Sentenza n. 72/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1971 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. a,
del contratto collettivo nazionale 5 gennaio 1939 (costituzione e
funzionamento delle mutue per le assicurazioni contro le malattie in
favore degli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e
cooperative), richiamato dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n.
213, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1969 dal tribunale di
Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni Arnoldo e
l'INAM, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visti gli atti di costituzione di Bagni Arnoldo e dell'INAM, e
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per il Bagni,
l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Bagni Arnoldo, premesso di avere sofferto una malattia conseguente
ad un incidente stradale, ha citato in giudizio l'INAM davanti il
tribunale di Reggio Emilia, chiedendo, fra l'altro, la declaratoria di
illegittimità del provvedimento con cui l'INAM gli aveva chiesto il
rimborso dell'acconto di lire 35.000 versatogli sull'indennità di
malattia e la condanna dell'Istituto alla corresponsione totale di
questa.
L'INAM, che presto al Bagni l'assistenza sanitaria, ha contestato
di essere tenuto a tale corresponsione, invocando la norma di cui
all'art. 19 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, secondo
la quale "non compete l'indennità di malattia, ferme rimanendo le
altre assistenze, all'iscritto che abbia contratto malattia per colpa
propria..." ed ha chiesto altresì, riconvenzionalmente, la condanna
alla restituzione delle sopradette lire 35.000.
Il Bagni, pur riconoscendo di avere cagionato colposamente
l'incidente, ha tuttavia eccepito che tale norma: a) è stata abrogata
dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione; b) essendo di natura
corporativa, deve essere dichiarata illegittima, ai sensi dell'art. 7
delle preleggi, per contrasto con norme imperative di legge; c) deve
ritenersi, in ogni caso, costituzionalmente illegittima per contrasto
con il ripetuto art. 38, comma secondo, della Costituzione.
Il tribunale, con ordinanza del 6 giugno 1969, premesso che, a suo
avviso, le norme del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939
hanno acquistato natura legislativa per essere state espressamente
richiamate dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213, ha
escluso la fondatezza delle altre eccezioni del Bagni, ma ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del detto art. 19 in riferimento all'art. 38, secondo
comma, della Costituzione.
L'ordinanza osserva che l'art. 38, comma secondo, disponendo che "i
lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso... di malattia" ha
stabilito un principio che non pare possa soffrire l'eccezione
costituita dal comportamento involontario del lavoratore nella
eziologia della malattia. E, secondo il tribunale, l'azione colposa
sarebbe azione contro l'intenzione.
Nel giudizio innanzi questa Corte si sono costituiti l'INAM ed il
Bagni, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa dell'INAM rileva che la questione è inammissibile in
quanto i contratti collettivi nazionali c.d. corporativi non hanno
forza di legge. Nel merito, poi, osserva che l'art. 38 della
Costituzione pone un principio generale che deve avere la sua
regolamentazione attraverso atti legislativi o contratti collettivi.
Per il contratto oggi impugnato, al lavoratore ammalatosi per propria
colpa viene a mancare soltanto quella particolare forma di assistenza,
che è l'"indennità", permanendo le cure mediche, ospedaliere,
ambulatoriali. E non può dirsi in contrasto col menzionato principio
un trattamento differenziato, a seconda che la malattia sia dovuta a
forza maggiore, oppure ad un comportamento, sia pure colposo, del
lavoratore.
Anche l'Avvocatura generale dello Stato nega che il d.lg.lgt. 19
aprile 1946, n. 213, abbia conferito forza di legge al contratto
collettivo in questione, e conclude per la inammissibilità della
questione.
Le parti private hanno presentato memorie illustrative nelle quali
ribadiscono le argomentazioni svolte negli atti di costituzione. Considerato in diritto :
L'art. 19 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939
(costituzione e funzionamento delle mutue per l'assistenza contro le
malattie in favore degli operai dipendenti da aziende industriali,
artigiane e cooperative) è stato denunziato - per violazione dell'art.
38, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui prescrive
che, pur rimanendo ferme le altre assistenze, non compete l'indennità
di malattia all'iscritto che abbia contratto malattia per colpa
propria. Il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, non
consentirebbe l'eccezione di cui sopra, costituita da un comportamento
involontario del lavoratore nella eziologia della malattia.
La questione è inammissibile.
I contratti collettivi c.d. corporativi non ebbero forza di legge
nel sistema in cui sorsero, e tale forza non acquistarono neppure
allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944, n. 369, dispose che le norme
corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde evitare che,
a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, si
determinasse un vuoto nella disciplina dei rapporti contrattuali in
materia di lavoro (sent. n. 1/1963 e n. 76/1969).
Anche il d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213 (modificazioni alle
vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori
dell'industria) non ha mutato la natura ed il valore dei suindicati
contratti collettivi. Esso dispone infatti che le prestazioni in denaro
dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dell'industria,
regolata dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1
luglio 1936 e 29 dicembre 1939, nonché i contributi dovuti per
l'assicurazione predetta sono stabiliti nella maggiore misura indicata
nella tabella allegata al decreto. L'intervento del legislatore in
questa materia non aveva quindi il fine di dare una diversa struttura o
di conferire nuova forza ai contratti collettivi nazionali, ma si rese
necessario in conseguenza del mutamento verificatosi nel potere di
acquisto della moneta. Siffatta necessità viene chiarita anche nella
relazione ministeriale che fa cenno della nuova situazione salariale e
della realtà dei costi che avevano creato una profonda sperequazione
fra entrate dell'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia per
i lavoratori dell'industria e le corrispondenti voci di uscita.
Orbene, siffatta limitazione dell'ambito della legge alla misura
dei contributi e delle prestazioni in denaro; l'avere modificato su
questo punto, con unico provvedimento, parecchi contratti; il non avere
apportato innovazioni né alla normativa generale né ad alcuna
disposizione relativa agli elementi essenziali del contratto; e le
sopracennate ragioni di carattere eccezionale che hanno determinato il
legislatore ad intervenire, sono tutte circostanze che dimostrano
chiaramente come la legge non ha recepito tutto il contratto collettivo
in parola.
Il contratto collettivo denunziato non è dunque atto avente forza
di legge, e - come tale - non può essere sottoposto al controllo di
legittimità di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio
1939 (costituzione e funzionamento delle mutue per l'assicurazione
contro le malattie in favore degli operai dipendenti da aziende
industriali, artigiane e cooperative) richiamato dall'art. 1 del
d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213, questione sollevata in riferimento
all'art. 38, secondo comma, della Costituzione dall'ordinanza del
tribunale di Reggio Emilia del 6 giugno 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte