Corte costituzionale

Ordinanza n. 705/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre

1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rotta

Enrico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119

dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione di Rotta Enrico e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza in data 16 ottobre 1981 il Pretore di

Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude

dall'obbligo dell'assicurazione i lavoratori esposti a rischio di

infortunio a causa della circolazione di autoveicoli non condotti

personalmente da essi stessi;

che, secondo il giudice remittente, il pericolo di infortuni

connessi alla viabilità è uguale, o comunque simile, sia per gli

addetti alla guida di autoveicoli, sia per i lavoratori che, per le

mansioni cui sono adibiti, operano nel traffico e sono, dunque,

esposti al rischio di essere investiti da autoveicoli condotti da

altri soggetti;

che si sono costituiti nel giudizio sia Rotta Enrico, che ha

chiesto la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame,

e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul

lavoro, il quale ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro è collegata ad un rischio specifico, previsto dalla

legge;

che pur avendo la elencazione dei soggetti tutelati, contenuta

nella norma in questione, carattere esemplificativo e non tassativo

potendosi ricomprendere in essa tutti i lavoratori esposti allo

stesso tipo di rischio, deve, tuttavia, ritenersi necessaria, come

già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 114 del 1977, ai

fini del riconoscimento della tutela infortunistica, la sussistenza

dell'elemento oggettivo previsto dalla legge, e cioè del rischio

specifico derivante dalla conduzione di veicoli a motore in maniera

non occasionale;

che, invece, il rischio derivante dalla circolazione di veicoli

e gravante su qualunque utente della strada, è privo del menzionato

carattere di specificità, e va, pertanto, valutato nell'ambito del

sistema generale delle assicurazioni, cui è demandata l'attuazione

del precetto di cui all'art. 38 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:705 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte