Sentenza n. 71/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 23 dicembre
1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977,
n. 28, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal pretore di
Torre Annunziata, nel procedimento civile vertente tra Izzo Anna Maria
e Ambrosio Caterina ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del
5 giugno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 1977, Anna Maria
Izzo, premesso che Caterina e Antonio Ambrosio conducevano in locazione
un negozio di sua proprietà per uso esercizio di macelleria in Torre
Annunziata, intimava ai conduttori licenza per finita locazione alla
data del 4 maggio 1977, e contestualmente li conveniva dinanzi al
locale pretore per la convalida. Avendo i convenuti eccepito il diritto
alla proroga legale in forza delle varie disposizioni di legge in
materia, e, in particolare, in virtù del d.l. 23 dicembre 1976, n.
849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, la
locatrice sollevava eccezione di legittimità costituzionale di tale
legge, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 il pretore adito ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione, ed ha
rimesso gli atti a questa Corte, alla quale sono pervenuti il 24
febbraio 1978.
Il giudice a quo lamenta la discriminazione fatta dal legislatore
tra proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione, per i quali
è consentita la cessazione della proroga sia per motivi di urgente ed
improrogabile necessità, sia quando il conduttore abbia un reddito
superiore ad un certo limite, e proprietari di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo, per i quali non sono previste tali
possibilità di cessazione della proroga. osserva, inoltre, che questa
Corte, con sentenza' n. 225 del 1976, nel dichiarare infondata analoga
questione, ha rilevato che l'iniziale ragionevolezza e tollerabilità
di un generale e indiscriminato regime vincolistico delle locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, giustificato
solo in ragione di una prevista breve durata dei conseguenti sacrifici
imposti ai locatori, si sono andate progressivamente affievolendo e
riducendo. Malgrado questo autorevole avvertimento, Parlamento e
Governo hanno ancora una volta fatto ricorso alla proroga attraverso la
denunciata normativa. La questione di legittimità costituzionale
appare perciò non manifestamente infondata, sia perché il blocco
indiscriminato e generale per gl'immobili adibiti ad uso diverso da
abitazione, non è giustificato da particolari esigenze, sia perché il
criterio della "ragionevolezza" di un simile regime è contraddetto e
superato dal susseguirsi delle varie proroghe.
Nel giudizio dinanzi alla Corte, relativo a tale ordinanza è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso per
l'infondatezza della proposta questione, osservando che non può
considerarsi illogica ed irragionevole la diversa disciplina dettata
per la proroga delle locazioni di immobili adibiti ad abitazione e di
immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, e ciò in quanto, per
questi ultimi, viene in rilievo non la situazione personale di chi
profitta della proroga, ma l'intera economia nazionale, la cui
stabilità esige anche che restino fermi i costi di certi servizi.
D'altronde, il regime vincolistico ha appunto carattere straordinario
ed eccezionale, ed è destinato ad esaurirsi con l'entrata in vigore
della disciplina sull'"equo canone". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del pretore di Torre Annunziata la Corte è
chiamata ad accertare se sia costituzionalmente illegittima, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la disciplina
vincolistica delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso
dall'abitazione, prevista dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito
con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, in quanto essa
sottopone tali immobili ad un blocco indiscriminato e generalizzato,
non giustificato da particolari esigenze, né sorretto da criteri di
ragionevolezza.
2. - L'ordinanza è stata emessa anteriormente all'entrata in
vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha
dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,
la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,
ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad
ogni effetto le norme precedenti, come quelle denunciate, sulle quali,
quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere al giudice a
quo conferma della rilevanza della sollevata questione.
3. - La questione non è fondata.
Va innanzi tutto ricordato che le censure mosse alla denunciata
normativa, per aver regolato in modo eguale situazioni diverse,
disponendo un blocco generalizzato sia per gl'immobili destinati ad
abitazione, che per quelli destinati ad uso diverso, e per aver
diversamente disciplinato situazioni identiche, concedendo la proroga
al conduttore di casa di abitazione, purché il suo reddito non superi
un certo livello, e attribuendo, invece, incondizionatamente la proroga
al conduttore d'immobile destinato ad uso diverso da abitazione, sono
state già prese in esame, a proposito di analoghi provvedimenti
vincolistici e sempre con riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, da questa Corte, che le ha disattese con la sentenza n.
225 del 1976. Le ragioni addotte in quell'occasione suffragano adesso
eguale pronuncia.
Alla stessa sentenza, peraltro, il giudice a quo si richiama, nel
pervenire a conclusioni di non manifesta infondatezza, ritenendo che
essa offra all'uopo sostegno nella parte in cui la Corte, dopo aver
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta per le anzidette norme di proroga, testualmente rileva che,
per effetto delle medesime, "la iniziale ragionevolezza di un generale
e indiscriminato regime vincolistico delle locazioni degl'immobili
urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, e dei relativi canoni, e
la tollerabilità, in ragione della prevista breve durata, dei
conseguenti sacrifici imposti ai locatori, si sono andate
progressivamente affievolendo e riducendo". Donde l'appello finale a
Parlamento e Governo per addivenire il più presto possibile
all'improcrastinabile novello assetto della materia.
Ora, non si nega che, dopo la richiamata pronuncia di questa Corte,
il regime vincolistico sia stato ulteriormente prorogato, appunto con
il denunciato d.l. n. 849 del 1976; cui, per di più, hanno fatto
seguito ancora altri provvedimenti di proroga (d.l. 17 giugno 1977, n.
326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510; d.l.
28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23
dicembre 1977, n. 928; d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito in legge
24 maggio 1978, n. 220; d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in
legge 28 luglio 1978, n. 395). Ma tali proroghe, ciascuna di pochi
mesi, fino all'ultima di uno solo (dal 30 giugno al 31 luglio 1978),
men che conferire caratteri di stabilità e definitività al regime
vincolistico, ne accentuavano la precarietà, preordinate, come appunto
erano, all'avvento della preannunciata ed attesa disciplina organica,
allora in corso di elaborazione, dell'intera materia delle locazioni di
immobili urbani. Questa nuova disciplina, auspicata e sollecitata dalla
Corte con le sentenze n. 3 e n. 225 del 1976, venne finalmente attuata
con la citata legge 27 luglio 1978, n. 392, il cui faticoso pluriennale
iter giustificava, di volta in volta, le singole proroghe, ciascuna
sperata ultima, in vista di una prossima conclusione dei lavori
parlamentari.
Deve, pertanto, riconoscersi, alla stregua di quanto già affermato
dalla Corte con la sentenza n. 32 del 1980 a proposito di altro
provvedimento di proroga (d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito, con
modificazioni, in legge 22 maggio 1976, n. 349) che la denunciata
normativa trova giustificazione anch'essa in una prospettiva
interlocutoria di eccezionalità e temporaneità, il che consente di
escluderne l'asserito contrasto con gl'invocati parametri
costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in
legge 21 febbraio 1977, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
42 della Costituzione, con ordinanza 14 luglio 1977 del pretore di
Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte