Sentenza n. 73/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 152, 398 e
399 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8
giugno 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Locri nel
procedimento penale a carico di Lombardo Vincenzo, iscritta al n. 119
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza istruttoria 29 ottobre 1970 il pretore di Caulonia
dichiarava non doversi procedere a carico di Lombardi Vincenzo,
imputato del delitto di invasione di terreni di cui all'art. 633 del
codice penale, per mancanza di querela.
In sede di appello avanti al giudice istruttore presso il tribunale
di Locri, l'imputato sosteneva la nullità della sentenza perché
emessa senza il suo previo interrogatorio e lamentava che il
proscioglimento per mancanza di querela lasciava comunque su di lui il
sospetto che potesse essersi reso colpevole del reato contestatogli,
mentre ciò era assolutamente da escludere in fatto, ed il pretore
avrebbe dovuto quindi assolverlo con formula ampia di merito.
Il giudice istruttore, con ordinanza 8 giugno 1971, osservava che,
a mente dell'art. 398 c.p.p., il pretore non era effettivamente tenuto
ad assumere l'interrogatorio dell'imputato prima della pronuncia della
sentenza di non dovervi procedere per difetto di querela, il che,
peraltro, costituirebbe violazione del diritto di difesa garantito
dall'art. 24 Cost., essendo, appunto, l'interrogatorio, il mezzo
difensivo fondamentale riconosciuto all'imputato.
Al riguardo, secondo il giudice a quo, varrebbero le stesse ragioni
già a suo tempo esposte nella sentenza di questa Corte n. 151 del
1967, la quale, peraltro, concernendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p.p. nei limiti in cui
consente al giudice istruttore di pronunziare, senza previo
interrogatorio dell'imputato, sentenza di proscioglimento per motivo
diverso da quello della insussistenza del fatto o della non commissione
dello stesso da parte dell'imputato, riguarderebbe, direttamente,
soltanto le ipotesi di proscioglimento nel merito e non il caso di
pronunzia di improcedibilità per mancanza di querela come nella
specie. Né, secondo il giudice a quo, potrebbe obiettarsi che, a mente
dell'art. 152 c.p.p. il giudice, in presenza di una causa di
improcedibilità, non può comunque scendere ad esaminare il merito,
giacché anche tale limitazione verrebbe a comprimere illegittimamente
il diritto dell'imputato a svolgere la propria difesa al fine di essere
prosciolto con formula piena e sarebbe inoltre in contrasto con l'art.
3 Cost., perché porrebbe irragionevolmente trattamenti diversi per gli
imputati circa la possibilità della immediata dichiarazione di non
procedibilità per il semplice fatto che un reato è perseguibile a
querela ed un altro d'ufficio. Pertanto, l'ordinanza del pretore
solleva questione di legittimità del citato art. 152 c.p.p.
Da quanto detto discenderebbe anche l'illegittimità dell'art. 399
c.p.p., nei limiti in cui non consente all'imputato di proporre appello
avverso la sentenza istruttoria di non doversi procedere per mancanza
di querela, giacché verrebbe così, per altro verso, pure precluso
all'imputato il diritto ad ottenere il proscioglimento con formula
ampia nel fatto, con con conseguente violazione della garanzia di
difesa.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 dell'8 maggio 1974.
Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie
deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, secondo i principi generali, in difetto
di querela per determinati reati non vi è e non vi può essere azione
penale, e quindi non vi sarebbe neppure un imputato, che è appunto la
persona contro la quale è diretta l'azione penale.
Pertanto non incorrerebbero nella lamentata violazione del diritto
di difesa né l'art. 152 c.p.p., poiché il giudice, nel caso di
querela, non potrebbe ovviamente scendere ad un qualunque esame di
merito se l'azione penale non può essere iniziata, né l'art. 398
c.p.p., perché il giudice non potrebbe interrogare come imputato una
persona che non ha tale qualità, né l'art. 399 c.p.p., perché non
potrebbe essere preveduto un diritto di appello per ottenere una
pronunzia concernente un'azione penale che non può essere iniziata.
Neppure fondato sarebbe il particolare profilo di illegittimità
per contrasto con l'art. 3 Cost. prospettato in relazione all'art. 152
c.p.p., in quanto la norma impugnata non porrebbe in essere trattamenti
diversi per situazioni uguali, ma consentirebbe il proscioglimento di
merito per colui che assume la veste di imputato, e lo escluderebbe
invece ben logicamente nei confronti della persona nei cui confronti
l'azione penale non può essere iniziata, e non è quindi imputata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di
Locri, adito in sede di appello avverso sentenza del pretore di
Caulonia che aveva dichiarato non doversi procedere, per mancanza di
querela, contro Lombardo Vincenzo, accusato del reato di cui all'art.
633 del codice penale, sottopone alla Corte, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 152, 398 e 399 del codice di procedura penale.
Si assume in ordinanza che, sia l'obbligo imposto in via generale
al giudice, dell'immediata declaratoria che un'azione penale non possa
essere iniziata (art. 152 c.p.p.), ciò pur senza il previo
interrogatorio sul fatto da parte del soggetto interessato: sia, in
particolare, l'obbligo imposto al pretore di pronunciare senz'altro
sentenza di non doversi procedere ove risultino difettare le condizioni
di procedibilità (art. 398 c.p.p): sia, infine, la non appellabilità,
da parte del soggetto privato, contro la sentenza di non doversi
procedere (art. 399 c.p.p.): diano tutti luogo ad un complesso
normativo, escludente il diritto di difesa nel merito, (onde ottenere,
a tutela della propria reputazione, pieno proscioglimento per
insussistenza del fatto o per non commissione dello stesso) nonché
escludente il principio di pari trattamento, da doversi qui applicare
razionalmente tanto ai reati perseguibili a querela di parte, quanto a
quelli perseguibili di ufficio.
2. - La questione non è fondata.
Senza che si ravvisi qui necessario identificare la natura
giuridica dell'istituto della querela (sia questa, secondo diverse
teorie, condizione di procedibilità, ovvero di punibilità o l'una e
l'altra insieme) va considerato, anzitutto, che, laddove non si
verifichino le condizioni per l'esercizio del relativo diritto ai sensi
dell'art. 120 cod. pen. vengono a mancare a priori in modo assoluto le
premesse che consentano di dar corso all'azione penale. Manca
l'assunzione della qualità di imputato (art. 78 cod. proc. pen.):
manca, comunque, l'obbligo di effettuare preventiva comunicazione
giudiziaria (art. 304 cod. proc. pen.). Il che spiega l'"immediatezza"
dell'obbligo della relativa declaratoria (art. 152 c.p.p.) ed, infine,
l'esonero dalla iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di
non doversi procedere (art. 604, comma secondo, cod. proc. pen.).
Ciò stante, questo sistema non può dirsi suscettibile di riflessi
esterni, tali da dar luogo ragionevolmente ad una apparente situazione
di discredito nei riguardi di persona, cui venga attribuito un fatto,
perseguibile soltanto a condizione dell'esistenza di querela di parte.
3. - Secondo l'ordinanza di rinvio, l'interesse ad ottenere, al di
là della mancanza del cennato elemento condizionante, un pieno
proscioglimento nel merito, a riparazione del preteso discredito,
potrebbe essere tutelato, quanto meno con la forma dell'interrogatorio.
Ma, a parte che il solo interrogatorio non sarebbe, di per sé,
risolutivo, v'è da tener conto che tale mezzo istruttorio qui
presuppone pur sempre l'avvenuta assunzione della qualità di imputato.
L'art. 398, ultimo comma, cod. proc. pen. stabilisce bensì che il
pretore non possa pronunciare sentenza di non doversi procedere nei
casi di concessione di perdono giudiziale, di insufficienza di prove e
di amnistia, senza che l'imputato sia stato interrogato sul fatto:
(ciò in conformità a quanto già stabilito nell'art. 376 cod. proc.
pen. per l'istruzione formale).
Tuttavia, detto interrogatorio, che è atto istruttorio, risulta
imposto in relazione a casi, come quelli del perdono giudiziale e della
insufficienza di prove, che postulano ovviamente un esame di merito
(con l'estensione a casi similari, indicati con la sentenza n. 151 del
1967) nonché in relazione all'ipotesi di amnistia (propria), concessa
durante un'azione penale in corso, nella quale sia già configurata la
qualifica di "imputato", secondo l'espresso richiamo contenuto nei
cennati artt. 376 e 398 del codice di procedura penale.
4. - Dev'essere, di conseguenza, esclusa ogni pretesa
contraddizione delle disposizioni impugnate, singolarmente e nella loro
connessione e interdipendenza, ai principi costituzionali di cui agli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 152, 398 e 399 del codice di procedura penale sollevata con
l'ordinanza 8 giugno 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di
Locri in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte