Art. 356 c.p. — Frode nelle pubbliche forniture
[1]Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
[2]La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva