Ordinanza n. 705/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre
1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rotta
Enrico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119
dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione di Rotta Enrico e dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza in data 16 ottobre 1981 il Pretore di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude
dall'obbligo dell'assicurazione i lavoratori esposti a rischio di
infortunio a causa della circolazione di autoveicoli non condotti
personalmente da essi stessi;
che, secondo il giudice remittente, il pericolo di infortuni
connessi alla viabilità è uguale, o comunque simile, sia per gli
addetti alla guida di autoveicoli, sia per i lavoratori che, per le
mansioni cui sono adibiti, operano nel traffico e sono, dunque,
esposti al rischio di essere investiti da autoveicoli condotti da
altri soggetti;
che si sono costituiti nel giudizio sia Rotta Enrico, che ha
chiesto la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame,
e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
lavoro, il quale ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro è collegata ad un rischio specifico, previsto dalla
legge;
che pur avendo la elencazione dei soggetti tutelati, contenuta
nella norma in questione, carattere esemplificativo e non tassativo
potendosi ricomprendere in essa tutti i lavoratori esposti allo
stesso tipo di rischio, deve, tuttavia, ritenersi necessaria, come
già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 114 del 1977, ai
fini del riconoscimento della tutela infortunistica, la sussistenza
dell'elemento oggettivo previsto dalla legge, e cioè del rischio
specifico derivante dalla conduzione di veicoli a motore in maniera
non occasionale;
che, invece, il rischio derivante dalla circolazione di veicoli
e gravante su qualunque utente della strada, è privo del menzionato
carattere di specificità, e va, pertanto, valutato nell'ambito del
sistema generale delle assicurazioni, cui è demandata l'attuazione
del precetto di cui all'art. 38 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:705 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte