Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con

ordinanza emessa il 12 maggio 2000, iscritta al n. 557 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 76 e

10 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 393 del codice di procedura penale, "nella parte in cui

prescrive la necessità della richiesta di proroga del termine delle

indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio";

che il giudice a quo non definisce il contesto processuale in

cui la questione è sollevata, ma dal tenore della motivazione si

desume che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un incidente

probatorio disposto per l'assunzione di una perizia (art. 392, comma

2, cod. proc. pen.);

che il rimettente premette di essere investito del "problema

della inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati al di là

del termine stabilito dalla legge", come disposto dall'art. 407 cod.

proc. pen., atteso che nella specie il deposito "della prima perizia"

e l'esame del perito erano avvenuti dopo il termine di sei mesi: e

cioè, si intende, dopo il termine ordinario per la chiusura delle

indagini preliminari ex art. 405, comma 2, cod. proc. pen;

che il giudice a quo precisa che, essendosi reso necessario

disporre un secondo adempimento peritale, "pervenuto a conclusioni

diametralmente opposte al primo", non aveva potuto provvedere alla

proroga dei termini delle indagini "in quanto, avendo deciso

d'ufficio la rinnovazione della perizia, non era abilitato, ai sensi

dell'art. 393 cod. proc. pen., ad emettere il relativo decreto

difettando la richiesta del p.m. e tanto meno delle persone

sottoposte alle indagini";

che, in siffatta situazione, il giudice rimettente dubita

della legittimità costituzionale della norma che regola la proroga

dei termini delle indagini preliminari in occasione dell'espletamento

dell'incidente probatorio;

che la disciplina censurata violerebbe in primo luogo

l'art. 76 Cost., posto che la direttiva n. 40 dell'art. 2, comma 1,

della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dedicata all'incidente

probatorio, non fa alcun accenno al termine per la conclusione delle

indagini;

che di tale limite temporale si occupa invece la direttiva

n. 48, ove è contenuta la previsione della inutilizzabilità degli

atti compiuti dal pubblico ministero "oltre i termini stabiliti o

prorogati", disciplinata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen;

che tale norma fa riferimento agli "atti di indagine", tra i

quali non potrebbe essere compreso l'incidente probatorio, istituto

destinato all'acquisizione di prove utilizzabili in dibattimento;

che la previsione della applicabilità "della normativa del

termine delle indagini preliminari in occasione dell'incidente

probatorio" violerebbe l'art. 3 Cost., per la irragionevole

disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova

dibattimentale, per la quale non è previsto alcun termine, e

l'acquisizione della prova in incidente probatorio; tra la posizione

dell'imputato in udienza preliminare, per la quale non è previsto

alcun termine, rispetto a quella dell'indagato; tra la disciplina

dell'incidente probatorio e quella della archiviazione, nella quale

il giudice ha il potere di fissare di sua iniziativa un nuovo termine

qualora, a fronte della richiesta di archiviazione, ritenga la

necessità di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4,

cod. proc. pen;

che la disposizione per la quale la proroga dei termini può

essere chiesta solo dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta

alle indagini violerebbe anche l'art. 24 Cost., menomando il diritto

di difesa della persona offesa, e cioè proprio del soggetto alla cui

tutela è funzionale la giurisdizione penale;

che la disciplina censurata, non attuando i "principi di

giustizia e di esigenze sociali su cui si fonda un moderno Stato di

diritto", e ostacolando la ricerca della verità attraverso

l'imposizione di un inutile limite temporale all'acquisizione di una

prova decisiva, violerebbe altresì il principio secondo cui la

giurisdizione "si attua mediante il giusto processo regolato dalla

legge", enunciato dall'art. 111 [secondo comma] Cost;

che per le medesime ragioni la disposizione censurata

violerebbe infine l'art. 10 Cost., che prescrive l'adeguamento

dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute, ponendosi in contrasto con

l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la

legge del 4 agosto 1955, n. 848, che assicura il diritto a un

"processo equo".

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale del comma 4 dell'art. 393 cod. proc. pen. nella parte

in cui subordina alla richiesta di parte il potere del giudice di

prorogare il termine delle indagini preliminari per l'espletamento

dell'incidente probatorio, ritenendo che dalla disposizione censurata

discenderebbe l'inutilizzabilità della prova raccolta oltre i

termini;

che, nella specie, dall'ordinanza di rimessione parrebbe

emergere che la prova la cui utilizzabilità è in predicato consiste

in una perizia disposta, a rinnovazione di un precedente accertamento

peritale, quando detti termini erano già scaduti e senza alcun

provvedimento di proroga, mancando la richiesta delle parti;

che il rimettente non dà conto, nel sollevare la questione,

di quale sia il profilo per il quale egli, giudice per le indagini

preliminari, sia investito del tema della utilizzabilità di una

prova, da lui stesso (anticipatamente) assunta mediante l'incidente

probatorio, la cui valutazione e utilizzazione è normalmente

riservata al giudice del dibattimento o, comunque, al giudice

chiamato a emettere una decisione sulla base di tale risultato

probatorio;

che peraltro la disposizione impugnata, che ad avviso del

rimettente vieterebbe di provvedere ex officio alla proroga dei

termini delle indagini anche quando essi vengano a scadenza durante

l'incidente probatorio, non è idonea a regolare la situazione

processuale in cui risulta trovarsi il procedimento a quo nel quale

si controverte della utilizzabilità di un accertamento peritale già

espletato, senza alcuna proroga, successivamente alla scadenza dei

termini per le indagini preliminari;

che la questione, difettando di rilevanza, va pertanto

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 76 e 111

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte