevedere il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della
pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da
infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di
detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di
procedura penale, viene a porsi anzitutto in contrasto con l'art. 2
della Costituzione, giacché resta compromessa la tutela dei diritti
inviolabili di coloro i cui interessi risultino aggrediti da quanti
si trovino nelle condizioni descritte dalla norma, essendo privati di
"efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la
necessaria forza intimidatrice". Sarebbe poi vulnerato il principio
di uguaglianza, in quanto, afferma il rimettente, la disposizione di
che trattasi genera un trattamento irragionevolmente discriminatorio
per i malati "comuni" rispetto alle persone affette da HIV,
considerato che, alla luce dei dati offerti dalla scienza medica, i
medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza
sono presenti in molte altre patologie. Posto, inoltre, che la norma
sancisce l'obbligo di provvedere al rinvio della esecuzione a
prescindere da qualunque apprezzamento del caso concreto circa la
effettiva incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato
detentivo, risulterebbe violato anche l'art. 111 della Costituzione,
giacché nella ipotesi in discorso risulta vanificata la funzione
della magistratura di sorveglianza di "dirimere il conflitto tra il
diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene
detentive e il diritto del condannato al differimento della
esecuzione della pena". La disposizione censurata contrasterebbe,
infine, con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione, in quanto, considerati i caratteri di estrema
dinamicità che presenta l'infezione da HIV e la varietà di
situazioni che dalla stessa possono scaturire, dovrebbe essere
"concretamente provato che l'applicazione della pena leda il
fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento
contrario al senso di umanità".
4. La questione attinge il nucleo del delicato problema relativo
alla individuazione dei confini all'interno dei quali al legislatore
è consentito esercitare le proprie scelte discrezionali, nel quadro
del non sempre agevole bilanciamento di valori ai quali la
Costituzione assegna uno specifico risalto. Il tutto non disgiunto
dai connotati di alta drammaticità che il triste fenomeno dei malati
di AIDS presenta, sia sul piano delle contrapposte e gravi esigenze
che dallo stesso vengono a scaturire e che ineluttabilmente si
riverberano sulla intera collettività, sia per la difficoltà di
individuare adeguati strumenti che valgano a consentire una prognosi
di agevole remissione del fenomeno stesso. Viene qui in discorso, in
particolare, l'insistito e documentato richiamo che il giudice a quo
effettua a casi non sporadici di condannati che, ottenuta la
liberazione in virtù della norma oggetto di impugnativa, tornano a
delinquere con cadenze talora impressionanti, esponendo così a
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali di
quanti vengono ad essere aggrediti. Ciò, afferma il Tribunale
rimettente, quale conseguenza pressoché naturale di una disciplina
che, prendendo a riferimento i portatori di una malattia non
temporanea, ma che anzi presenta caratteri di irreversibilità ed
ingravescenza, individua una categoria di "intoccabili", attraverso
una clausola di immunità che priva quella categoria di soggettività
penale.
Il rilievo è grave e preoccupa non poco, specie in considerazione
del non trascurabile risalto quantitativo che il fenomeno presenta,
secondo le stime riferite nella relazione che ha accompagnato il
disegno di legge di conversione del d.l. n. 139 del 1993. Ma al di
là delle suggestive e approfondite argomentazioni svolte nelle
ordinanze di rimessione, resta comunque assorbente, ai fini che qui
interessano, verificare se l'opzione normativa ammetta possibili
censure soltanto sul piano della mera opportunità, oppure se la
stessa abbia in qualche modo sconfinato dall'alveo di un corretto uso
della discrezionalità, offendendo i parametri costituzionali che il
giudice a quo evoca nel tracciare il tema devoluto a questa Corte. In
una simile prospettiva diviene allora agevole avvedersi di come al
fondo della scelta normativa sia rinvenibile una esigenza tutt'altro
che secondaria agli effetti del bilanciamento dei valori che quella
scelta coinvolge, giacché il legislatore ha inteso porre rimedio a
"situazioni di estrema drammaticità", quali sono quelle che
scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della
infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria,
"essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto
numero di soggetti a rischio" (XI Legislatura, Atto Senato, n. 1240).
La tutela di un bene primario, quale è quello della salute,
costituisce, quindi, il primo termine di riferimento alla cui stregua
apprezzare la conformità a costituzione della scelta legislativa,
non sottacendo il rilievo che a tal fine assumono le condizioni del
tutto particolari - quali sono quelle che connotano lo status
carcerario - in cui quel bene deve trovare adeguate garanzie. Già
sotto questo profilo, dunque, appare evidente che l'alternativa tra
immediata esecuzione della pena detentiva o la sua temporanea
"inesigibilità" a causa di condizioni di salute che il legislatore
stesso ritiene di qualificare come incompatibili con la detenzione,
non comporta soluzioni a "rime obbligate" sul piano costituzionale,
dovendosi necessariamente ammettere spazi di valutazione normativa
che ben possono contemperare l'obbligatorietà della pena con le
specifiche situazioni di chi vi deve essere sottoposto. Il punto sta
dunque tutto nel verificare se la disposizione, che il legislatore ha
ritenuto di dettare per far fronte alla drammatica situazione di cui
si è detto, integri una ipotesi di eccesso di potere normativo, tale
da porsi in palese contrasto con i principî costituzionali che il
giudice rimettente ritiene esser stati violati. Orbene, e per stare
alle doglianze che il giudice a quo solleva a margine della
disciplina in esame, due appaiono essere i temi che insistentemente
ricorrono: da un lato, la scarsa attenzione che il legislatore
avrebbe riservato alle esigenze di tutela della collettività, e,
dall'altro, l'irragionevole "privilegio" che assisterebbe quanti, per
essere portatori di infezione da HIV, beneficiano del rinvio
obbligatorio dell'esecuzione di pene detentive. Né l'uno né l'altro
degli indicati rilievi può però dirsi conclusivo ai fini che qui
interessano. Se, infatti, a fondamento della nuova ipotesi di
differimento della esecuzione della pena sta, come si è detto,
l'esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare
consorzio carcerario, la liberazione del condannato non può allora
ritenersi frutto di una scelta arbitraria, così come neppure può
dirsi che la liberazione stessa integri, sempre e comunque, un
fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela
collettiva: non è la pena differita in quanto tale, infatti, a
determinare una situazione di pericolo, ma, semmai, la carenza di
adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato,
posto in libertà, commetta nuovi reati. Tuttavia, se a colmare una
simile carenza può provvedere, ed è auspicabile che provveda,
soltanto il legislatore, deve escludersi che la eventuale lacunosità
dei presidi di sicurezza possa costituire, in sé e per sé, ragione
sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei
valori primari che la norma impugnata ha inteso salvaguardare,
giacché, ove così fosse, nel quadro del bilanciamento tra le
esigenze contrapposte, solo una prevarrebbe a tutto scapito
dell'altra. D'altra parte, occorre anche osservare che qualora la
norma in esame fosse ritenuta non conforme ai principî
costituzionali per il sol fatto che dalla sua applicazione possono in
concreto scaturire situazioni di pericolosità per la sicurezza
collettiva, ne conseguirebbe che alla esecuzione della pena verrebbe
assegnata, in via esclusiva, una funzione di prevenzione generale e
di difesa sociale, obliterandosi in tal modo quella eminente
finalità rieducativa che questa Corte ha invece inteso riaffermare
anche di recente (v. sentenza n. 313 del 1990), e che certo informa
anche l'istituto del rinvio che viene qui in discorso.
Superato, quindi, il primo e più allarmante dei rilievi mossi dal
giudice a quo, circa il quale, peraltro, questa Corte non può non
ribadire l'auspicio di un pronto intervento che soddisfi le esigenze
di sicurezza di cui innanzi si è detto, diviene allora agevole
contestare la fondatezza della questione con riferimento alle
restanti censure che il rimettente deduce. Nessuna discriminazione,
infatti, può intravedersi tra malati "comuni" e persone affette da
AIDS, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che
contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano
un trattamento particolare che, giova ribadirlo, si incentra sulla
necessità di salvaguardare il bene della salute nello specifico
contesto carcerario: una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad
altre gravi malattie, in ordine alle quali il rimedio del rinvio
della esecuzione è funzionale esclusivamente alle esigenze del
singolo.
Neppure violato può dirsi, poi, l'art. 111 della Costituzione,
giacché la verifica che nella specie la magistratura di sorveglianza
è tenuta ad effettuare ed il conseguente obbligo di motivazione, non
si raccordano ad una competenza funzionale "astratta", quale è
quella che sembra prefigurare il giudice a quo, ma alla tipologia del
provvedimento che l'organo della giurisdizione è chiamato ad
adottare nell'ambito dei confini delibativi che il legislatore
ritiene di dover tracciare: ove, pertanto, i presupposti siano
rigorosamente predeterminati, come accade per tutte le ipotesi di
rinvio obbligatorio della esecuzione, qualsiasi apprezzamento
discrezionale resta assorbito dalla valutazione legale tipica, che,
ovviamente, restringe, ma non esclude, il controllo giurisdizionale e
il dovere di motivare sul punto.
Ugualmente non fondato, infine, è l'assunto secondo il quale la
norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 27, terzo comma, e 32,
primo comma, della Costituzione, sul presupposto che, stante la
varietà di situazioni cui può dar luogo l'infezione da HIV,
dovrebbe essere "concretamente provato che l'applicazione della pena
leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un
trattamento contrario al senso di umanità". Considerata, infatti, la
più volte indicata finalità che la norma è chiamata a svolgere nel
sistema, non è tanto il bene della salute del singolo condannato a
venire qui in discorso, ma la salvaguardia della sanità pubblica in
sede carceraria, così come, e di riverbero, l'incompatibilità
normativa con la condizione di detenuto non si fonda, per quel che si
è detto, sulla presunzione ex lege che l'esecuzione della pena
realizzi un trattamento contrario al senso di umanità, ma si
proietta sul diverso versante della tutela di quanti potrebbero
patire pregiudizio ove la pena venisse immediatamente eseguita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del
codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento
agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri da 633 a
639 del registro ordinanze 1993;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto
dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo
comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri 689, 690 e
691 del registro ordinanze 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte