Sentenza n. 70/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo
comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza del il 7 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel
procedimento penale a carico di Piscopo Giuseppe (detenuto), iscritta
al n. 452 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di costituzione di Piscopo Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Angelo Miele per Piscopo Giuseppe e l'avvocato dello
Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pubblico ministero presso il Tribunale di Velletri
richiedeva al giudice per le indagini preliminari, presso quel
tribunale, il rinvio a giudizio di Piscopo Giuseppe e Guaimare
Romero, entrambi imputati di reati in materia di traffico di
stupefacenti. All'udienza del 4 febbraio 1993, mentre il Guaimare
sollecitava il rito abbreviato, senza però ottenere il consenso del
pubblico ministero, il Piscopo non ne faceva richiesta, in quanto
eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo
la competenza del tribunale di Roma. L'eccezione, tempestivamente
sollevata, era rigettata dal giudice per le indagini preliminari, e i
due imputati venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di
Velletri.
Riproposta innanzi al Tribunale, l'eccezione trovava accoglimento
con la contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di
Roma, cui si trasmettevano gli atti. All'esito del dibattimento, il
Piscopo era condannato alla pena di nove anni di reclusione e
sessanta milioni di multa, con il rito ordinario, mentre al Guaimare
- concessa la diminuente del rito abbreviato per aver ritenuto
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero - veniva inflitta
la pena di sei anni di reclusione e quaranta milioni di multa.
Nei motivi d'appello, il Piscopo eccepiva la illegittimità
costituzionale della normativa processuale da cui discenderebbe il
trattamento deteriore rispetto al coimputato, in quanto privato della
possibilità di avvalersi anch'egli del rito abbreviato.
La Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma,
e 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevedono, a seguito di declaratoria di nullità del decreto che
dispone il giudizio, la restituzione degli atti al pubblico ministero
presso il giudice competente per territorio.
2. - In base all'art. 22, terzo comma, del codice di procedura
penale, osserva il Collegio d'appello rimettente, qualora il giudice
per le indagini preliminari riconosca la propria incompetenza, anche
territoriale, deve dichiararla con sentenza e trasmettere gli atti al
pubblico ministero (presso il giudice competente), che dovrà
esercitare ex novo l'azione penale, nelle forme ordinarie, in modo da
non precludere all'imputato l'esercizio di alcuna sua facoltà
processuale; e qualora, invece, si consideri erroneamente competente
per territorio, ne risulteranno rilevanti conseguenze nelle fasi
ulteriori.
In tal caso, si avrà un mero spostamento del processo ad altro
giudice del dibattimento, con la conseguenza che né il giudice di
primo grado né quello di appello potranno ripristinare la situazione
giuridica violata, rimettendo l'imputato davanti al giudice
dell'udienza preliminare territorialmente competente. Si
vanificherebbe, così, il diritto di difesa garantito dall'art. 24
della Costituzione, rimanendo priva di risultato un'eccezione
tempestivamente (e fondatamente) avanzata, giacché l'imputato non
potrebbe chiedere il giudizio abbreviato davanti al "suo" giudice
naturale, e sarebbe costretto a perdere tale possibilità o a farla
valere davanti a un giudice che sarà successivamente, in sede di
gravame, riconosciuto incompetente.
3. - Chiamata a decidere su analoga questione, sollevata in
relazione all'ipotesi di incompetenza per materia, questa Corte ha
dichiarato, con la sentenza n. 76 del 1993, la illegittimità
costituzionale della norma in esame con riguardo soltanto alla
competenza per territorio, senza però estenderne gli effetti a
quella per materia. Decisione, questa, che non convince il giudice a
quo non potendosi a suo avviso differenziare la prima ipotesi,
rispetto all'altra, sulla base del rilievo secondo cui verrebbero
pregiudicati i diritti, e gli interessi, dell'imputato. Simili
pregiudizi difetterebbero, infatti, solo quando l'incompetenza per
territorio sia stata eccepita, per la prima volta, davanti al giudice
del dibattimento e non nell'udienza preliminare; mentre la mancata
previsione d'una declaratoria di nullità del decreto che dispone il
giudizio pronunciato dal giudice incompetente e, quindi, la mancata
previsione del conseguente ritorno del processo davanti al giudice
competente - nella stessa fase e senza preclusioni - verrebbe invero
a determinare una situazione di palese illegittimità costituzionale
per violazione del principio del giudice naturale e di quello del
diritto di difesa, contenuti rispettivamente negli artt. 25 e 24
della Costituzione.
4. - Nella specie, l'imputato non ha usufruito dei benefici del
rito abbreviato, diversamente dal coimputato, perché ha eccepito
l'incompetenza del giudicante, non avendo ritenuto di proporre in via
subordinata la richiesta di giudizio abbreviato. Vi sarebbe invero,
ad avviso del rimettente, inconciliabilità fra l'eccezione di
incompetenza territoriale e la richiesta, subordinata, di essere
giudicato con il rito abbreviato dal medesimo giudice (che è
incompetente). Solo accogliendo la questione potrebbe, dunque,
risolversi il problema: l'eccezione verrebbe trasformata in motivo
di gravame, e il giudice di secondo grado avrebbe il potere, ai sensi
dell'art. 24 del codice di procedura penale, di annullare la sentenza
di primo grado, rimettendo gli atti al giudice competente per un
nuovo giudizio abbreviato. Nell'attuale sistema non deriverebbe,
infatti, alcuna conseguenza dall'accertata incompetenza
tempestivamente denunciata, e riconosciuta in sede successiva. Il
mero spostamento di competenza territoriale, pronunciato in
quest'ultimo caso dal giudice del dibattimento che riconosca fondata
l'eccezione, non sarebbe un rimedio esaustivo, e costituzionalmente
corretto, giacché verrebbe comunque fatta salva la decisione del
rinvio a giudizio, mentre il giudice naturale - quello effettivamente
competente - avrebbe potuto non accogliere le richieste del pubblico
ministero e decidere per il proscioglimento o per una diversa
soluzione in ordine alla libertà personale dell'imputato. E,
inoltre, non potendosi retrocedere alla fase dell'udienza
preliminare, non si potrebbe far ricorso al giudizio abbreviato,
perché l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe la mera
trasmissione degli atti al giudice competente per il dibattimento,
con salvezza dell'udienza preliminare e connesse preclusioni.
5. - Ne discenderebbe, quindi, con riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, la
illegittimità costituzionale della disciplina stabilita dagli artt.
23, primo comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevedono - una volta riconosciuta dal giudice
del dibattimento l'incompetenza per territorio - la declaratoria di
nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli
atti, per l'ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice
territorialmente competente.
6. - Si è costituita la parte privata osservando che la questione
sollevata potrebbe essere risolta con una diversa e più congrua
soluzione additiva: in ossequio ai principi di speditezza
dell'accertamento penale e del diritto di difesa, gli atti
processuali, anziché ritornare al pubblico ministero, secondo la
previsione dell'art. 22, terzo comma, del codice di procedura penale,
dovrebbero pervenire al giudice dell'udienza preliminare; e, del
resto, già con l'interpretazione sistematica delle disposizioni
vigenti sarebbe possibile la regressione degli atti al giudice
dell'udienza preliminare. Le nozioni di "giudice competente", di cui
all'art. 23 e di "giudice di primo grado competente" non sarebbero,
infatti, sinonimi di "giudice dibattimentale competente", in quanto
il nuovo codice ha introdotto la figura del "giudice per le indagini
preliminari", in capo al quale è prevista anche la competenza a
definire il processo (con il giudizio abbreviato, il giudizio per
decreto e l'applicazione della pena su richiesta delle parti). Sì
che ne deriverebbe la possibilità d'una regressione del processo
davanti al giudice per l'udienza preliminare, salvaguardando il
principio del giudice naturale (che andrebbe riferito anche alla fase
dell'udienza preliminare) e il diritto di difesa, che comporta piena
libertà delle scelte difensive, specie con riguardo a quell'effetto
sostanziale che è la riduzione di un terzo della pena in connessione
con il rito abbreviato.
7. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la infondatezza. Sulla base della considerazione
secondo cui - ove il giudice dell'udienza preliminare incompetente
rinvii a giudizio l'imputato - si determinerebbe una ipotesi di
nullità del decreto di citazione a giudizio che, se e in quanto
rilevata dal giudice, produrrà come sua conseguenza, giusta l'art.
185 del codice di procedura penale, l'adozione dei provvedimenti
consequenziali e ripristinatori. E, dunque, verrà consentito
all'imputato di ottenere il giudizio abbreviato da parte del giudice
competente.
La questione, conclude l'Avvocatura, si risolverebbe in via
interpretativa. Considerato in diritto
1. - Viene richiesto a questa Corte, con riferimento agli artt. 3,
24 e 25 della Costituzione, un nuovo scrutinio di legittimità
costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura
penale, per la parte non modificata dalla sentenza n. 76 del 1993,
là dove non prevede che il giudice del dibattimento - il quale
riconosca la propria incompetenza per territorio dopo che l'eccezione
sia stata già sollevata e respinta nell'udienza preliminare -
rimetta gli atti, ai sensi dell'art. 22 del codice di procedura
penale, al pubblico ministero presso il giudice territorialmente
competente; e viene richiesto, altresì, lo scrutinio dell'art. 24,
primo comma, dello stesso codice, nella parte in cui "non prevede che
il giudice d'appello, investito della questione suddetta, debba
annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti, a norma
dell'art. 22 del codice di procedura penale, al pubblico ministero
presso il giudice territorialmente competente".
In sintesi, le due disposizioni sono censurate nella parte in cui
non prevedono la declaratoria di nullità del decreto che dispone il
giudizio e la restituzione degli atti, per l'ulteriore corso, al
pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente, per
il contrasto con i seguenti parametri costituzionali:
a) il principio di ragionevolezza e della parità di trattamento
(art. 3 della Costituzione), con riferimento al diverso regime
stabilito, con le sentenze di questa Corte nn. 76 e 214 del 1993,
circa l'incompetenza per materia;
b) il principio del giudice naturale (art. 25 della
Costituzione), che nel caso dell'accertata incompetenza del giudice
dell'udienza preliminare verrebbe eluso, da parte d'un giudice
successivo, stante il divieto di regressione del processo alla fase
dell'udienza preliminare;
c) il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) per la
perdita del beneficio del giudizio abbreviato quando, in mancanza di
richiesta dello stesso, sia accertata in una fase o in un grado
successivo, stante l'impossibilità di recupero dell'udienza
preliminare.
2. - Delle due questioni prospettate (che attengono a disposizioni
entrambe espressione del principio del divieto di regressione del
processo) soltanto quella concernente l'art. 23, primo comma, del
codice di procedura penale è rilevante per la decisione del caso in
esame, poiché l'altra riguarda l'annullamento della sentenza in
seguito al riconoscimento dell'incompetenza del giudice di primo
grado. Nella specie, infatti, l'errore processuale è stato corretto
dalla decisione del Tribunale di Velletri, cosicché è stato
investito del processo quello di Roma, competente. La violazione
della regola sulla competenza, invece, va fatta risalire alla
decisione del giudice dell'udienza preliminare, e la questione si
palesa rilevante giacché il Tribunale di Velletri - nel correggere
l'errore del giudice dell'udienza preliminare - ha fatto applicazione
della norma contenuta nell'art. 23, primo comma, del codice di
procedura penale, trasmettendo gli atti al Tribunale competente e non
al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Di qui, l'incidente di costituzionalità.
3. - Posta nei termini indicati, la questione è fondata.
Con sentenza n. 76 del 1993, questa Corte ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, nella
parte in cui dispone che il giudice - qualora abbia dichiarato con
sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza -
trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziché al
pubblico ministero presso quest'ultimo.
La declaratoria di illegittimità costituzionale era per vero
circoscritta, in tale sentenza, soltanto alla ipotesi della
incompetenza per materia, essendo stata dichiarata infondata la
questione in ordine alla incompetenza territoriale per la mancata
lesione dei parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della
Costituzione). Sulla scia, si collocava, successivamente, la sentenza
n. 214 del 1993, con riferimento all'art. 24, primo comma, del
codice di procedura penale.
Sebbene nella motivazione della sentenza n. 76 si faccia cenno alla
mancata lesione del diritto di difesa dell'imputato circa la scelta
del rito, è chiaro che quella reiezione aveva a presupposto una
questione basata, oltre che su parametri inconferenti, su una
situazione di mero fatto - l'essere vincolato il pubblico ministero,
e con lui l'imputato, alle risultanze processuali trasmesse al
giudice competente - sprovvista di tutela costituzionale, dal momento
che la garanzia del giudice naturale non riguarda il pubblico
ministero.
4. - La questione in esame non riflette una situazione di fatto ed
è prospettata diversamente, e più correttamente, con riferimento ai
parametri costituzionali menzionati. Con ciò ponendosi in evidenza
come, a causa dell'erronea individuazione della competenza
territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice
dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva
eccepito l'incompetenza del giudice ratione loci) non abbia potuto
beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del
rito abbreviato. Sì che non ha pregio, ai fini di questo scrutinio,
la regola giurisprudenziale in base alla quale l'imputato ha
l'obbligo di fare richieste in via subordinata, rispetto alle
preliminari eccezioni, e queste ultime non devono posporsi alle
prime, perché le questioni inerenti alla giurisdizione e alla
competenza sono (e restano) logicamente precedenti a ogni altra
eccezione o questione di mero rito.
L'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata,
perché dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di
sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni
tipo di processo dall'art. 24 della Costituzione, che in questa sede
è opportunamente invocato. Va quindi dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura
penale, anche per la parte riguardante l'annullamento della sentenza
di primo grado per incompetenza per territorio, con l'effetto - pure
per tale ipotesi - dell'obbligo di trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente.
Restano così assorbite le doglianze relative agli altri parametri
costituzionali.
5. - In forza dei poteri attribuiti alla Corte costituzionale
dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la declaratoria deve
estendersi conseguentemente all'altra disposizione denunciata, l'art.
24, primo comma, del codice di procedura penale: sollevata con
riferimento a detto articolo, la questione attiene, infatti, a norma
perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la
trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico
ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento
dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a
seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per
incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice
competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte