Sentenza n. 72/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie
a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) promosso
con l'ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Dotti Clarice, iscritta al n. 706 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 345 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale - ha sollevato, con
ordinanza emessa il 17 marzo 1978 e pervenuta alla Corte costituzionale
il 21 settembre 1979, questione di legittimità costituzionale, con
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11, secondo comma, della legge
15 febbraio 1958, n. 46 e dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui si richiede per la
riversibilità della pensione una differenza di età non superiore ai
venticinque anni tra i coniugi, nella ipotesi di matrimonio contratto
da pensionato statale, mentre tale requisito non è richiesto per il
correlativo caso di pensionato della previdenza sociale.
Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emessa è
stato promosso da Dotti Clarice, vedova del generale di corpo d'armata
Zauli Adolfo, avverso il provvedimento di diniego della riversibilità
della pensione da parte dell'Amministrazione, che aveva rilevato una
differenza di età tra i coniugi di oltre trentadue anni (requisito
ostativo nella fattispecie di matrimonio contratto dopo la cessazione
dal servizio ed in mancanza di prole).
Il Collegio a quo ha motivato l'ordinanza di rimessione sostenendo
che il criterio limitativo della differenza di età tra i coniugi non
superiore a venticinque anni comporterebbe una ingiustificato
disparità di trattamento, essendo previsto dalla legge per il coniuge
superstite di pensionato statale e non per quello di pensionato della
previdenza sociale.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri contestando tale assunto, poiché il diverso trattamento
troverebbe giustificazione nel rispettivo sistema dettato dalle singole
leggi per ciascuna categoria di pensionati. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione pone la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (e, antecedentemente, dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio
1958, n. 46), nella parte in cui si richiede per la riversibilità
della pensione, nella ipotesi di matrimonio contratto da pensionato
statale, una differenza di età tra i coniugi non superiore a
venticinque anni: e ciò in relazione all'art. 3 Cost., non essendo
tale requisito richiesto per il correlativo caso del pensionato della
previdenza sociale (art. 24 l. 30 aprile 1969, n. 153).
2. - La questione è infondata.
Questa Corte ha già, in passato, affermato che le pensioni
spettanti agli impiegati statali, come pure quelle relative, in genere,
a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette
a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione generale
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i
rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni
soggettive ed oggettive (quali la continuità e durata del rapporto di
impiego, l'entità dei contributi versati) specifiche di ciascuna
categoria (sent. n. 155 del 1969; sent. n.30 del 1976).
Più indicativamente, quindi, la non comparabilità globale dei due
diversi regimi pensionistici discende dalla non omogeneità tra impiego
pubblico e privato (sent. n. 193 del 1981) pur dovendosi dare atto di
un processo di avvicinamento, non già di osmosi integrale, che si è
venuto attuando tra i due diversi tipi di rapporto di lavoro, senza con
ciò intaccare sistemi che restano interni ai rispettivi ordinamenti.
In conclusione, che il legislatore, nel dettare i vari e diversi
criteri limitativi per la riversibilità della pensione del dipendente
che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, non abbia
accolto, nella disciplina della previdenza sociale, quello della
differenza di età tra i coniugi non superiore a venticinque anni, non
implica, per ciò soltanto, che tale indubbiamente più favorevole
normativa possa riferirsi anche alla differente disciplina attinente al
pubblico impiego.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo
comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e
militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza
in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte