Sentenza n. 72/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 512legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,
n. 2, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Subinagh Giorgio, iscritta al n.
579 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 274 del 13 ottobre 1976;
2. - ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento penale a carico di Longo Alessandro ed altro,
iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978;
3. - ordinanza emessa il 20 giugno 1978 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento penale a carico di Morandi Mario ed altro,
iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 del 27 dicembre 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte di cassazione, con ordinanza 17 marzo 1976, ha
dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale,
nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato contro la sentenza
del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per
prescrizione in conseguenza della concessione di circostanze
attenuanti, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette quanto segue.
Con sentenza 6 febbraio 1973, il tribunale di Lodi dichiarò non
doversi procedere contro Subinagh Giorgio in ordine al delitto di
frode nelle pubbliche forniture (art. 356, primo comma, cod. pen.),
essendo il reato estinto per prescrizione per effetto della concessione
all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Avendo il
Subinagh proposto appello, questo fu dichiarato inammissibile dal
giudice di secondo grado, il quale rilevò che avverso le sentenze di
proscioglimento per estinzione del reato pronunciate in primo grado
l'imputato ha solamente la facoltà di ricorrere per cassazione.
Contro tale decisione di inammissibilità il Subinagh propose ricorso
per cassazione, osservando che la sentenza di primo grado doveva
ritenersi una vera e propria sentenza di condanna, pur senza
irrogazione di pena: essa infatti conteneva la dimostrazione della sua
responsabilità penale, ma essendo stato egli ritenuto meritevole delle
attenuanti generiche, dandosi atto di ciò, si concludeva con una
pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del resto. In tale
situazione - aveva dedotto l'imputato - non poteva negarglisi un
secondo giudizio di merito, per il riconoscimento della propria
innocenza e la rimozione del giudizio che, nonostante la estinzione del
reato, si era formato sulla sussistenza del fatto, sulla sua
responsabilità.
Il ricorrente aveva eccepito, pertanto, l'illegittimità
dell'articolo 513, n. 2 del codice di procedura penale - in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione -
nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello contro
la sentenza di primo grado che lo abbia prosciolto per prescrizione del
reato in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti, non
potendo queste operare sul presupposto di un giudizio affermativo
della colpevolezza.
Ciò premesso, la Corte di cassazione ha ritenuto non
manifestamente infondata detta questione, osservando che con la
sentenza n. 70 del 1975 la Corte costituzionale ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 512, n. 2
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di appellare contro la sentenza del pretore che lo abbia
prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti.
In tale sentenza - si osserva nell'ordinanza di rimessione - la
Corte costituzionale ha rilevato che per pervenire a detto
proscioglimento non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato
allo stato degli atti (come nell'ipotesi normale di proscioglimento per
amnistia), ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato
al fine di accertare se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia
commesso, e se sia previsto dalla legge come reato, e che soltanto sul
presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza può
eventualmente aver luogo la concessione delle attenuanti generiche.
Pertanto, sulla base di tale rilievo, poiché la norma dell'art. 512,
n. 2 del codice di procedura penale concerne anche un tipo di
proscioglimento caratterizzato da un riconoscimento di colpevolezza,
idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi civili e
amministrativi, la Corte costituzionale ha ritenuto che essa, in
relazione a questo tipo di proscioglimento, sopprime
ingiustificatamente taluni modi generali di esercizio della difesa,
escludendo l'imputato dal diritto di appellare la sentenza di primo
grado.
Le stesse considerazioni - afferma la Cassazione nell'ordinanza di
rimessione - si debbono fare in ordine all'art. 513, n. 2 del codice
di procedura penale, che ha formulazione identica a quella dell'art.
512, n. 2, salvo che si riferisce, anziché all'appello contro le
sentenze del pretore, all'appello contro le sentenze del tribunale e
della Corte di assise.
2. - Questione analoga è stata sollevata pure dalla Corte di
appello di Roma con altre due ordinanze del 10 novembre 1977 e 20
giugno 1978.
Nessuna parte si è costituita dinanzi a questa Corte in alcuno dei
tre giudizi di legittimità costituzionale così proposti. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze indicate in narrativa sollevano questioni
analoghe ed i relativi giudizi possono essere quindi riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Le questioni sollevate riguardano la legittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale,
nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato contro la sentenza
del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per
prescrizione, in conseguenza della concessione di circostanze
attenuanti. Tale esclusione, secondo quanto esposto nelle ordinanze di
rimessione, sopprimerebbe ingiustificatamente quel modo generale di
esercizio del diritto di difesa che si concretizza nella facoltà
dell'imputato di impugnare le sentenze di primo grado a lui
sfavorevoli dinanzi al giudice d'appello.
Detta questione, in conformità dell'indirizzo già affermato da
questa Corte con le sentenze n. 70 del 1975 e n. 73 del 1978, deve
ritenersi fondata.
Con tali sentenze è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale, rispettivamente, degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui escludevano il
diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo
grado (del pretore o del tribunale) che l'avesse prosciolto per
amnistia a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti.
A fondamento della anzidetta declaratoria d'illegittimità
costituzionale si è osservato che di regola l'applicazione della
amnistia postula il riconoscimento che le ipotesi di reato addebitate
agli imputati rientrino, astrattamente considerate, tra quelle per le
quali è stata concessa amnistia. Viceversa, quando l'amnistia viene
applicata in dibattimento a seguito di comparazione fra circostanze
attenuanti ed aggravanti, non è sufficiente un giudizio ipotetico,
formulato allo stato degli atti, ma si valuta in concreto la condotta
dell'imputato al fine di accertare se il fatto sussista, se l'imputato
lo abbia commesso e se sia previsto dalla legge come reato. Cosicché
soltanto sul presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza
può avere luogo la concessione delle attenuanti, la loro comparazione
con le aggravanti ed il proscioglimento per estinzione del reato.
Da tali considerazioni questa Corte ha tratto la conseguenza che,
mentre l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di
proscioglimento per amnistia di regola non contrasta con gli artt. 3 e
24 della Costituzione, nei casi, invece, in cui la pronuncia - come
nell'ipotesi di applicazione dell'amnistia a seguito di giudizio di
comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti - abbia per
presupposto un giudizio di colpevolezza, idoneo a produrre effetti
negativi in altri giudizi, tale esclusione è costituzionalmente
illegittima, sopprimendo ingiustificatamente un mezzo generale
d'esercizio della difesa.
3. - I suddetti argomenti portano ad identica conclusione anche per
quanto riguarda la questione ora proposta.
Infatti, anche la pronuncia di prescrizione del reato, di regola,
prescinde da un giudizio di colpevolezza dell'imputato, essendo
condizionata unicamente all'accertamento che non sussistano gli
elementi per una pronuncia più favorevole ai sensi dell'art. 152 del
codice di procedura penale e sia decorso il tempo necessario per la
prescrizione, cosicché, in generale, la esclusione
dell'appellabilità della sentenza di non doversi procedere per
prescrizione del reato non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della
Costituzione. Peraltro, poiché i termini di prescrizione, a norma
dell'art. 157 del codice penale, possono essere influenzati dalla
presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, può verificarsi che
alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga a
seguito di un giudizio dibattimentale, previo accertamento della
colpevolezza dell'imputato e concessione di circostanze attenuanti, con
o senza giudizio di comparazione con le aggravanti.
In tale ipotesi, presupponendo la sentenza di proscioglimento per
estinzione del reato un accertamento sulla sussistenza del fatto e
sulla colpevolezza dell'imputato, deve ritenersi che la norma
impugnata, privando l'imputato di un mezzo generale d'esercizio del
diritto di difesa quale è l'appello, violi gli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
4. - In conseguenza della declaratoria d'illegittimità
Costituzionale dell'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale,
nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per
estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione di
circostanze attenuanti, va dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche
dell'art. 512, n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui,
analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza del pretore che l'abbia assolto per estinzione del
reato per prescrizione, a seguito della concessione di circostanze
attenuanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale
che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a
seguito della concessione di circostanze attenuanti;
b) dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512,
n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del
pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per
prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte