Sentenza n. 72/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge del
Consiglio regionale della Lombardia riapprovata il 13 marzo 1980,
recante "proroga del termine di cui all'art. 57 della legge regionale 6
ottobre 1979, n. 54", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 4 aprile 1980, depositato in cancelleria il
14 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con legge 6 ottobre 1979, n. 54, la Regione Lombardia, in
attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per
il personale delle regioni a statuto ordinario (intervenuto, per il
periodo 1 gennaio 1976-31 dicembre 1978, tra dette regioni e le
organizzazioni sindacali dei dipendenti), disciplinava lo stato
giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti. Con l'art.
50 stabiliva le modalità di determinazione del compenso per il lavoro
straordinario e con l'art. 57 prevedeva la conservazione fino al 31
dicembre 1979 dei trattamenti in atto, che eventualmente fossero
risultati più favorevoli rispetto a quelli conseguenti
all'applicazione di dette modalità.
Il 3 gennaio 1980, la stessa Regione approvava una nuova legge ad
unico articolo, con la quale prorogava al 31 dicembre 1980 il termine
fissato con l'art. 57 della citata legge n. 54 del 1979.
Questo ultimo provvedimento veniva rinviato ex art. 127 Cost. dal
governo, osservandosi che lo stesso appariva in conflitto con il
generale principio, desumibile dalla legislazione statale, della
salvaguardia delle esigenze di perequazione "in ordine allo stato
giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti regionali,
recepito anche nel contratto unico nazionale" specificandosi anche che
quest'ultimo non consentiva proroghe, oltre il termine del 31 dicembre
1979, per l'applicazione delle precedenti, più favorevoli, aliquote
per la determinazione del compenso per lavoro straordinario, goduto dal
personale delle regioni.
Il Consiglio regionale, però, nella seduta del 13 marzo 1980, con
la maggioranza prescritta dall'art. 127 Cost., approvava di nuovo la
legge.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ne proponeva impugnazione
davanti a questa Corte costituzionale, con ricorso in data 1 aprile
1980, notificato il 4 aprile 1980, chiedendone la declaratoria di
illegittimità per violazione degli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost..
L'autorità ricorrente rilevava che la norma denunciata aveva
anzitutto violato l'intento di "perequare" le retribuzioni del
personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e le
retribuzioni dei dipendenti dello Stato, in considerazione della
sostanziale identità di prestazioni richieste all'uno come all'altro e
dei problemi di compatibilità posti dalla situazione del pubblico
bilancio in generale, perseguito dal primo contratto unico stipulato in
sede nazionale con l'intervento oltre che dei rappresentanti delle
regioni e delle associazioni sindacali, anche del Governo.
In particolare deduceva che la disciplina del lavoro straordinario
e della determinazione del relativo compenso, definita con l'accordo
nazionale e puntualmente recepita nell'art. 50 della legge regionale n.
54 del 1979, corrispondeva a quella stabilita, per il personale dello
Stato, con il D.P.R. 22 luglio 1977 n. 422, sicché la legge regionale
13 marzo 1980, n. 374, alterando tale simmetria, determinava, in primo
luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di trattamento
fra i dipendenti dello Stato e quelli della Regione Lombardia, nonché
fra questi ed i dipendenti delle altre regioni a statuto ordinario le
quali avevano rispettato la disciplina pattizia.
Inoltre, detta norma violava gli artt. 97 e 36 della Costituzione
in quanto le esigenze di perequazione retributiva, affermatesi con
riferimento all'intera area dell'impiego pubblico, che necessariamente
richiedono che il trattamento economico del personale delle regioni non
sia più favorevole di quello fatto al personale dello Stato (sent. C.
Cost. n. 40 del 1972), costituivano precipua attuazione dei canoni
della buona amministrazione, da osservarsi generalmente
nell'organizzazione degli uffici pubblici; e, per altro verso, erano
pienamente coerenti con il principio di proporzionalità della
retribuzione alla qualità e quantità del lavoro, fissato dall'art. 36
Cost..
Ad avviso del ricorrente, la legge denunciata, violando uno dei
principi fondamentali della legislazione statale quale è quello della
perequazione, peraltro sancito dalla Costituzione, e l'art. 67 della
legge n. 62 del 1953, violava altresì il principale limite posto
dall'art. 117 Cost. alla competenza normativa delle regioni a statuto
ordinario in materia di ordinamento degli uffici regionali (seni. Corte
Cost. n. 21 e n. 45 del 1978).
Aggiungeva infine il ricorrente che risultava violato anche l'art.
119 Cost., che sancisce il principio del coordinamento della finanza
regionale con quella statale e con quella degli enti locali in quanto,
alle trattative, che poi avevano portato all'accordo contrattuale dei
dipendenti delle regioni, aveva partecipato il rappresentante del
Governo, oltre ai rappresentanti delle regioni a statuto ordinario, per
cui doveva ritenersi l'omogeneità delle situazioni disciplinate e la
irrilevanza di fronte ad essa, della reciproca autonomia soggettiva
delle singole regioni.
La Regione Lombardia depositava tardivamente un proprio atto di
costituzione.
Alla udienza pubblica il ricorrente ribadiva le argomentazioni
esposte nel ricorso. Considerato in diritto :
Con il ricorso di cui in narrativa, il Governo della Repubblica ha
impugnato, in via diretta, la legge approvata dal Consiglio regionale
della Lombardia il 3 gennaio 1980 e riapprovata, dopo il rinvio del
Governo, il 13 marzo dello stesso anno.
La impugnativa del Governo è determinata dalla constatazione che
la detta legge proroga, per la seconda volta, i trattamenti erogati al
personale dipendente per lavoro straordinario, più favorevoli rispetto
a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di
lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e limitati,
per la detta pattuizione, al 31 dicembre 1979. E ne assume la
illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 97,
117, 119 Cost..
Passando all'esame dei motivi della impugnazione, sembra alla Corte
di dover accertare se essi corrispondano ai motivi dedotti dallo stesso
ricorrente in sede di richiesta di riesame della legge regionale di cui
trattasi, anche al fine di determinare gli esatti termini delle
questioni da decidere.
Con costante giurisprudenza, questa Corte (sent. n. 8 del 1967, n.
147 del 1972, n. 123 del 1975, n. 132 del 1975, n. 92 del 1976, n. 127
del 1976, n. 212 del 1976, n. 107 del 1983) ha affermato l'unitarietà
del procedimento previsto dall'art 127 Cost. per l'impugnativa delle
leggi regionali viziate di incostituzionalità e la impossibilità di
distinguere in esso, come due fasi autonome, il rinvio al Consiglio
regionale per il riesame della legge e la eventuale impugnativa di
questa dinanzi alla Corte per vizio di incostituzionalità. L'atto
motivato del Consiglio dei ministri di rinvio al Consiglio regionale,
per riesame della legge regionale per vizi di legittimità
costituzionale, rileva anche per l'eventuale ricorso alla Corte per
illegittimità costituzionale come predeterminazione da parte del
Governo delle linee essenziali di quest'ultimo e del conseguente
giudizio di legittimità. Onde sussiste l'esigenza che il Consiglio
regionale, già dalla fase di rinvio, sia posto nella condizione di
conoscere i vizi di legittimità del suo provvedimento legislativo,
riscontrati dal Governo al fine di esaminarli ed eliminarli nella
successiva, eventuale rielaborazione e riapprovazione della legge.
Sicché sono inammissibili il ricorso o i motivi che non presentino la
necessaria corrispondenza tra le censure in esso svolte ed il motivo o
i motivi del precedente rinvio.
È altresì principio costantemente affermato quello secondo cui la
necessaria rilevata corrispondenza tra i motivi del rinvio ed i motivi
del ricorso possa considerarsi soddisfatta da una sintetica esposizione
ed enunciazione delle ragioni del ricorso nell'atto di rinvio, sempre
però che dal confronto risulti quanto meno una omogeneità ed
identità di contenuti dei due atti, una corrispondenza di genere a
specie.
Così, invero, si è ritenuto che non si possa esigere che il testo
del rinvio menzioni puntualmente ed integralmente le disposizioni
costituzionali o statutarie sulle quali poi si fonda il ricorso; e si
è riconosciuta alla Corte la possibilità di integrare le lacune o le
inesattezze delle deduzioni quando ne risulti però indubbio il
contenuto (sent. n. 127/76).
Nella fattispecie, col telegramma che ha disposto il rinvio per
riesame, è dedotto solo il contrasto della legge con il principio di
perequazione vigente nella legislazione in ordine al trattamento
economico dei dipendenti regionali, recepito anche nel contratto unico
nazionale, che non consentirebbe proroghe dei più favorevoli compensi
per lavoro straordinario goduti in atto, oltre il termine del 31
dicembre 1979. Non risultano assolutamente dedotte, nemmeno in forma
sintetica e concisa, né la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., per la
verificata disparità di trattamento in tema di compenso per lavoro
straordinario tra dipendenti della Regione Lombardia e dipendenti di
altre regioni a statuto ordinario che non hanno prorogato il
trattamento di miglior favore, nonché tra i dipendenti della detta
regione ed i dipendenti statali, né la violazione del principio della
equa proporzione tra retribuzione e qualità e quantità di lavoro,
assicurata dall'intervenuto accordo nazionale.
Non sono state nemmeno dedotte la violazione dei principi di
imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art.
97 Cost.) che il ricorrente, peraltro, collega alla violazione dei
principi di cui al precedente motivo; né la violazione dell'art. 119
Cost. per il contrasto, verificatosi per effetto della disposta
protrazione del trattamento di miglior favore, con il principio del
coordinamento della finanza pubblica, assicurato dai procedimenti di
formazione delle norme relative al trattamento economico dei dipendenti
pubblici.
Pertanto, i suddetti motivi non possono formare oggetto del
successivo giudizio di impugnativa alla stregua dei surrichiamati
principi, anche secondo la loro più lata interpretazione.
Non resta quindi che esaminare la dedotta violazione del principio
generale, cui sarebbe improntata la legislazione, della perequazione
del trattamento dei dipendenti pubblici regionali e statali di cui
all'art. 117, primo comma, Cost..
Detta violazione, in sostanza, si fà discendere dalla inosservanza
dell'accordo nazionale intervenuto tra i rappresentanti delle regioni a
statuto ordinario e le associazioni sindacali di categoria, con
l'intervento del rappresentante del Governo.
E va, all'uopo, rilevato anzitutto che il ricorrente non ha esibito
il testo del richiamato accordo nazionale, sicché non risultano certi
la intervenuta partecipazione anche del rappresentante della Regione
Lombardia alla stipulazione dell'accordo, gli esatti termini ed il
contenuto dell'accordo, onde non è nemmeno possibile determinare la
valenza della intervenuta partecipazione del rappresentante del
Governo.
Inoltre, per quanto riguarda il merito, come già affermato da
questa Corte (sent. n. 290 del 1984 e n. 219 del 1984), stante
l'autonomia delle regioni in materia di ordinamento degli uffici e la
correlata riserva di legge di cui all'art. 117, primo comma, Cost.,
spetta, in ogni caso, alle leggi regionali non la pura e semplice
riproduzione dell'accordo sindacale ma il suo adeguamento, quando sia
necessario, alla peculiarità del funzionamento degli uffici ed alla
disponibilità del bilancio regionale.
Anche per quanto riguarda più specificamente il dedotto contrasto
con i principi vigenti della legislazione, rivolti al soddisfacimento
delle esigenze perequative in ordine al trattamento economico dei
dipendenti regionali, recepite nell'accordo per il contratto unico
nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario, il
riferimento ai surrichiamati principi è del tutto generico e si
risolve unicamente nella denuncia della pretesa illegittimità della
legge impugnata perché introduce una deroga al trattamento previsto
dal menzionato accordo nazionale con la disposta proroga per un anno
del trattamento di maggior favore, ossia dell'erogazione del maggior
compenso per il lavoro straordinario dei dipendenti della Regione
Lombardia rispetto a quello sancito nel menzionato accordo.
E la pretesa violazione delle esigenze perequative per il personale
della regione si risolve sempre nella violazione dell'accordo nazionale
in quanto queste esigenze, sebbene affermatesi nella legislazione
regionale, in concreto sono pur sempre quelle recepite nel contratto
nazionale.
Nessun altro riferimento più specifico è dato desumere dalla nota
di rinvio. Sicché il Consiglio regionale, in sede di riesame di nuova
deliberazione del disegno di legge, occupandosi esclusivamente del
contenuto della detta nota, ha giustamente ritenuto prevalente
l'autonomia regionale anche in questo specifico settore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del
disegno di legge della Regione Lombardia approvato il 3 gennaio 1980 e
riapprovato il 13 marzo dello stesso anno, sollevate, con il ricorso
indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello
stesso disegno di legge di cui sub a) in relazione all'art. 117, primo
comma, Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte