Sentenza n. 71/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 9 giugno 1992 dal Tribunale di Avellino nel procedimento
civile vertente tra Del Priore Concetta ed altro e l'I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso nei confronti dell'INAIL per conseguire
le prestazioni dovute in forza dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro da Priore Concetta e Santoli Carmine,
rispettivamente coniuge e figlio di Santoli Nicola, deceduto il 14
agosto 1984 a seguito di infortunio sul lavoro subito il 9 agosto
dello stesso anno (infortunio per il quale il legale rappresentante
della società datrice di lavoro era stato riconosciuto colpevole dei
reati previsti dagli artt. 589 c.p. e 14 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
con sentenza divenuta irrevocabile il 16 aprile 1990), il Tribunale
di Avellino, in sede di appello avverso la sentenza di primo grado
che aveva respinto la domanda ritenendo essere decorso il termine
prescrizionale triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124
del 1965 per essere stato il ricorso depositato il 29 gennaio 1990
(ossia oltre cinque anni dopo l'infortunio, ancorché pochi mesi
prima del passaggio in giudicato della sentenza penale suddetta), ha
sollevato (con ordinanza del 9 giugno 1992) questione incidentale di
legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, Cost.) del citato art. 112 nella parte in cui non
prevede che il suddetto termine di prescrizione triennale decorra
(anziché dal giorno dell'infortunio) dalla data in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico
del datore di lavoro (o di persona del cui operato debba rispondere
civilmente) per l'infortunio subito dal lavoratore, così come in
generale prescrive il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. per
l'azione di risarcimento del danno.
Il Tribunale rimettente - partendo dal presupposto della ritenuta
inapplicabilità alle pretese dell'assicurato nei confronti
dell'INAIL del disposto previsto dal terzo comma dell'art. 2947 cod.
civ. che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno dal passaggio in giudicato della sentenza penale avente ad
oggetto la condotta causativa del danno - lamenta che tale
differenziata disciplina non può trovare giustificazione nella
diversa natura dell'azione risarcitoria rispetto a quella diretta al
conseguimento delle prestazioni assicurative per essere quest'ultima
svincolata dall'eventuale pendenza di un procedimento penale; non è
infatti possibile una netta scissione tra diritto al risarcimento del
danno e diritto alle prestazioni assicurative, se si tien conto
dell'art. 10 d.P.R. n. 1124/65 citato, che pone a carico del datore
di lavoro, ove venga ritenuto (in sede penale) responsabile
dell'infortunio, l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno in
favore del lavoratore infortunatosi per colpa del primo, sicché le
prestazioni assicurative dell'INAIL assumono nella sostanza carattere
di anticipazione rispetto a tale obbligo risarcitorio. È pertanto
irragionevole ed ingiustificato il differente trattamento riservato
al lavoratore che abbia subito un infortunio di cui sia stato
riconosciuto penalmente responsabile il datore di lavoro rispetto ad
altri soggetti danneggiati da fatto illecito costituente reato sotto
il profilo che solo per questi ultimi (e non anche per il primo) il
termine di prescrizione decorre dalla data in cui la sentenza penale
sia divenuta irrevocabile.
Il Tribunale rimettente - nel prospettare anche la violazione
dell'art. 38, secondo comma, Cost. - rileva poi che la funzione del
termine prescrizionale triennale consiste nell'esigenza che il
diritto al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sia
accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso
danneggiato e per obiettive ragioni concernenti la raccolta delle
prove. Ma la tempestiva instaurazione del procedimento penale
soddisfa tale esigenza, consentendo di acquisire la prova
dell'infortunio, sicché la decorrenza della prescrizione dal giorno
dell'infortunio anche quando sia pendente procedimento penale
rappresenta una norma eccessivamente rigorosa, tenuto conto che,
anche se l'inerzia del lavoratore a far valere i suoi diritti sia
dovuta a sua negligenza, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo
rappresenterebbe pur sempre violazione del canone costituzionale di
cui all'art. 38 citato.
2. - Si è costituito l'INAIL chiedendo che la questione di
costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata. Rileva
la difesa dell'Istituto che sono nettamente diverse le posizioni
dell'infortunato, titolare delle prestazioni assicurative, e quella
di chi abbia subito un danno economico a seguito del comportamento
illecito del datore di lavoro, ma che non sia titolare di prestazioni
assicurative. Tale diversità di situazioni giustifica
l'applicabilità dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. nel secondo
caso e non anche nel primo (al quale viceversa trova applicazione la
norma speciale dettata dall'art. 112 d.P.R. n. 1124/65).
Inoltre non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38, secondo
comma, Cost. atteso che il suddetto termine prescrizionale è
giustificato dalla necessità di indennizzare al più presto
l'infortunato; mentre dilazionare il termine iniziale di decorrenza
significherebbe alterare l'intero sistema previdenziale e
comporterebbe un danno agli stessi lavoratori infortunati, che invece
hanno un immediato diritto all'indennizzo non appena rimangono
infortunati.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata non fondata perché le
situazioni poste a confronto non sono comparabili (atteso che l'art.
2947, terzo comma, cod. civ. riguarda il diritto al risarcimento del
danno conseguente ad un fatto reato, mentre l'art. 112 censurato
attiene al diritto al conseguimento delle prestazioni da parte
dell'INAIL che prescinde dall'eventuale reato ascrivibile al datore
di lavoro e trae origine dal rapporto assicurativo) e perché la
durata del termine triennale prescrizionale non esclude, né rende
eccessivamente incomodo, l'esercizio del diritto. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
Cost. - dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella
parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale per
conseguire le prestazioni dovute dall'INAIL in ragione
dell'infortunio subito dal lavoratore assicurato decorra (anziché
dal giorno dell'infortunio) dalla data in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico
del datore di lavoro, o di persona del cui operato egli debba
rispondere civilmente, per l'infortunio stesso. Il giudice rimettente
sospetta la violazione del principio di eguaglianza, atteso che il
regime più favorevole, per il danneggiato, del differimento del
termine prescrizionale è in generale previsto dal terzo comma
dell'art. 2947 cod. civ. per l'azione di risarcimento del danno
conseguente ad un fatto-reato; prospetta poi la lesione del diritto
del lavoratore, che abbia subito un infortunio sul lavoro, a mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita, atteso che la decorrenza del
suddetto termine prescrizionale dalla data dell'infortunio, anche nel
caso di procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile, si
appalesa eccessivamente rigorosa e di fatto può privare il
lavoratore del diritto all'indennizzo.
2. - La questione non è fondata in relazione ad alcuno dei due
parametri invocati.
Sotto il profilo dell'art. 3 Cost. deve rilevarsi la diversità
delle situazioni tra le quali il giudice rimettente ha operato la
comparazione. Da una parte c'è una prestazione assicurativa, quale
oggetto di un'obbligazione contrattuale scaturente dal rapporto di
assicurazione obbligatoria che coinvolge il lavoratore (beneficiario
della prestazione), l'INAIL (obbligato ad erogare la prestazione) ed
il datore di lavoro (obbligato al pagamento del premio assicurativo).
Ben diversa è la prestazione risarcitoria, che costituisce oggetto
di un'obbligazione extracontrattuale scaturente da un atto illecito,
quale violazione del generale obbligo del neminem laedere. Tale
diversità strutturale dei rapporti dedotti in comparazione trova poi
coerente e conseguenziale riscontro nella non omogeneità dei
presupposti e dei criteri di quantificazione dell'obbligazione
gravante rispettivamente sull'INAIL (in favore del lavoratore
assicurato) e sull'autore dell'atto illecito (in favore del
danneggiato). Nel primo caso è sufficiente, perché sorga l'obbligo
dell'INAIL di indennizzare il danno subito dal lavoratore, che
l'evento lesivo sia qualificabile come "infortunio sul lavoro", senza
quindi necessità di indagine in ordine alla responsabilità del
fatto (né a titolo di colpa, né - a maggior ragione - a titolo di
dolo); di conseguenza - può subito rimarcarsi - nessun interesse ha
il lavoratore infortunato a procrastinare all'esito del giudizio
penale di accertamento di tale responsabilità per l'infortunio
l'esercizio delle sue pretese indennitarie nei confronti dell'INAIL.
Invece l'insorgenza dell'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex
art. 2043 cod. civ. presuppone, di norma, che il fatto stesso sia
addebitabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, sicché il
danneggiato potrebbe cautelativamente attendere l'esito del giudizio
penale prima di far valere la sua pretesa risarcitoria nei confronti
dell'autore del fatto.
Inoltre, mentre la prestazione assicurativa dell'INAIL è
commisurata alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, il
danno risarcibile è liquidato sulla base del danno emergente e del
lucro cessante ( ex art. 2056 cod. civ., che richiama gli artt. 1223
e 1226 cod. civ.). Tale differenziazione è stata già evidenziata da
questa Corte (sent. n. 356 del 1991) che ha precisato che la
copertura assicurativa non ha per oggetto esclusivamente il danno
patrimoniale in senso stretto talché l'INAIL è tenuto ad erogare le
sue prestazioni "a prescindere dalla sussistenza o meno di
un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato".
Sicché - tra l'altro - il danno biologico non è indennizzato
dall'INAIL, ma grava sul responsabile del fatto; e proprio sul
ritenuto presupposto della non computabilità del danno biologico per
la quantificazione della prestazione a carico dell'INAIL, questa
Corte, con sentenza n. 485 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i
suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone
civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato,
al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o alla
riduzione della capacità lavorativa generica solo se e nella misura
in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi
l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL.
3. - Né può obiettarsi che la prestazione assicurativa dovuta
dall'INAIL si atteggia, sotto un aspetto sostanziale, ad
anticipazione della prestazione risarcitoria dovuta dal datore di
lavoro (in tal senso v. sent. n. 134 del 1971). Infatti - non senza
considerare che la mera ricognizione descrittiva del fenomeno non
consente di obliterare la diversità ontologica dei rapporti
giuridici dedotti in comparazione - mette conto rilevare che la
responsabilità civile da illecito extracontrattuale è una
fattispecie autonoma, conclusa in sé. Invece, sia la prestazione
previdenziale, che la responsabilità civile del datore di lavoro
(che può atteggiarsi - in sé considerata - in senso sia
contrattuale che extracontrattuale anche se la disciplina positiva,
in materia di prescrizione, ne prescinde e tratta unitariamente ed
autonomamente la fattispecie) non sono apprezzabili ciascuna ex se,
come fattispecie ognuna conclusa ed autonoma, ma concorrono a
costituire (con altri elementi quali la disciplina delle pretese
creditorie dell'INAIL verso il datore di lavoro e - eccezionalmente,
in caso di dolo - verso il lavoratore assicurato) una fattispecie
normativa complessa. Da questo articolato sistema non può essere
estrapolata una componente (ossia la disciplina posta dall'art. 112
citato) per compararla autonomamente con quella di cui all'art. 2947
cod. civ. perché la regolamentazione del termine prescrizionale ex
112, comma primo, citato - pur vista la prestazione previdenziale
come "anticipazione" del risarcimento dovuto dal datore di lavoro
civilmente responsabile - non sta a sé, ma fa parte di un più
complesso sistema predicato da connotati di specialità (cfr. sent.
n. 22 del 1967 e n. 74 del 1981).
4. - Non è infine priva di rilevanza la circostanza che, in
ipotesi di pronuncia additiva di questa Corte quale auspicata dal
giudice rimettente, il dies a quo del termine di prescrizione
dell'azione diretta a conseguire le prestazioni previdenziali si
sposterebbe al momento della definizione del giudizio penale come
già è previsto per l'azione di regresso dell'INAIL ( ex art. 112,
ultimo comma, seconda parte), con la conseguenza - data la identità
di durata del termine triennale - che quando l'assicurato proponesse
la domanda contro l'INAIL alla scadenza del relativo termine
diverrebbe impossibile per l'Istituto l'esercizio tempestivo
dell'azione di regresso contro il datore di lavoro, rimanendo così
frustrata quella esigenza di coordinamento riconosciuta dalla
giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 78 del 1972).
D'altra parte la conclusione alla quale si perviene (di ritenuta
non vulnerazione del principio di eguaglianza) trova poi riscontro
nella precedente giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 458 del
1987) che ha ritenuto che la durata del termine prescrizionale può
essere diversamente disciplinata, senza violazione dell'art. 3 Cost.,
in caso rispettivamente di diritti derivanti da contratto di
assicurazione contro gli infortuni e di pretese risarcitorie da fatto
illecito.
5. - Né può, in questo giudizio, tenersi conto delle possibili
implicazioni che, sulla differente regolamentazione del dies a quo
del termine prescrizionale oggetto delle censure esaminate, può
avere la disciplina degli atti interruttivi stragiudiziali.
Indubbiamente l'orientamento giurisprudenziale - secondo cui il
decorso del termine di cui all'art. 112 citato non può, dal
lavoratore infortunato, essere interrotto con atto stragiudiziale,
mentre tale atto è in generale idoneo a questo fine ove posto in
essere da un soggetto danneggiato che vanti una pretesa risarcitoria
ex art. 2043 cod. civ. - accentua (ove lo si condivida) la
divaricazione delle due discipline (quella settoriale in materia di
prestazioni a carico dell'INAIL e quella generale in materia di
risarcimento del danno da fatto illecito). Ma si tratta di un (più
limitato) profilo non dedotto dal giudice rimettente (né rilevante
nel giudizio a quo), profilo che - attenendo alla legittimità dello
stesso art. 112 interpretato nel senso, appunto, che il termine ivi
previsto non sia suscettibile di interruzione con atto stragiudiziale
- non viene in questa sede all'esame della Corte.
6. - Quanto poi al secondo parametro invocato (art. 38 Cost.) deve
richiamarsi la precedente giurisprudenza di questa Corte (sentt. n.
33 del 1977, n. 31 del 1977, n. 33 del 1974, n. 116 del 1969) secondo
la quale la funzione del termine triennale risponde sia alle esigenze
dell'INAIL (in ragione della tempestività dell'accertamento dei
fatti), sia dell'assicurato (in ragione del conseguimento con
immediatezza della prestazione); il termine suddetto mira poi ad
assicurare la pronta ricerca dei fatti (sentt. n. 129 del 1986 e n.
31 del 1977). Né d'altra parte il rilievo del giudice rimettente,
secondo il quale nel caso in cui sia iniziato (e pendente) il
giudizio penale la (tempestiva) raccolta delle prove è assicurata e
quindi la decorrenza della prescrizione dell'infortunio "appare
eccessivamente rigorosa", è sufficiente a giustificare un mutamento
di orientamento. Può infatti osservarsi in senso contrario che il
processo penale può non essere promosso tempestivamente e che
l'INAIL può comunque rimanerne fuori e quindi trovarsi nella
situazione di non partecipare direttamente alle tempestive indagini
post factum (pur tenendo conto della non opponibilità all'INAIL, in
tale situazione, dell'eventuale giudicato favorevole al datore di
lavoro: v. sent. n. 102 del 1981). Del resto permane comunque la
concorrente ragione della tutela - reputata meritevole di
considerazione dal legislatore con valutazione oggettiva -
dell'interesse a che il lavoratore assicurato consegua una sollecita
definizione della sua posizione assicurativa.
D'altra parte è consolidato orientamento della giurisprudenza di
questa Corte che l'art. 38 Cost. attiene all'adeguamento dei mezzi
previdenziali per assicurare al cittadino inabile quanto necessario
per vivere piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a
meno che queste non siano tali da comprometterne il conseguimento
(sentenze n. 33 del 1977; n. 33 del 1974; n. 10 del 1970).
In ogni caso l'intervenuta prescrizione delle prestazioni dovute
dall'INAIL non esclude che il lavoratore infortunato possa domandare
il risarcimento del danno sofferto alle persone civilmente
responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato atteso che
a tale pretesa risarcitoria - che non subisce la decurtazione di cui
all'art. 10, 6° comma, d.P.R. n. 1124 citato in mancanza della
liquidazione da parte dell'INAIL di alcuna indennità - si applica,
secondo la disciplina comune, il differimento del termine
prescrizionale di cui all'art. 2947, 3° comma, cod. civ. (per il
diritto all'integrale risarcimento del danno al di là delle somme
già erogate dall'INAIL v. sent. n. 74 del 1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Avellino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte