Sentenza n. 700/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 791/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in
materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26
febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1984
dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra
Proietti Milvio e la Società Elicotteri Meridionali, iscritta al n.
1101 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 16 luglio 1984, il Pretore di Frosinone
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e
38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,
nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto
all'assicurazione obbligatoria I.V.S. che già goda di pensione di
invalidità a carico dell'INPS, possa optare per la continuazione del
rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età o fino al
raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, ai fini della
liquidazione della pensione di vecchiaia.
Ad avviso del giudice a quo, la norma in oggetto viola i
menzionati parametri costituzionali in quanto: a) discrimina i
lavoratori in relazione a condizioni soggettive (invalidità); b)
tende ad escludere dal mercato del lavoro soggetti non pienamente
idonei, omettendo, rispetto a costoro, di rimuovere gli ostacoli che
si frappongono allo sviluppo della personalità umana; c) sebbene
funzione della pensione di invalidità sia quella della prevenzione e
della cura dello stato invalidante, irragionevolmente la stessa norma
attribuisce rilievo al godimento di tale pensione a tutt'altri fini,
considerandola, cioè, come condizione preclusiva per l'incremento
dell'anzianità contributiva utile per la liquidazione della pensione
di vecchiaia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso nel
senso dell'infondatezza della questione, rilevando che oggettivamente
la posizione dell'invalido è diversa da quella del non invalido che
non abbia ancora raggiunto la massima anzianità contributiva e che
la norma impugnata tende ad equilibrare la posizione di chi già
percepisce una pensione e quella di chi ancora non abbia raggiunto il
requisito contributivo massimo per percepire la pensione di
vecchiaia. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.
6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, che, tra le
varie misure predisposte in materia previdenziale, ha previsto, a
favore degli iscritti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni
sostitutive, esclusive ed esonerative, i quali non raggiungevano
l'anzianità contributiva massima utile a seconda dei singoli
ordinamenti, la possibilità dell'opzione a continuare la prestazione
della loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per
incrementare la propria anzianità contributiva o, comunque, non
oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella parte
in cui ha escluso coloro che avevano ottenuto o richiesto la
liquidazione, tra le altre, anche della pensione di invalidità,
secondo l'interpretazione dello stesso giudice remittente.
Risulterebbero violati gli artt. 3, primo e secondo comma, e 38,
secondo comma, Cost. perché: a) i lavoratori sarebbero discriminati
in relazione a condizioni personali (l'invalidità) e dal mercato del
lavoro si escluderebbero soggetti non pienamente validi; b) non si
rimuoverebbero alcuni degli ostacoli che si frappongono al pieno
sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese; c) il godimento della pensione di invalidità avrebbe rilievo
di condizione preclusiva per l'incremento dell'anzianità
contributiva utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia,
mentre ha funzione di prevenzione e cura dello stato invalidante.
2. - La censura non è fondata.
La norma denunciata ha come precipua finalità quella di
alleggerire la difficile situazione finanziaria dell'INPS. Invero, la
protrazione dell'attività lavorativa importa la continuazione del
versamento dei contributi previdenziali, la posticipazione
dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto e, quindi, un
aumento di attivo costituito in modo prevalente dai contributi e una
diminuzione del passivo, costituito prevalentemente dal pagamento dei
trattamenti previdenziali e, in ispecie, della pensione di vecchiaia.
Finalità solo indiretta è l'attribuzione di benefici ai
lavoratori che eventualmente incrementano le retribuzioni con gli
eventuali aumenti salariali intervenuti e le pensioni con l'aumento
dell'anzianità contributiva e della relativa contribuzione.
Le prevalenti finalità socio-economiche hanno temperato gli
aspetti negativi della stessa norma e, cioè, la contrazione dei
posti di lavoro conseguenti al mantenimento degli "anziani" nei posti
di lavoro ed hanno reso più difficile l'occupazione, specie dei
giovani, dei quali è stata ritardata l'aspirazione a realizzarsi,
allo sviluppo della propria personalità e la partecipazione
all'organizzazione economica e sociale del Paese.
L'esclusione dei lavoratori che hanno ottenuto o hanno fatto
richiesta di ottenere una pensione, è un mezzo di attenuazione degli
effetti negativi della norma e realizza un certo equilibrio dei
diversi interessi, tutti meritevoli di tutela.
La protrazione dell'età pensionabile ha, comunque, carattere
eccezionale e temporaneo in attesa della riforma organica delle
pensioni che il legislatore deve effettuare.
E, del resto, la ratio ispiratrice della norma in esame
costituisce anche il fondamento di altre disposizioni che escludono i
pensionati dal diritto alla protrazione del loro rapporto di lavoro o
da quello al conseguimento di ulteriori benefici previdenziali e che
sono state riconosciute legittime da questa Corte (sent. n. 176/86
che ha sancito il diritto alla continuazione dell'attività
lavorativa per i lavoratori ultrasessantacinquenni che non godevano
di nessuna pensione; sent. n. 436/88 che ha ritenuto illegittima la
norma che vietava la proposizione della domanda per ottenere la
pensione di inabilità o l'assegno di invalidità per coloro che
avevano superato il sessantacinquesimo anno di età senza che
avessero altra pensione e fino a che non l'avessero conseguita).
In sostanza, il godimento di una pensione può fondare una
ragionevole giustificazione della cessazione del rapporto di lavoro o
del diniego di altri trattamenti previdenziali, senza che risulti
violato l'art. 38, secondo comma, Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
(Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma,
Cost., dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:700 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte