Sentenza n. 702/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 745/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 della
legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su
pegno), e 47 del r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge
10 maggio 1938 - XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito
su pegno), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dalla
Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di
Gullotta Antonino ed altri, iscritta al n. 253 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
167-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della Banca del Monte S. Agata
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 17 gennaio
1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745, e 47 del r.d. 25 maggio
1939 n. 1279, in riferimento all'art. 42, comma 2° Cost.
Le norme impugnate dispongono che il proprietario di cose mobili
rubate o smarrite, che siano state da terzi costituite in pegno
presso un Monte di credito su pegno, non può ottenerne la
restituzione se non mediante rimborso delle somme date in prestito,
degli interessi e accessori. Secondo il giudice a quo esse sarebbero
prima facie in contrasto con la garanzia costituzionale della
proprietà privata.
2. - Nel giudizio si è costituito il Banco del Monte S. Agata di
Catania con atto depositato il settembre 1986, e quindi fuori
termine. È invece tempestivamente intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
domandando che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura osserva che le norme impugnate sono una specifica
applicazione della disciplina codicistica della circolazione delle
cose mobili (art. 1153 cod. civ.), e rientrano tra i limiti della
proprietà privata, la cui determinazione è rimessa alla legge
dall'art. 42, secondo comma, Cost. in funzione di interessi generali,
nella specie rappresentati dalle esigenze di tutela del traffico
giuridico. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 11
della legge n. 745 del 1938 e 47 del r.d. n. 1279 del 1939, sollevata
dalla Corte d'appello di Catania, in riferimento all'art. 42, secondo
comma, Cost., non è fondata.
Nell'ordinamento del codice civile 1865 le norme denunziate, già
stabilite dall'art. 11 della legge 4 maggio 1898 n. 169, e dall'art.
36 del relativo regolamento approvato con r.d. 14 maggio 1899 n. 185,
avevano carattere eccezionale, in quanto derogavano, in favore dei
Monti di Pietà, alla disciplina generale dell'art. 707 del codice,
che escludeva l'applicabilità della regola "possesso vale titolo"
alla circolazione delle cose smarrite o rubate. Nell'ordinamento del
codice 1942, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e
perdita involontaria del possesso da parte del rivendicante, ed ha
ammesso la tutela immediata della buona fede del terzo anche nel caso
di provenienza della cosa da furto (salvo l'art. 1154), le norme
denunziate sono diventate una applicazione specifica della norma
generale dell'art. 1153, terzo comma, cod. civ.
Il Monte di Pietà che, nell'esercizio della sua attività
istituzionale di prestito su pegno, riceve in buona fede cose mobili
altrui a titolo di garanzia reale, acquista il diritto di pegno e,
con esso, le facoltà previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Ne
consegue, come appunto dispongono le norme speciali in questione, che
spetta al Monte una eccezione dilatoria contro il terzo rivendicante
se e in quanto quest'ultimo non offra di "rimborsare il Monte delle
somme date a prestito, degli interessi ed accessori". Tali norme non
violano il diritto di proprietà, bensì disciplinano un modo di
acquisto del diritto di pegno, il quale per sua natura si costituisce
come limite della proprietà.
La nozione "costituzionale" di proprietà comprende pure i diritti
reali limitati (cfr. Corte cost. n. 95 del 1966), onde la competenza
attribuita alla legge dall'art. 42 Cost. per la determinazione dei
modi di acquisto del diritto si estende anche alla costituzione del
diritto di pegno.
2. - La massima "possesso vale titolo", proveniente da un'antica
tradizione giuridica diffusa nei paesi europei, regola un conflitto
tra l'interesse individuale del proprietario alla conservazione del
suo diritto e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio
mobiliare dando la prevalenza al secondo, e quindi all'esigenza di
tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi acquirenti. In questo
senso le norme in questione risolvono un problema di ordinamento
della proprietà privata assumendo il significato di un vincolo
sociale della proprietà, legittimato dallo stesso art. 42, secondo
comma, Cost., il quale autorizza la legge a porre limiti alla tutela
del diritto del proprietario quando l'utilità sociale lo esiga.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 ("Ordinamento dei
Monti di credito su pegno") e 47 del r.d. 25 maggio 1939 n. 1279
("Attuazione della legge 10 maggio 1938 n. 745 sull'ordinamento dei
Monti di credito su pegno"), sollevata dalla Corte d'appello di
Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:702 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte