Sentenza n. 71/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 841/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso dall'ordinanza 25 maggio 1956
della Corte di appello di Bari, pronunciata nel procedimento civile
vertente fra Romanazzi Carducci Guglielmo e la Sezione speciale per la
riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al
n. 255 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Francesco Santoro
Passarelli, M. S. Giannini e Saverio Nisio, per l'Ente di riforma, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atti di citazione 19 novembre 1951 e 26 aprile e 5 maggio 1952
il principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro conveniva
l'Ente Puglia e Lucania davanti al Tribunale di Bari per rivendicare i
terreni a lui espropriati per oltre 400 ettari in varie tenute,
contestando la legittimità di due decreti presidenziali 30 agosto
1951, n. 838, e 2 aprile 1952, n. 293 (pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 e n. 93 del 19
aprile 1952).
Le cause ebbero varie vicende e furono decise dal Tribunale con tre
sentenze: 29 aprile-21 maggio 1952, 30 dicembre 1952-5 febbraio 1953
(n. 101) e 30 dicembre 1952-5 febbraio 1953 (n. 102).
Contro dette sentenze, l'attore propose appello; e la Corte di
appello di Bari, con sentenza 25 maggio-13 luglio 1956, non definitiva,
riunì i gravami e dichiarò manifestamente infondate varie questioni
di legittimità sollevate dall'attore, fatta eccezione per le seguenti,
che rimise poi a questa Corte con l'ordinanza emessa il 25 maggio 1956:
a) se le disposizioni dell'art. 18 della legge stralcio, in virtù
delle quali l'indennità di espropriazione non si determina in base al
valore venale dei beni espropriati, ma in base al valore accertato per
l'imposta sul patrimonio, né viene pagata in contanti, ma in titoli di
Stato redimibili in 25 anni, siano compatibili con le norme contenute
negli artt. 42 e 44 della Costituzione;
b) se, ancora, le indicate disposizioni, per aver fatto riferimento
ai valori del 1946, siano compatibili con la norma dello art. 73, terzo
comma, della Costituzione.
Tale ordinanza, regolarmente notificata e comunicata a norma di
legge, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8
settembre 1956.
Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Nisio, ha
chiesto che si dichiarino infondate le suddette questioni e ha dedotto
a riguardo:
a) che i criteri per la liquidazione dell'indennità, adottati
dalla legge stralcio, si giustificano in relazione alla natura e alla
portata della riforma agraria;
b) che il principio dell'irretroattività della legge civile non è
sancito né nell'art. 73 né in altro articolo della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha chiesto che le questioni siano dichiarate
improponibili o, subordinatamente infondate. Tutte le parti hanno
illustrato più ampiamente le loro deduzioni in memorie e nella
discussione orale dell'udienza. Considerato in diritto :
La Corte ha avuto già occasione di pronunciare sulla eccezione
pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, con la
sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 e non rileva ragioni sufficienti per
indurla a modificare il proprio convincimento.
In quanto alle due questioni di legittimità costituzionale della
legge, 21 ottobre 1950, n. 841, sollevate dalla Corte di appello di
Bari con l'ordinanza di rinvio, si osserva che la prima di esse,
concernente i criteri adottati dalla legge per la determinazione delle
indennità di espropriazione, forma oggetto della sentenza n. 61 del 13
maggio 1956, alla quale si fa espresso riferimento.
Nella presente pronuncia la Corte deve pertanto risolvere solamente
la questione, se la disposizione dell'art. 18 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, la quale fa riferimento al valore definitivo accertato ai
fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita
con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, per determinare la
indennità per i terreni espropriati, debba considerarsi
costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 73 della
Costituzione "per quanto concerne" - secondo il testo dell'ordinanza
della Corte di appello di Bari - "la determinazione delle indennità di
espropriazione e la irretroattività della loro commisurazione".
La Corte costituzionale ritiene che tale questione non possa essere
considerata fondata, perché nel caso della disposizione denunciata il
problema della retroattività della legge non si pone neppure. Si può
quindi prescindere dall'esame della questione se la esclusione della
efficacia retroattiva delle leggi in materia penale, disposta
espressamente nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
costituisca manifestazione di un principio costituzionale più generale
avverso alla retroattività di tutte le leggi, anche su materie non
penali; e si può anche omettere il rilievo, che comunque siffatto
principio non potrebbe essere ricavato dall'art. 73, menzionato
nell'ordinanza, perché il terzo comma di tale disposizione disciplina
semplicemente il momento della entrata in vigore delle leggi, e più
precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di
quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità
di eccezioni.
Nella specie il problema della retroattività della legge è del
tutto fuori luogo, perché la disposizione dell'art. 18 della legge
stralcio non disciplina situazioni od eventi trascorsi, non dispone per
il passato, ma per il presente e l'avvenire, secondo la formulazione
dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
Codice civile; essa fa bensì riferimento ad atti, di dichiarazione e
di accertamento di valori, compiuti in tempo precedente, e alle
situazioni giuridiche ad essi conseguenti, però non già per
disciplinarli nuovamente e in modo diverso, ma per assumerli quali
elementi di fatto rilevanti per la determinazione di certe conseguenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento alle
norme contenute negli artt. 42, 44 e 73, terzo comma, della
Costituzione, proposte con la ordinanza 25 maggio 1956 della Corte di
appello di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra Romanazzi
Carducci Guglielmo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte