Sentenza n. 72/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 761/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi
primo, secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con
ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 14 marzo
1980, depositato in cancelleria il 27 marzo successivo ed iscritto al
n. 6 del registro ricorsi 1980.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
il 14 marzo 1980, ma depositato presso la cancelleria di questa Corte,
fuori termine, il 27 marzo, la Regione Lombardia ha dedotto
l'incostituzionalità dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 15 febbraio 1980), avente ad oggetto lo "Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali"; nonché in quanto necessario
i commi dal quarto al settimo dello stesso articolo per contrasto con
gli artt. 117 e 118 della Costituzione.
La norma statale censurata disciplina la composizione dell'ufficio
direttivo delle unità sanitarie locali, in virtù dell'art. 47 della
legge di delega 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e definisce altresì i compiti di coordinatori
ivi previsti e i requisiti per l'assunzione del relativo ufficio.
La ricorrente deduce che è sua competenza, in base ad altra norma
(art. 15 della citata legge di delega) e in conformità degli artt.
117 Cost. e 17 e 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
disciplinare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle
unità sanitarie locali.
Il legislatore statale avrebbe dunque leso la sfera di autonomia
costituzionalmente garantita alla Regione.
Il Presidente del Consiglio è intervenuto, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della
questione.
Le norme impugnate concernerebbero materie riguardo alle quali vi
sarebbe una riserva di competenza statale, ai sensi dell'art. 47,
terzo comma, della legge 833/78, e d'altra parte risulterebbero poste
nel legittimo esercizio della potestà legislativa, delegata al
Governo con la citata legge n. 833/78.
Nella pubblica udienza, la difesa della Regione, preso atto del
tardivo deposito del ricorso, ne ha tuttavia sostenuto
l'ammissibilità, deducendo che il termine prescritto per tale
deposito dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
debba intendersi come ordinatorio e non come perentorio. L'Avvocatura
dello Stato ha invece chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile. Considerato in diritto :
Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia
contestato in alcun modo), il ricorso con cui la Regione Lombardia ha
impugnato l'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, nonché in quanto necessario i commi dal quarto
al settimo dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118
Cost., è stato depositato nella cancelleria di questa Corte
tardivamente, oltre i dieci giorni dalla notificazione, fissati dagli
artt. 31, ultimo comma, e 32, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, quanto all'impugnativa diretta delle leggi regionali e statali:
il deposito è infatti avvenuto il 27 marzo, mentre la notificazione
risale al 14 marzo 1980.
Ora, è vero che, in base al capoverso dell'art. 152 cod. proc.
civ., "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la
legge stessa li dichiari espressamente perentori". Da un lato, però,
la formulazione testuale dell'art. 31, ultimo comma, della legge n.
87 del 1953, sottolineando la doverosità del deposito entro dieci
giorni dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ciò
stesso che il termine vada rispettato a pena di decadenza. D'altro
lato, questa Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le
sentenze n. 15 del 1967 e n. 30 del 1973, nonché l'ordinanza n. 109
del 1975) che i termini per la costituzione in giudizio presso di essa
risentano delle "peculiarità dei giudizi di costituzionalità" e
dell'"autonomia della loro disciplina processuale"; e che, pertanto, i
termini medesimi siano "perentori per tutte le parti". Tali criteri
s'impongono anche nei casi in esame, escludendo la pertinenza del
richiamo all'art. 152 cod. proc. civ. (la cui considerazione non
potrebbe comunque venire dissociata da quella degli artt. 153 e 154
del codice stesso); tanto più che nelle disposizioni sul
funzionamento della Corte il punto di riferimento del processo
costituzionale non è rappresentato dal diritto processuale civile,
bensì dalle "norme del regolamento per procedura innanzi al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale" (cui rimanda esplicitamente, "in
quanto applicabili", l'art. 22, primo comma, della stessa legge n. 87
del 1 953).
Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano
alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti - dieci
giorni per l'impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al
conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all'art. 27
cpv. delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti "a pena di
decadenza" dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) - non toglie che in
tutte queste ipotesi la doverosa tempestività del deposito, nei tempi
improrogabili prefissati dall'ordinamento, venga presidiata dalla
correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra
lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine
die.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso con cui la Regione Lombardia ha
promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché
in quanto necessario dei commi dal quarto al settimo dello stesso
articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte