Sentenza n. 73/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 19/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo
comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla "Tutela giuridica
dell'avviamento commerciale", promosso con ordinanza emessa il 16 marzo
1965 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra
Pignatelli Maria e Margiotta Giuseppe, iscritta al n. 91 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 del 19 giugno 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento per convalida di licenza per finita
locazione, vertente fra la locatrice Pignatelli Maria e il conduttore
Margiotta Giuseppe davanti alla Pretura di Nardò, il Pretore ha
sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 16 marzo 1965, la
questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla
"Tutela giuridica dell'avviamento commerciale", in riferimento all'art.
42, secondo comma, della Costituzione. Egli sospendeva quindi il
giudizio in corso, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza di rimessione prospetta alcune difficoltà di
interpretazione della norma denunciata, sia per quanto concerne la
identificazione del momento iniziale del termine concesso al conduttore
per rinunciare al compenso per la perdita dell'avviamento, previsto
nelle disposizioni anteriori, ed optare per la proroga del contratto di
locazione, sia rispetto alle regole da seguire per la determinazione
del nuovo canone "da concordarsi tra le parti".
Nella ordinanza è detto che la interpretazione più accettabile in
quanto renderebbe la norma di più possibile attuazione, anche se
appare in contrasto con la lettera e lo spirito della legge, induce a
consentire al conduttore la facoltà di optare per la proroga
indipendentemente dall'accertamento dei presupposti del diritto al
compenso per la perdita dell'avviamento, ma che in conseguenza di ciò
si verificherebbe una compressione del diritto di proprietà, senza
alcuna giustificazione di assicurarne la funzione sociale; e pertanto
vi sarebbe violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Si aggiunge che la proroga sarebbe incompatibile con la garanzia
costituzionale del diritto di proprietà pur se si considerasse
condizionata la facoltà di optare all'accertamento del diritto al
compenso per la perdita dell'avviamento. Anche in questo caso il
conduttore conserverebbe la disponibilità dell'immobile fino al
compiuto accertamento dei presupposti per il compenso, e la facoltà di
optare per la proroga ove tale compenso gli fosse negato, ovvero anche
concesso, ma in misura inferiore a quella desiderata.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 151 del 19 giugno 1965.
Nessuna delle parti private si è costituita. È intervenuto invece
in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso -
nell'atto di intervento e poi in una memoria illustrativa - perché la
Corte dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dal Pretore di Nardò.
Dopo un'ampia esposizione dei fini perseguiti dalla legge, mediante
norme intese ad evitare l'indebito arricchimento del locatore, il cui
immobile sia stato valorizzato dall'attività commerciale o artigiana
del conduttore, la difesa dello Stato osserva che il compenso previsto
per la perdita subita da quest'ultimo può assumere due forme: quella
del pagamento di una somma di denaro o quella della proroga biennale;
ma la seconda soluzione è condizionata all'accordo bilaterale sulla
misura del canone e pertanto non dà luogo ad una specie di diritto
potestativo del conduttore: questi non può affatto pretendere di
ottenere la proroga anche nel caso di mancato accordo, ma soltanto
agire perché gli venga attribuito il compenso per la perdita
dell'avviamento conseguente alla cessazione del rapporto di locazione.
In altri termini, la norma non dovrebbe in alcun modo essere
interpretata nel senso che il conduttore abbia una assoluta libertà di
scelta, anche se - a parere della Avvocatura generale - neppure una
interpretazione in tal senso potrebbe considerarsi ingiustificata alla
stregua dei precetti costituzionali, trattandosi di tutelare, in forme
alternative, lo stesso interesse del conduttore a conservare i frutti
della propria attività e di evitare l'indebito arricchimento del
proprietario dell'immobile valorizzato per effetto di tale attività.
Alla pubblica udienza il rappresentante dell'Avvocatura generale
dello Stato ha riaffermato le conclusioni già presentate. Considerato in diritto :
Alcune delle difficoltà interpretative prospettate nella ordinanza
del Pretore di Nardò nei riguardi della attuazione della norma
denunciata sono innegabili e si debbono proprio al fatto che la legge
27 gennaio 1963, n. 19, fu frutto di una lunga e tormentata
elaborazione legislativa. Tuttavia non è esatto che sia impossibile
intendere quali siano state le intenzioni del legislatore; ed è sulla
base di queste, ricavabili peraltro dall'intero sistema della legge,
che è possibile pervenire a sciogliere i dubbi ed a risolvere i
problemi concernenti l'applicazione delle norme.
Non si può dubitare, infatti, che lo scopo preminente della legge
è stato quello di evitare che il locatore possa trarre un
arricchimento eventualmente cospicuo, e senza alcun contributo
personale, dall'attività commerciale o artigiana esercitata dal
conduttore nel corso della locazione di un immobile adibito appunto
all'esercizio di tale attività: il che potrebbe accadere tanto per il
fatto che lo stesso locatore subentri al conduttore nella medesima
attività, come per quello che egli provveda a locare l'immobile a un
terzo, richiedendo ed ottenendo canoni particolarmente elevati in
funzione di un avviamento dovuto soprattutto alla attività svolta dal
predecessore.
Per queste ragioni l'art. 4, primo comma, della legge indicata
stabilisce la regola (cui fanno eccezione i casi di risoluzione del
contratto per inadempienza del conduttore, di volontà espressa di
questi di non rinnovare il contratto o di prelazione da lui
esercitata), secondo la quale il conduttore uscente ha diritto di
essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento subita
dalla propria azienda.
Nell'ultimo comma, il terzo della disposizione citata, è prevista
tuttavia un'altra fattispecie, che ha indotto il Pretore di Nardò a
sollevare la questione di legittimità costituzionale. Viene richiamato
nel testo di esso il terzo comma dell'art. 2 della legge, così
redatto: "Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme
predette (comunicazione mediante raccomandata con avviso di
ricevimento) ed entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni eguali a quelle
comunicategli dal locatore..."; e in relazione ad esso si dispone che
"Il conduttore può rinunciare al predetto compenso (previsto nel
citato primo comma dell'art. 4), optando, nelle forme e nel termine di
cui al terzo comma dell'art. 2 (testé citato), per la proroga biennale
del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti".
La perplessità manifestata dal giudice di merito nei riguardi di
questa norma è stata provocata essenzialmente, come si ricava dal
testo dell'ordinanza di rimessione alla Corte ed è stato riferito
nella esposizione del fatto, dai dubbi concernenti: la identificazione
del momento di decorrenza del termine assegnato al conduttore per
rinunciare al compenso sopra ricordato ed optare invece per la proroga
biennale, poi il rapporto fra il diritto alla proroga e il diritto al
compenso ed infine quale sia il sistema da adottare per la
determinazione contrattuale del nuovo canone di locazione.
Questi dubbi potrebbero apparire giustificati, ancorché non diano
necessariamente luogo a questioni di legittimità costituzionale,
qualora si considerassero singolarmente le diverse disposizioni; ma se
le si inquadrano in una visione generale, tenendo presente soprattutto
la ratio di esse, è possibile ravvisarvi un significato sicuramente
coerente e conforme alla Costituzione. Questa prevede infatti
espressamente eventuali limitazioni dei diritti reali, compreso quello
di proprietà, là dove dispone che "La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti" (art. 42, secondo comma);
né sembra possibile contestare che quasi dovunque, nei più diversi
ordinamenti giuridici, si viene affermando gradatamente la tendenza ad
attribuire un particolare valore e una maggiore protezione alle
attività produttive che non al godimento di beni già esistenti.
Nei riguardi della questione che forma oggetto del presente
giudizio si deve indubbiamente constatare che la legge ha introdotto
alcune limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà, soprattutto
con la norma che riconosce al conduttore un diritto di prelazione
rispetto ad altri, aspiranti ad ottenere la conduzione dell'immobile
(art. 2); ma esse si riconducono al tipo di quei limiti al diritto di
proprietà, i quali, se disposti con legge ed allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di rendere tale diritto accessibile a tutti, sono
considerati legittimi dalla norma costituzionale già ricordata. È
opportuno anche rilevare che l'art. 2 sopra richiamato dispone che il
locatore deve comunicare al conduttore, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, le offerte ricevute da terzi, almeno sessanta
giorni prima della scadenza contrattuale o consuetudinaria, e che il
conduttore ha diritto di prelazione se offre condizioni eguali entro il
termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Queste forme e questi termini sono richiamati nell'ultimo comma
dell'art. 4 della legge, il quale costituisce l'oggetto del presente
giudizio, così che sembra consentito ritenere che anche "in ogni
(altro) caso di cessazione del rapporto di locazione... diverso dalla
risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di
effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto dal terzo comma
dell'art. 2", il locatore abbia l'onere di notificare la disdetta
almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale o
consuetudinaria, ai fini indicati nell'art. 1596 del Codice civile, e
il conduttore che aspira alla proroga biennale abbia a sua volta
l'onere di comunicare al locatore, entro quindici giorni dalla
ricezione della disdetta, l'offerta delle nuove condizioni, che egli è
disposto ad accettare.
Nel caso che il locatore accetti le condizioni stesse, fra le quali
è compresa ovviamente la misura del canone proposta per il tempo della
proroga biennale, o che comunque l'accordo fra le parti venga raggiunto
prima della data di scadenza contrattuale (data posteriore di sessanta
giorni a quella della disdetta e di quarantacinque giorni a quella
della comunicazione delle condizioni offerte dal conduttore), si avrà
la proroga biennale; in caso diverso il contratto di locazione sarà
risolto alla scadenza prestabilita, mentre potrà essere proposto il
quesito sulla esistenza del diritto del conduttore al compenso previsto
nei primi due commi dell'art. 4 della legge.
Né la sussistenza di tale diritto, né la misura del compenso sono
regolate dalla legge in modo assoluto. Si è già rilevato che il
primo comma dell'articolo testé citato delimita in modo preciso i casi
nei quali il conduttore può chiedere quel compenso, o indennità che
dir si voglia: la pretesa è condizionata al fatto (che, ovviamente,
deve essere provato in giudizio) della perdita dell'avviamento subito
dall'azienda in conseguenza della cessazione del rapporto di locazione,
mentre il compenso trova un limite nella misura dell'utilità che ne
può derivare al locatore, non deve comunque superare il "limite
massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può
rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche" e "non è dovuto se il contratto non è stato
rinnovato per volontà del conduttore".
La conseguenza paventata dalla ordinanza di rimessione non ha
pertanto ragione di essere: il richiamo dei termini, stabiliti dalla
legge, entro i quali il locatore deve intimare la disdetta, e quindi il
conduttore comunicare le sue proposte concernenti la misura del canone
offerto per il prolungamento biennale del contratto, esclude ogni
possibilità che il conduttore stesso possa pretendere di rimanere in
possesso dei locali a tempo indeterminato (vale a dire, fino al termine
di un giudizio in merito), poiché la proroga biennale è subordinata
all'accordo delle parti.
Nella ipotesi, poi, che tale accordo non sia raggiunto e che si
debba addivenire all'accertamento dell'entità del compenso dovuto al
conduttore per la perdita dell'avviamento subita dall'impresa in
conseguenza della cessazione del rapporto di locazione, non è
possibile contestare che la legge ha predisposto le forme e i limiti
necessari affinché tale accertamento abbia luogo mediante le maggiori
garanzie, offerte dalla necessità di un giudizio affidato agli organi
giurisdizionali e dai limiti minimi e massimi (utilità derivante al
locatore, riferimento alle mensilità di canone di affitto
corrispondenti ai prezzi correnti di mercato) ricavabili da elementi e
dati obbiettivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, per la
"Tutela giuridica dell'avviamento commerciale", in riferimento all'art.
42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte