Sentenza n. 73/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/04/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164,
quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Arienti Carlo Francesco, iscritta al n.
28 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Carlo Francesco Arienti, condannato dal pretore di Milano, con
sentenza del 27 (recte: 10) aprile 1968, a due mesi di reclusione ed a
L.120.000 di multa per il reato di emissione di assegni a vuoto,
aggravato e continuato (fatti commessi dal 3 ottobre al 10 dicembre
1966), proponeva appello dinanzi al competente tribunale, chiedendo la
sospensione condizionale della pena.
Il tribunale ha osservato che il prevenuto, avendo già fruito
della sospensione per due distinte condanne (di cui la prima a pena
pecuniaria in data 20 ottobre 1966, e la seconda, in data 14 giugno
1968, a due mesi di reclusione ed a L.20.000 di multa), non solo non
potrebbe ottenere un'ulteriore applicazione del beneficio, ma, avendo
riportato, con la sentenza impugnata, un'altra condanna per un delitto
anteriormente commesso, dovrebbe subire la revoca della precedente
sospensione. Per altro, risultando l'entità complessiva della pena
condizionalmente sospesa e di quella successiva da irrogare per il
delitto anteriore, inferiore alla durata di un anno di reclusione,
prevista, dall'art. 163 del codice penale, quale limite per la
concessione del beneficio chiesto dall'imputato, il tribunale di Milano
ravvisava in ciò una ingiustificata disparità di trattamento e con
ordinanza del 10 luglio 1969 sollevava, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità delle
disposizioni contenute:
a) nell'art. 164, quarto comma, del codice penale nella misura in
cui, limitando ad una sola volta la concessione della sospensione
condizionale della pena, impedisce di ulteriormente concederla in caso
di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che,
cumulata a quella sospesa, non superi i limiti in astratto previsti per
l'applicabilità del beneficio;
b) nell'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale, in quanto,
anche in tale ipotesi, esso prevede come automatica (e non
discrezionale, in funzione, cioè, di un rinnovato giudizio di
pericolosità del reo) la revoca del beneficio stesso.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione,
l'ordinanza afferma che situazioni identiche sarebbero disciplinate in
modo irragionevolmente diverso ed affidate, circa il loro trattamento
normativo, ad un dato processuale del tutto casuale, quale la riunione
o meno dei procedimenti a carico della stessa persona: riunione che in
certi casi potrebbe essere addirittura inibita (art. 413 cod. proc.
pen.) e che, se non avvenuta, non importerebbe alcuna nullità (art. 50
cod. proc. pen.).
Aggiunge il tribunale che all'assurdità delle norme denunziate
intende porre riparo un recente disegno di legge di iniziativa
governativa (doc. n. 351 del Senato, V Leg.), che propone sia di
concedere la sospensione "qualora la pena cumulata a quella
precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163",
sia di eliminare l'automaticità della revoca del beneficio nel caso di
condanna per delitto anteriormente commesso, rendendola facoltativa e
subordinandola ad una rinnovata valutazione della pericolosità del
reo.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato l'8 gennaio 1970, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura che le innovazioni contenute nel disegno di
legge di riforma del codice penale sono apprezzabili, ma rientrano nei
compiti del legislatore ordinario, il quale è libero di accogliere i
criteri, più o meno rigorosi, che reputi opportuni; e che, del resto,
l'attuale questione riguarderebbe esclusivamente l'asserita disparità
di trattamento tra l'imputato di vari reati, giudicato in un unico
processo e, pertanto, in condizione di poter ottenere la sospensione
condizionale, se condannato complessivamente ad una pena non superiore
all'anno di reclusione; e l'imputato degli stessi reati, il quale,
essendo giudicato e condannato in distinti processi, soltanto nel primo
potrebbe ottenere il beneficio e incorrerebbe, col secondo, anche nella
revoca di esso.
Ad avviso dell'Avvocatura, pero, una tale disparità di trattamento
non contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
dappoiché sarebbe obiettivamente giustificata o da un comportamento
omissivo dell'imputato che non abbia chiesto la riunione o da superiori
interessi di giustizia, quali la speditezza dei procedimenti e
l'esigenza di evitare che, in attesa di accertare la responsabilità
per un reato di lieve entità, ne cada in prescrizione un altro che
abbia destato un grave allarme sociale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Milano indicata in epigrafe
denuncia a questa Corte gli artt. 164, quarto comma, e 168, primo
comma, n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione. L'art. 164 sarebbe illegittimo nella misura in cui
determina una disparità di trattamento tra gli imputati che possono
fruire del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di
condanna per più reati, di cui taluno anteriormente commesso,
giudicati con una unica sentenza, e gli imputati che, essendo
perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la seconda
sentenza, beneficiare della sospensione per delitto anteriormente
commesso. Disparità aggravata dalla disposizione dell'art. 168, primo
comma, n. 2, che impone, altresì, la revoca della sospensione
precedente.
2. - La sentenza n. 86 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 164, secondo comma, n. 1, e 168 del codice
penale, nei limiti in cui disponevano che il giudice non possa
esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare in
concreto, il beneficio della sospensione condizionale e debba revocare
ipso iure la sospensione già concessa, allorquando l'altro reato si
lega con il vincolo della continuazione a quello punito con pena
sospesa: e ciò perché è stato ritenuto lesivo dell'art. 3 della
Costituzione il trattamento disuguale fatto all'imputato, per il quale
la continuazione è accertata e giudicata con un, unica sentenza,
rispetto all'imputato nei confronti del quale il nesso della
continuazione con altro reato, punito con sentenza precedente, emerga
in prosieguo.
3. - Orbene, anche nel caso in esame, per quanto riguarda l'art.
164, il principio di eguaglianza e la razionalità appaiono vulnerati,
poiché la pronunzia di un'unica sentenza afferente a più reati (artt.
483 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 71 e seguenti cod. pen.),
con la quale potrebbe concedersi il beneficio (l'art. 165 cod. pen.
parla di "sentenza di condanna" senza distinguere se per un solo reato
o per più reati), viene a dipendere da circostanze meramente
occasionali o da valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo
svolgimento del processo.
È, cioè, del tutto ingiustificato che al magistrato sia
consentito - tenuto conto degli indici (obiettivi e subiettivi)
dell'art. 133 cod. pen. - di sospendere condizionalmente la pena in
favore di chi abbia commesso più reati in tempi diversi (tra i quali
sussista connessione anche impropria: articolo 45 cod. proc. pen.)
allorché si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 cod. proc. pen.),
e non lo sia allorché la riunione non è stata attuata o non è
attuabile per le più varie ragioni (perché il giudice non ritiene di
disporla; o perché non gli è pervenuta la cognitio criminis; o
perché il disporla, ritardando la pronunzia, farebbe cadere in
prescrizione uno o più reati).
La disparità appare ancor più palese e ancor meno razionale,
proprio dopo la sentenza n. 86 del 1970, perché la reiterata
violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravità
(art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.), consentirebbe di estendere
la sospensione condizionale già concessa, mentre la commissione in
tempi diversi di più reati, anche della stessa indole (art. 101 cod.
pen.), escluderebbe la concessione della seconda sospensione e
imporrebbe la revoca della prima.
4. - Infondata è invece la questione relativa all'art. 168, primo
comma, n. 2, cod. pen., che dispone la revoca automatica della
sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna
per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo
ritiene, può sospendere una seconda volta la pena, cioè anche per
quel delitto (purché le due pene cumulate non eccedano i limiti di
legge): può farlo proprio in virtù dell'incostituzionalità
dell'art. 164, quarto comma, dichiarata in questa sentenza (sopra, n.
3); e, in tal caso, non è a parlare di revoca ex art. 168. Qualora,
invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il
prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la
presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente
sospensione condizionale (la travolge perché a posteriori ne risultano
carenti i presupposti etici e politici): insomma, situazione analoga a
quella che si sarebbe prodotta se, giudicando insieme i due reati, il
giudice avesse ritenuto di negare la sospensione; dunque, l'art. 3 non
è violato.
5. - Va da sé che l'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale
viene ad assumere una diversa significazione e una diversa portata per
il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale
risulta dall'odierna dichiarazione di parziale illegittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, quarto
comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa
concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova
condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con
quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del
beneficio;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, n. 2, del
codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte