Sentenza n. 73/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 317legge 2248/1865
- art. 51r.d. 1687/1873
- art. 64r.d. 1687/1873
- art. 9r.d. 692/1923
usata come parametro
citata
- art. 9r.d.l. 692/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317,
secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (legge sui
lavori pubblici), degli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687
("regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità
dell'esercizio delle strade ferrate") e dell'art. 9, secondo comma, del
R.D. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.
473 ("limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati
delle aziende industriali e commerciali"), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 giugno 1966 dal pretore di Priverno nel
procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo, iscritta al n. 154 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;
2) ordinanza emessa il 5 ottobre 1966 dal pretore di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Flenghi Vittorio, iscritta al n.
217 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966;
3) ordinanza emessa il 13 gennaio 1967 dal pretore di Pavia nel
procedimento penale a carico di Spada Ugo, iscritta al n. 54 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967;
4) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Borgo San
Lorenzo nel procedimento penale a carico di Materassi Adriano, iscritta
al n. 68 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967;
5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1967 dal pretore di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Orlando Benito,
iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
6) ordinanza emessa il 10 novembre 1967 dal pretore di Cagli nel
procedimento penale a carico di Paleani Francesco e Cristina, iscritta
al n. 8 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Tabegna Amedeo; udita nell'udienza
pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio; uditi l'avv. Vincenzo Mazzei, per il Tabegna, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale contro il sig. Adriano
Materassi, imputato del reato previsto dagli artt. 51 e 64 del
regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità
dell'esercizio delle strade ferrate approvato con R.D. 31 ottobre 1873,
n. 1687, il pretore di Borgo San Lorenzo sollevò (ordinanza 23 giugno
1965) una questione di legittimità costituzionale relativa all'art.
317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ritenendo non
manifestamente infondato il dubbio che la facoltà ivi conferita al
Governo di "comminare pene di polizia e multe" attraverso un
regolamento contrasti con l'art. 25 della Costituzione, in forza del
quale solo la legge può prevedere un fatto come reato e stabilire le
relative sanzioni penali.
Analoga questione di legittimità costituzionale venne sollevata
dal pretore di Caltanissetta (ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 nel
procedimento penale a carico di Benito Orlando), in riferimento non
solo all'art. 25, secondo comma, ma anche agli artt. 1, secondo comma,
70, 76 e 77 della Costituzione.
Con ordinanza n. 126 del 1966 questa Corte, pronunciandosi sui due
giudizi, dopo aver osservato che ai fini di una completa valutazione
della rilevanza della questione erano da prendere in considerazione
alcune disposizioni successive a quella impugnata - e, cioè, l'art. 26
della legge 30 giugno 1906, n. 272, riprodotto nell'art. 216 del T.U.
approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, e l'art. 1 del R.D.L. 18
gennaio 1832, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300 -
dispose la restituzione degli atti ai due giudici.
2. - Con ordinanze rispettivamente emesse il 9 e il 25 febbraio
1967 sia il pretore di Borgo San Lorenzo che il pretore di
Caltanissetta - dopo aver escluso che le disposizioni successive alla
legge n. 2248, allegato F, del 1865 ed al regolamento contenuto nel
R.D. n. 1687 del 1873 abbiano spiegato effetti su quest'ultimo - hanno
riconfermato la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, sollevandola negli stessi termini proposti nelle
precedenti ordinanze.
Le due ordinanze sono state notificate e comunicate a norma di
legge e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: l'ordinanza 9
febbraio 1967 del pretore di Borgo San Lorenzo nel n. 102 del 22 aprile
1967 e l'ordinanza 25 febbraio 1967 del pretore di Caltanissetta nel n.
157 del 24 giugno 1967.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel procedimento promosso dal
pretore di Borgo San Lorenzo (atto di deduzioni depositato il 9 maggio
1967), dopo aver rilevato, in ciò concordando col giudice a quo, che
il R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687, deve essere considerato tuttora in
vigore e che tuttora esso trova fondamento nella legge impugnata,
osserva che si può fondatamente dubitare che la fattispecie
contravvenzionale oggetto del giudizio di merito sia prevista in una
norma regolamentare e non a gerarchia legislativa: in favore di
quest'ultima ipotesi, a suo avviso, sta la considerazione che una
attenta lettura dell'art. 317 impugnato induce a ritenere che il
precetto penale e la conseguente sanzione si ritrovino in questa norma
legislativa, mentre solo per l'indicazione di certi elementi della
fattispecie si fa riferimento ad altri atti normativi, considerati dal
legislatore quali presupposti per l'applicazione della norma penale. A
tal proposito l'Avvocatura osserva che i principi affermati nella
giurisprudenza della Corte inducono a ritenere che nel caso in esame la
riserva di legge sia stata rispettata; subordinatamente, richiamandosi
alle deduzioni a suo tempo depositate nel giudizio promosso dalla prima
ordinanza del pretore di Borgo San Lorenzo, l'Avvocatura sostiene che
la previsione di fattispecie criminose in norme non a gerarchia
legislativa va valutata non in funzione dell'attuale ordinamento, ma di
quello in vigore all'epoca in cui la delega venne conferita.
La difesa del Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la
questione venga dichiarata non fondata.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal pretore di Priverno. Con l'ordinanza emessa il 7 giugno
1966 nei procedimenti penali riuniti a carico del signor Amedeo Tabegna
- imputato del reato di cui agli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre
1873, n. 1687, per aver viaggiato sfornito di biglietto ferroviario -
il pretore osserva che l'art. 317 della legge n. 2248 allegato F del
1865 contiene una delega generica al Governo, investito del potere
discrezionale di emanare norme regolamentari di carattere penale: nel
che, a suo parere, si dovrebbe ravvisare non solo la violazione
dell'art. 25 della Costituzione, che esige che le norme penali siano
stabilite con legge o con atto avente forza di legge, ma anche degli
artt. 76 e 77 della Costituzione, sia perché manca la prefissione di
principi direttivi e di un termine sia perché il regolamento
ferroviario venne emanato con atto avente forza di legge. L'ordinanza
aggiunge che l'obbligo di esibizione del biglietto ferroviario - ai
sensi dell'art. 51, comma quinto, del regolamento compreso nel dovere,
penalmente sanzionato, di uniformarsi agli inviti rivolti dal personale
ferroviario - contrasta con varie disposizioni costituzionali, ed in
particolare con l'art. 2, che tra i diritti inviolabili dell'uomo
comprende quello concernente l'autonomia negoziale, con l'art. 13, che
esclude che la libertà personale possa essere coartata al di fuori dei
casi tassativamente previsti dalla legge, e con gli artt. 16 e 41, i
quali rispettivamente garantiscono la libertà di circolazione e la
libertà negoziale intesa come libertà economica del singolo. Dopo
aver escluso che l'obbligo in questione possa trovare nell'art. 23
della Costituzione un fondamento di legittimità, il pretore rimette
alla Corte la decisione della questione di legittimità costituzionale
sia dell'art. 317, comma secondo, della legge 20 marzo 1865 n. 2248,
allegato F, sia degli artt. 51 e 64 del regolamento di polizia
ferroviaria.
L'ordinanza, notificata e comunicata a norma di legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.
Nel presente giudizio si è costituito il signor Amedeo Tabegna
(atto depositato il 5 ottobre 1966) ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri (atto depositato il 30 settembre 1966).
La difesa del Tabegna sostiene, anzitutto, la tesi che gli artt. 51
e 64 del regolamento ferroviario non concernono la disciplina
contrattuale del trasporto ferroviario ed osserva che la diversa
interpretazione data a quelle norme dalla Cassazione porta alla
conseguenza che risultano violati gli artt. 76 e 77 della Costituzione,
e ciò perché le norme delegate non trovano fondamento valido
nell'art. 317 della legge del 1865; aggiunge che, comunque,
quest'ultimo contrasta con l'art. 25 della Costituzione, perché
demanda alla potestà regolamentare la comminazione di sanzioni penali
e rileva, infine, che l'obbligo di esibizione del biglietto,
discendendo da un contratto di trasporto, non può essere sanzionato
penalmente senza che siano violate l'autonomia negoziale privata, la
libertà personale e la libertà di circolazione. La difesa conclude
chiedendo che siano dichiarati illegittimi sia l'art. 317 della legge
sia gli artt. 51, quinto comma, e 64, primo comma, del regolamento del
1873.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, invece, il sindacato di
legittimità sulla produzione delle norme va condotto con riferimento
all'ordinamento costituzionale vigente nell'epoca, e perciò essenziale
per una legittima delegazione concessa prima della Costituzione, è
l'esistenza di una legge delegante avente ad oggetto una materia ben
definita: ed è certo che, nel caso in esame, l'art. 317 indica i
limiti del potere concesso al Governo.
L'Avvocatura prosegue osservando che dalla conseguente natura del
regolamento ferroviario del 1873 discende che è stata rispettata la
riserva di legge sancita dall'art. 25 della Costituzione, dovendosi nel
concetto di legge comprendere anche il decreto legislativo ed il
decreto legge; conclude mettendo in rilievo che la comminatoria di una
sanzione penale per l'inosservanza dell'obbligo di esibizione del
biglietto ferroviario non contrasta con i principi costituzionali e
chiede che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
In una memoria del 17 gennaio 1968 la difesa del Tabegna osserva
che il punto di maggior rilievo nella presente controversia è quello
relativo alla illegittimità costituzionale di una sanzione penale
irrogata da una fonte diversa dalla legge formale. Dopo aver richiamato
i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 26 del 1966, la
difesa mette in evidenza che nella legge impugnata c'è assoluta
indeterminatezza del criteri relativi alla precisazione del diversi
elementi delle varie fattispecie criminose ipotizzabili, essendo del
tutto generica la formula "polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie" e che, comunque, indeterminata è la
misura delle sanzioni penali, non essendo sufficiente l'indicazione del
solo limite massimo dell'ammenda.
Sul secondo profilo della questione la difesa osserva che se, come
afferma la Cassazione, nel disposto dell'art. 51, comma quinto, del
regolamento del 1873 rientra anche l'obbligo di esibire il biglietto
ferroviario, il contenuto della norma si risolve nel sanzionare
penalmente un rapporto civilistico quale è quello che si instaura fra
l'utente e le FF.SS. Richiamando le vicende del caso che diede luogo al
procedimento precedente innanzi al pretore di Priverno (a proposito del
quale lo stesso Tabegna ha depositato il 4 settembre 1967 un ampio
esposto corredato da documentazione) la difesa sostiene che il rifiuto
di esibizione del biglietto non fu altro che mezzo di resistenza ad un
atto illegittimo della pubblica amministrazione: sicché la sanzione
penale che dovrebbe colpire quel rifiuto si risolverebbe nel
pregiudizio di uno del fondamentali presidi della libertà del
cittadino.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria
(depositata il 16 gennaio 1968) nella quale si ribadisce che l'art. 317
della legge del 1865 presenta in termini determinati il precetto penale
e la conseguente sanzione e si osserva che la questione relativa alla
costituzionalità delle disposizioni contenute nel regolamento del 1873
è improponibile perché, anche se tale regolamento andasse inquadrato
fra quelli c.d. delegati, si tratterrebbe sempre di un atto privo di
forza di legge e come tale sottratto al sindacato di questa Corte. Nel
merito, comunque, l'Avvocatura esclude che il contenuto delle norme
impugnate violi gli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione, giacché
riesce addirittura inspiegabile in qual modo l'obbligo penalmente
sanzionato di esibizione del biglietto ferroviario, preordinato alla
regolarità del servizio, possa contrastare con la Costituzione.
4. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 317
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è stata anche
sollevata dal pretore di Pavia (ordinanza 13 gennaio 1967, emessa nel
procedimento penale a carico di Ugo Spada) in riferimento agli artt.
13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, violati
perché la legge impugnata, secondo l'avviso del giudice a quo, avrebbe
conferito al Governo la facoltà di comminare pene di polizia e multe
fino a lire mille senza l'indicazione di alcun criterio direttivo né
in ordine alla formulazione del singoli precetti penali né
relativamente alla statuizione delle sanzioni.
Il pretore di Pavia ha ritenuto invece manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 317 e del
R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, osservando in proposito che queste disposizioni
costituzionali non riguardano la potestà regolamentare.
L'ordinanza, notificata e comunicata a norma di legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 dell'8 aprile 1967.
Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita.
5. - La stessa questione di legittimità costituzionale dell'art.
317 della legge del 1865 è stata infine sollevata dal pretore di Cagli
in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione per inosservanza
della riserva di legge in materia penale.
L'ordinanza di rimessione - emessa il 10 novembre 1967 nel
procedimento penale a carico di Cristina e Francesco Paleani - è stata
notificata e comunicata a norma di legge ed è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24 febbraio 1968.
Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita.
6. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor
Vittorio Flenghi il pretore di Busto Arsizio ha sollevato una questione
di legittimità costituzionale concernente il secondo comma dell'art. 9
del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario
di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e
commerciali.
Nell'ordinanza, emessa il 5 ottobre 1966, si osserva che
l'impugnata disposizione, in quanto conferisce al Governo la facoltà
di stabilire nei regolamenti ammende, fino al limite di mille lire, per
le contravvenzioni ai regolamenti stessi, sembra contrastare con l'art.
25, comma secondo, della Costituzione, perché attribuisce
all'esecutivo il potere di creare nuove figure di reato oltre quelle
già prevedute nel testo legislativo e, nell'ambito di ciascuna
previsione criminosa, il potere di stabilire discrezionalmente, salvo
l'osservanza del limite fissato dalla legge, l'ammontare minimo e
massimo della pena.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 24 dicembre 1966.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di deduzioni depositato
il 13 gennaio 1967, osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza
della Corte, la valutazione della legittimità costituzionale delle
delegazioni legislative esclusivamente all'accertamento del se la
delega riguardi materia ben definita e se il legislatore delegato siasi
mantenuto entro i limiti di questa: nel caso di specie, a suo avviso,
entrambi i quesiti meritano risposta positiva, perché da un canto la
disposizione impugnata ha definito in modo preciso la delegazione
conferita al Governo, dall'altro è da escludere che quest'ultimo -
come si evince dall'art. 12 del regolamento - abbia istituito una
tutela penale al di là di quanto previsto dal provvedimento
legislativo.
Ciò posto, l'Avvocatura sostiene che non v'è violazione del
principio secondo il quale nessuno può essere punito se non in forma
di legge: l'art. 9 del R.D.L. n. 692 del 1923, infatti, in quanto
stabilisce che le infrazioni alle disposizioni regolamentari hanno
natura contravvenzionale, costituisce esso stesso il precetto normativo
penale, e non è cosa illegittima, secondo quanto risulta dalla
giurisprudenza di questa Corte, che per la specificazione del singoli
elementi della fattispecie si faccia riferimento ad atti non dotati di
forza di legge; d'altra parte è inesatto che la norma impugnata abbia
demandato al Governo di fissare discrezionalmente quali violazioni
debbano essere presidiate da sanzione penale.
Dopo aver osservato che la legge determinò non solo la materia, ma
anche la specie della pena ed il limite massimo e - come risulta
dall'art. 10 - anche i criteri - guida per la graduazione della
gravità delle infrazioni, l'Avvocatura conclude chiedendo che la
questione venga dichiarata non fondata.
7. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno ampiamente
svolto le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dalle sei ordinanze indicate in
epigrafe presentano identici profili di legittimità costituzionale, e
pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - L'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. F, stabilì che il regolamento di esecuzione - al quale il primo
comma demandava la determinazione delle norme speciali da osservarsi
"per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità
dell'esercizio delle ferrovie pubbliche" - potesse prescrivere per i
contravventori "pene di polizia e multe fino a lire mille".
Nell'esercizio del potere così conferito il Governo emanò il R.D. 31
ottobre 1873, n. 1687.
Il secondo comma del citato art. 317 - a parte altri motivi di
illegittimità costituzionale dedotti, come si vedrà, dal pretore di
Priverno in aggiunta a quello prospettato anche dai pretori di Borgo
San Lorenzo, di Caltanisetta, di Pavia, e di Cagli, e del quale qui ci
si occupa - viene impugnato dalle ordinanze di rimessione, attraverso
l'indicazione di una pluralità di norme costituzionali di raffronto,
per la violazione del principio secondo il quale solo la legge può
validamente disporre in materia penale: l'illegittimità della norma
denunziata, infatti, discenderebbe dall'aver essa attribuito
all'esecutivo il potere di configurare reati e di stabilire sanzioni al
di là del limiti imposti dalla riserva costituzionale di legge.
3. - Nel sollevare siffatta questione di legittimità
costituzionale i giudici di merito muovono da un duplice presupposto:
a) che nei giudizi innanzi ad essi pendenti debbano trovare
applicazione alcune norme penali contenute nel citato regolamento del
1873; b) che queste ultime risulterebbero invalide, ed andrebbero
quindi disapplicate, ove venisse dichiarata l'illegittimità
costituzionale della disposizione legislativa nella quale esse
trovarono fondamento.
Circa il primo punto si deve prendere atto che sia il pretore di
Borgo San Lorenzo sia il pretore di Caltanissetta, ottemperando
all'invito ad essi rivolto dall'ordinanza n. 126 del 1966 di questa
Corte, hanno compiuto l'esame relativo all'incidenza che sul vigore del
decreto n. 1687 del 1873 possano aver spiegato le successive norme
contenute nell'art. 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272 (riprodotto
nell'art. 216 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447) e nell'art. 1 del R.D.L.
18 gennaio 1932, n. 43 (convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300), e
che entrambi sono pervenuti ad una motivata conclusione negativa. Va
anche rilevato che l'emanazione della recente legge 20 marzo 1968, n.
304, che ha modificato solo le sanzioni stabilite negli artt. 64 e 65
del regolamento del 1873, non giustificava un provvedimento di
restituzione degli atti per un riesame della rilevanza sotto il profilo
del ius superveniens: le nuove disposizioni, infatti, non fanno venir
meno la necessità di verificare se all'epoca in cui furono commessi i
fatti addebitati agli imputati vigesse una valida norma incriminatrice,
ed è evidente che a tale accertamento tendono i giudici di merito col
proporre il presente giudizio di legittimità costituzionale.
4. - La Corte ritiene, tuttavia, che la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della citata legge,
valutata in riferimento allo scopo in vista del quale viene sollevata,
appaia manifestamente irrilevante. Ed infatti si deve recisamente
escludere che l'eventuale suo accoglimento possa avere effetti sulla
validità delle norme penali contenute nel decreto del 1873.
Giova all'uopo tener presente che sia la legge impugnata sia il
regolamento in forza di essa emanato sono anteriori alla Costituzione.
Accertare se la prima, nel conferire al Governo un potere normativo in
materia penale, abbia rispettato o abbia violato il sistema delle
competenze previsto dall'ordinamento costituzionale del tempo, è
problema che non forma oggetto del presente giudizio. Quel che le
ordinanze chiedono è solo la verifica della conformità della legge
del 1865 ai principi sanciti dalla vigente Carta costituzionale.
A tal proposito è da osservare che se una legge, emanata durante
la vigenza del vecchio Statuto, avesse attribuito poteri che la
successiva Costituzione della Repubblica non consentirebbe di
conferire, ed avesse continuato ad operare dopo l'entrata in vigore di
questa, essa dovrebbe per ciò essere dichiarata costituzionalmente
illegittima. Tuttavia, trattandosi di illegittimità sopravvenuta, gli
effetti di tale dichiarazione non potrebbero retroagire ad un momento
anteriore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con i
nuovi precetti costituzionali, e, quindi, non sarebbero destinati ad
incidere sulla validità degli atti che nell'esercizio della competenza
attribuita da quella legge fossero stati posti in essere prima del 1
gennaio 1948.
Alla luce di tali principi appare superfluo accertare se a quella
data la legge impugnata fosse ancora in vigore e se da essa derivasse
una perdurante legittimazione del Governo ad emanare norme penali con
una latitudine di poteri non compatibile con la riserva di legge
stabilita dalla Costituzione. È certo, infatti, che se anche ad
entrambi i quesiti si dovesse dare risposta affermativa, la
dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolgerebbe la
legittimità del regolamento del 1873, che deve essere valutata, e non
da questa Corte, con riferimento al sistema ed alle leggi vigenti al
momento della sua emanazione.
Queste considerazioni giustificano la dichiarazione di
inammissibilità, per assoluto difetto di rilevanza, della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sollevata nei termini innanzi indicati.
5. - L'ordinanza del pretore di Priverno propone anche una
questione di legittimità costituzionale concernente l'a obbligo
penalmente imposto al cittadino di uniformarsi alle avvertenze ed agli
inviti loro rivolti dal personale delle FF.SS. durante il viaggio sui
convogli", a proposito del quale vengono denunciati sia l'art. 317,
secondo comma, della legge del 1865 sia gli artt. 51 e 64 del
regolamento del 1873.
La censura, in quanto diretta contro il predetto art. 317, è
palesemente infondata, perché la norma impugnata, come lo stesso
pretore rileva, è contenuta non in quella disposizione di legge, ma
nell'art. 51 del regolamento; in quanto, invece, investe quest'ultimo,
è inammissibile perché ha ad oggetto un atto non avente forza di
legge: cosa pacifica anche per il giudice a quo, dal momento che nella
prima parte dell'ordinanza, come si è visto, egli denuncia l'art. 317
della legge per aver conferito al Governo un potere regolamentare in
una materia riservata alla legge.
6. - Il pretore di Busto Arsizio, dovendo conoscere di un reato
previsto dagli artt. 12 e 17, lett. a, del regolamento approvato con
R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ha impugnato per violazione del
principio di riserva di legge in materia penale l'art. 9, comma
secondo, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, in forza del quale quel
regolamento venne emanato.
In base alle considerazioni svolte al precedente n. 3 anche questa
questione va dichiarata inammissibile per difetto assoluto di
rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici",
sollevata dalle ordinanze del pretori di Borgo San Lorenzo, di
Caltanissetta, di Priverno, di Pavia e di Cagli in riferimento agli
artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e
77 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della stessa disposizione di legge, sollevata dal pretore di Priverno
in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione;
c) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687,
contenente il "regolamento circa la polizia, la sicurezza e la
regolarità dell'esercizio delle strade ferrate", sollevata dal pretore
di Priverno in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della
Costituzione;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9,
comma secondo, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge
17 aprile 1925, n. 473, relativo alla a limitazione dell'orario di
lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e
commerciali", sollevata dal pretore di Busto Arsizio in riferimento
all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte