Sentenza n. 72/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 533/1949
- art. 7legge 533/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5 e
7 della legge 15 agosto 1949, n. 533, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Pretore di Cremona nel
procedimento civile vertente tra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo,
iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963;
2) ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Pretore di Vigevano nel
procedimento civile vertente tra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo,
iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile avanti al Pretore di Cremona,
vertente fra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo, per anticipata risoluzione
di contratti individuali di lavoro di salariati fissi in agricoltura,
avendo le parti richiesto che la causa venisse decisa con l'intervento
dei consulenti tecnici di cui all'art. 5 della legge 15 agosto 1949, n.
533, il Pretore, con ordinanza del 2 ottobre 1963, ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta
disposizione, nella considerazione che essa, non richiedendo per i
consulenti predetti nessun requisito di capacità, né di indipendenza,
in quanto li fa designare dalle organizzazioni sindacali
rappresentative delle rispettive parti in giudizio, contraddice alle
prescrizioni degli artt. 102 e 108 della Costituzione. Pur essendo vero
che gli esperti in parola rivestono una figura ibrida, dato che non
esercitano né funzioni giudicanti, né quelle proprie degli ausiliari
di giustizia di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice di procedura
civile, risulta tuttavia irrazionale che non si assicuri in nessun modo
neanche un minimo di idoneità, che pur sarebbe necessaria per potere
assistere validamente ed integrare le cognizioni del giudice, e neppure
la estraneità agli interessi delle parti, che invece si esige per i
comuni consulenti tecnici, pei quali si fanno valere gli istituti
dell'astensione e della ricusazione.
Analoga questione è stata sollevata con ordinanza del 5 novembre
1963, nel procedimento fra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo, vertente
avanti al Pretore di Vigevano, ed in essa, mentre se ne illustra la non
manifesta infondatezza con gli stessi motivi svolti nell'ordinanza
prima richiamata, si estende poi la denuncia di incostituzionalità
anche all'art. 7 della legge stessa, nella considerazione che i dedotti
motivi di incostituzionalità non possono ritenersi superati da
quest'ultima disposizione, poiché la nomina di ufficio dei consulenti,
prevista dalla medesima, si rende possibile solo nell'ipotesi della
mancata loro designazione da parte delle associazioni sindacali.
Le due ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 30 novembre
1963, n. 312, e 28 dicembre 1963, n. 336.
È intervenuto nel giudizio avanti alla Corte il Presidente del
Consiglio dei Ministri, che, a mezzo dell'Avvocato generale dello
Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni
rispettivamente in data 7 e 27 novembre 1963. Con esse si fa osservare
come il richiamo agli artt. 102 e 108 della Costituzione è del tutto
fuori luogo in quanto i consulenti di cui all'impugnato art. 5 non
entrano a far parte dell'organo giudicante con poteri decisori (dal che
deriva che, come ha ritenuto la Cassazione, l'eventuale loro assenza
dal procedimento non dà luogo a vizio di costituzione del giudizio,
insanabile e rilevabile d'ufficio, come quello di cui all'art. 158 del
Codice di procedura civile, ma solo a nullità, da far valere con i
comuni mezzi d'impugnativa), e neppure rivestono la figura dei
consulenti tecnici, dai quali il giudice può farsi assistere in base
agli artt. 61 e 441 del Codice di procedura civile. Essi invece si
inseriscono nella speciale procedura predisposta dalla legge n. 533,
derogante alle norme di competenza e di rito valevoli per le altre
controversie individuali di lavoro, con funzioni meramente consultive e
di generica assistenza per ogni aspetto della controversia.
L'interpretazione delle norme costituzionali richiamate da parte
delle ordinanze non riveste carattere d'interpretazione estensiva,
bensì di analogia; analogia che, se è sempre di dubbia applicazione
alle norme costituzionali, si deve ritenere nella specie inammissibile,
data la diversità della ratio sia rispetto alle norme vigenti per le
sezioni specializzate, sia alle altre che riguardano la nomina degli
ausiliari tecnici del giudice. Fa poi osservare l'Avvocatura che, in
ogni caso, gli artt. 102 e 108, ove pure fossero applicabili, non
sarebbero da considerare violati poiché, come il requisito
dell'idoneità non è sempre da valutare con riferimento al possesso di
cognizioni tecniche, potendo invece riguardare l'apporto recato al
giudice dalla voce delle esperienze concrete proprie dell'ambiente di
vita nel quale si svolgono i rapporti controversi, così l'altro
requisito dell'indipendenza può riuscire realizzato in virtù della
pariteticità delle rappresentanze delle due associazioni sindacali
interessate, nonché dal fatto che la designazione da parte di
quest'ultime è effettuata non già per ogni singolo processo, ma per
determinati periodi fissi di tempo.
Conclude chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della
questione sollevata. Considerato in diritto :
1. - Le due cause promosse con le ordinanze indicate in epigrafe
vanno riunite e decise con unica sentenza, data l'identità della
questione di legittimità costituzionale dalle medesime sollevata,
anche se una di esse (e cioè quella emessa dal Pretore di Vigevano)
estende la eccezione, oltre che all'art. 5, all'art. 7 della legge n.
533 del 1949, del quale ultimo l'altra non fa parola.
2. - Le ordinanze, pur ammettendo che i consulenti tecnici di cui
al denunciato art. 5 non partecipano all'amministrazione della
giustizia, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione,
ritengono tuttavia che anche per essi siano da richiedere i requisiti
di capacità e di imparzialità, voluti assicurare da questo articolo e
dal successivo art. 108 nei riguardi degli organi giudicanti, nella
considerazione della identità di ratio fra le norme relative ai membri
laici che entrano a comporre le sezioni specializzate e quelle che
richiedono per i giudizi di cui si tratta l'assistenza obbligatoria di
esperti non di parte, chiamati ad intervenire nel momento della
decisione onde esprimere il loro parere, anche su questioni attinenti
al merito della vertenza.
L'Avvocatura dello Stato ha opposto che siffatta estensione delle
norme costituzionali sarebbe possibile solo col ricorso all'analogia:
analogia, che (oltre a trovare ostacolo, in via generale, nella natura
stessa delle norme costituzionali, le quali, in quanto vincolano il
libero esercizio della potestà legislativa, sono di stretta
interpretazione), non potrebbe avere applicazione nella specie, data la
diversità ontologica e funzionale sussistente fra i giudici ed i
consulenti.
Non si può condividere la prima delle obiezioni ora riferite
perché essa è basata sul falso presupposto di un'indefinita capacità
espansiva del potere legislativo, suscettibile di arrestarsi solo di
fronte a testuali disposizioni che la limitano, mentre in realtà il
potere stesso, subordinato come è, alla pari degli altri poteri
costituzionali, all'impero delle norme e dei principi fondamentali,
anche se inespressi, dell'ordinamento, può incontrare nel suo
esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopra- ordinata
alle singole disposizioni.
Esatto invece è escludere che nella specie sussista una
somiglianza fra gli elementi delle due situazioni dalla quale si
vorrebbe ricavare l'integrazione analogica, dato che una si riferisce
agli organi giudicanti, l'altra ai soggetti che di questi ultimi sono
semplicemente ausiliari.
3. - L'anzidetto rilievo non può ritenersi però sufficiente ad
esaurire l'esame della questione sollevata, sorgendo il quesito se
l'esigenza dell'imparzialità del giudice rimanga in concreto
sufficientemente soddisfatta ove non si garantisca l'estraneità agli
interessi delle parti contendenti anche di tutti coloro i quali,
assumendo funzioni di ausilio dell'attività del giudice medesimo,
concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle
convinzioni necessarie all'esatta applicazione della legge a lui
demandata. La stretta connessione, sulla base di un rapporto di
strumentalità, fra i compiti di tali ausiliari del giudice e quelli
propri di quest'ultimo, conduce a far ritenere che le garanzie
dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento (intesa in quel
limitato e particolare aspetto che deve ritenersi in essa ricompreso,
riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto alla causa da
decidere) debbano trovare attuazione per tutto il complesso della
funzione giurisdizionale, in ognuna delle sue modalità, che
direttamente concorrono al retto esercizio della medesima. Con la
conseguenza di far considerare espressione di tale principio le norme
degli artt, 61, 63,192,193 del Codice di procedura civile. Altrimenti
pensando, le garanzie stesse rimarrebbero, almeno in parte, frustrate
tutte le volte che, per la ricerca o pel giudizio sul fatto materiale
della causa o sugli altri elementi che concorrono alla sua decisione,
non risulti sufficiente la comune esperienza o la scienza privata del
giudice.
Né varrebbe, per giungere a conclusione contraria, affermare, come
fa l'Avvocatura, che, a differenza degli altri, i consulenti di cui
all'art. 5 in esame hanno un compito di "assistenza generica", poiché
appare invece meglio rispondente al vero ritenere che costoro siano
più strettamente collegati alla funzione giudicante di quanto non
avvenga in altri casi di consulenze pur esse, come l'attuale,
necessarie; ciò pel fatto che i medesimi non vengono nominati di volta
in volta, ma sono invece precostituiti in base a nomine annuali,
nonché per effetto dei modi del loro reclutamento, della loro
collegialità e pariteticità, della materia cui si riferisce il loro
parere, ed altresì della loro ammissione in camera di consiglio, anche
senza la presenza delle parti (prescritta invece in via generale
dall'art. 197 del Codice di procedura civile), analogamente a quanto
avviene nelle controversie in materia di lavoro, secondo è previsto
dall'art. 441 del Codice di procedura civile.
Neppure probante appare il rilevare che l'assenza degli esperti di
cui all'art. 5 non determina un vizio di costituzione del giudice, in
quanto, se ciò è vero, data la non contestabile estraneità dei
medesimi alle funzioni decisorie, non meno vero è che il carattere
necessario proprio di tale specie di consulenza fa sì che la sua
mancanza sia produttiva di nullità del procedimento.
4. - Passando ora all'applicazione alla specie dei principi
formulati, è da ritenere che, quanto ai requisiti di capacità, la
scelta dei consulenti da parte delle associazioni di categoria cui
rispettivamente appartengono le due parti contendenti offra sufficienti
garanzie del possesso della conoscenza dei fatti notori locali e delle
massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie, cui si
riferiscono i loro pareri.
Ragioni di dubbio possono invece sorgere per quanto riguarda le
garanzie di indipendenza, non essendo previsto, per i consulenti di cui
si parla, il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione
(di cui al citato art. 192 del Codice di procedura civile). Non può
dirsi in contrario che l'indipendenza rimanga sufficientemente
assicurata dalla pariteticità della rappresentanza delle due
associazioni contrapposte, poiché tale pariteticità, se vale a
consentire al giudice la valutazione dei fatti e delle situazioni
locali, quali emergono dai rispettivi punti di vista delle due
categorie, non preserva invece dal pericolo che uno o più dei
consulenti si trovi in una di quelle speciali relazioni con l'oggetto o
con le parti di una singola vertenza, che, ai sensi degli artt. 51 e 52
del Codice di procedura civile, danno vita ad incapacità a decidere e
che valgono anche a determinare uguale incapacità a prestare
validamente le funzioni ausiliatrici del giudice.
È piuttosto da ritenere (anche in considerazione dell'osservanza,
dovuta in ogni caso, al rilevato principio di pariteticità, il quale
risulterebbe compromesso ove, per un impedimento sopravvenuto, qualcuno
dei componenti le rappresentanze non presenziasse allo svolgimento
della causa) che la legge in esame debba venire interpretata non già
nel senso di escludere le garanzie di cui si tratta (nel qual caso se
ne dovrebbe dichiarare l'incostituzionalità), bensì nell'altro di
consentire al giudice, nell'ipotesi di impedimento materiale, oppure in
quelli analoghi nei quali l'impedimento derivi dall'accertata esistenza
di motivi di ricusazione o di astensione nei loro confronti, di
procedere alla nomina, sulla base della designazione di cui all'art. 5
in esame, di altri membri in sostituzione di quelli impediti. Ciò si
rende possibile perché l'istituto della supplenza appare suscettibile
di applicazione generale, anche all'infuori di espresso richiamo
legislativo, tutte le volte che siano da soddisfare esigenze di
funzionalità di un organo e sussistano i congegni necessari a renderne
possibile il ricorso.
Le osservazioni suesposte conducono a far ritenere infondata anche
l'eccezione sollevata dall'ordinanza del Pretore di Vigevano sulla
illegittimità costituzionale dell'art. 7.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n.
533.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte