Sentenza n. 73/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 264Codice penale
- art. 8legge 167/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264
c.p.m.p., come modificato dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n.
167, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione -
sez. Unite penali, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal
giudice istruttore del tribunale militare di Torino, nel procedimento
penale a carico di Ravizza Giovanni, iscritta al n. 750 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31 del 2 febbraio 1977;
2) ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione -
sez. Unite penali, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal
pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Conte Vincenzo
ed altro, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1977 dalla Corte di cassazione -
sez. I penale, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal pretore di
Piacenza, nel procedimento penale a carico di Maroncelli Otello ed
altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 30 novembre 1977;
4) ordinanza emessa l' 8 giugno 1978 dal tribunale militare
territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Gardellin
Bruno, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con quattro ordinanze, le sezioni unite penali della Corte di
cassazione, la prima sezione penale della Corte stessa, nonché il
tribunale militare territoriale di Padova, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di
pace (come modificato dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167),
nella parte in cui non prevede la competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria quanto al caso di concorso formale fra reato militare e reato
comune; e ciò, per pretesa violazione del principio di eguaglianza.
Chiamata a pronunciarsi su una serie di conflitti di giurisdizione
fra giudici penali ordinari e militari, la Corte di cassazione ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione
predetta: rilevante, poiché la soluzione di essa inciderebbe sulla
"quantità di pena" suscettibile di essere inflitta nel caso concreto;
non manifestamente infondata, poiché l'art. 264 c.p.m.p. non riconosce
la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle ipotesi di
mero concorso formale, là dove manchi una connessione oggettiva fra
reati militari e reati comuni: sicché ne risulterebbe che in caso di
concorso formale l'imputato debba esser sottoposto a due distinte
condanne, senza che possa essergli applicata la nuova e più favorevole
disciplina stabilita dall'art. 81 cod. pen., nel testo introdotto
dall'art. 8 del decreto - legge n. 99 del 1974.
Motivazioni analoghe hanno poi condotto alle medesime conclusioni
anche il tribunale militare territoriale di Padova. Per il giudice a
quo il contrasto con l'art. 3 Cost. consisterebbe, infatti, in ciò
che "la regola dettata dal vigente art. 81 primo comma c.p. sarebbe
applicabile soltanto nel caso di concorso formale fra reati comuni e di
concorso formale fra reati militari e non pure nel caso di concorso
formale fra reato militare e reato comune: con la conseguenza che
l'imputato potrebbe subire due distinte condanne a pene detentive solo
perché non è possibile un unico processo davanti al medesimo
giudice".
2. - In tutti i giudizi promossi dalla Corte di cassazione (ma non
nel caso interessante il tribunale militare territoriale di Padova), si
è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché
questa Corte adotti altrettante decisioni di rigetto.
In primo luogo, negli atti di intervento si assume che l'art. 264
c.p.m.p. rappresenti una "norma meramente processuale", che si
limiterebbe ad integrare le regole generali sulla competenza nel caso
di procedimenti connessi, parte spettanti all'autorità giudiziaria
ordinaria, parte ai tribunali militari; sicché non potrebbe
direttamente derivarne alcuna "disparità di trattamento sostanziale"
nella determinazione della pena, sia pure con particolare riguardo alla
previsione dell'art. 81 cod.pen. Del resto, l'unità del processo per
più fatti attribuiti allo stesso soggetto non costituirebbe una
"regola essenziale" del nostro ordinamento, essendo già in più casi
derogata (per esempio, dagli artt. 49 e 444 cod.proc.pen., come pure
per le "regiudicande che si trovino in un diverso grado o diverso stato
processuale").
In secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato precisa che la
disciplina dettata dall'art. 264 c.p.m.p. troverebbe comunque la sua
giustificazione "nella necessità di dare attuazione ai principi
relativi al riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
militare", secondo il comma finale dell'art. 103 della Costituzione.
In terzo luogo, l'Avvocatura aggiunge che non si potrebbe escludere
l'applicabilità della regola generale dell'art. 81 cod. pen., quanto
alla stessa determinazione della pena nel caso di concorso formale tra
reati militari e comuni, dal momento che l'art. 264 c.p.m.p. non
apporta sul punto alcuna deroga. Anche l'accertamento di tali reati
attraverso distinti procedimenti non sarebbe d'ostacolo
all'applicazione della regola stessa, che potrebbe verificarsi -
secondo la giurisprudenza elaborata appunto dalla Corte di cassazione -
sia con unica sentenza sia con sentenze successive, alla sola
condizione che la prima condanna abbia ad oggetto un reato più grave
di quelli da giudicare. Considerato in diritto :
1. - Tanto le tre ordinanze emesse dalla Corte di cassazione quanto
l'unica ordinanza del tribunale militare territoriale di Padova, hanno
riguardo a casi di concorso formale fra reati militari e reati comuni:
in ordine ai quali non opera la connessione oggettiva prevista
dall'art. 264 del codice penale militare di pace, sicché le due
specie di procedimenti non ricadono tutte nella competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma vanno suddivise fra i giudici
ordinari e quelli militari. Rendendo impossibile il simultaneus
processus, ciò discriminerebbe gli imputati - in contrasto con il
principio costituzionale di eguaglianza - rispetto a coloro che invece
sono in grado di beneficiare della regola dettata dal primo comma
dell'attuale art. 81 cod.pen.
Ne deriva un'unica questione di legittimità costituzionale,
concernente l'art. 264 c.p.m.p. nella parte in cui esclude il caso del
concorso formale fra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di
connessione e di conseguente competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria. Pertanto, i quattro giudizi vanno riuniti e congiuntamente
decisi.
2. - L'impugnativa non può essere accolta.
Già con la sentenza 28 luglio 1976, n. 196, la Corte ha dichiarato
infondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 264 c.p.m.p., in riferimento al primo comma dell'art. 3
Cost., sollevata dal tribunale di Trani: argomentando "che la
situazione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso
formale, compie reati militari e reati non militari è peculiare a lui
solo"; aggiungendo - sia pure con riguardo ad un'altra ordinanza di
rimessione - che le disposizioni dell'art. 264 hanno coordinato la
norma costituzionale dell'art. 103 ultimo comma con i principi generali
del processo penale; e concludendo che il legislatore ha così "fatto
uso della sua discrezionalità in modo ... tale da non meritare
censure".
A questa stregua dev'essere risolto anche il caso in esame, sebbene
l'impugnativa non sia ora prospettata in termini del tutto identici a
quelli su cui si formò la precedente pronuncia della Corte. Fermo
rimane, comunque, che l'art. 264 primo comma ha inteso attuare la parte
finale dell'art. 103 Cost. ("I tribunali militari ... in tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate "): statuendo la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria anziché di quella militare (come
già disponeva, per tutte le ipotesi di connessione tra procedimenti
relativi a reati militari e comuni, il terzo comma dell'art. 49
cod.proc.pen.), quanto ai giudizi riguardanti delitti commessi "da più
persone", le une soggette alla legge penale comune, le altre alla legge
penale militare. Per contro, la norma si regge sul criterio di
escludere la connessione, là dove si tratti dei soli soggetti attivi
di reati militari: come appunto si verifica per la connessione
soggettiva prevista dall'art. 45 n. 3 cod. proc.pen. ("se una persona
è imputata di più reati"), ivi compreso "chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più
violazioni della medesima disposizione di legge", secondo la
definizione del concorso formale contenuta nel vigente testo dell'art.
81 primo comma cod.pen. Non a caso, la stessa connessione soggettiva
cessa di operare agli effetti dell'art. 264 c.p.m.p., qualora si
tratti di reati commessi gli uni "in occasione" di altri.
Tali scelte legislative, che pur formarono oggetto di discussioni
nel corso dei lavori preparatori della legge 23 marzo 1956, n. 167, non
appaiono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.
Non diversamente che in tutte le altre ipotesi di connessione di
procedimenti, anche l'art. 8 della legge n. 167, dettando il nuovo
testo dell'art. 264 c.p.m.p., ha dovuto contemperare esigenze diverse
ed opposte, ma entrambe presenti nell'ordinamento giuridico:
assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali
risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i
procedimenti; ma anche garantendo, d'altro lato, la competenza del
giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie
di controversie.
Ora, in vista di un tale bilanciamento si giustifica che l'art. 264
c.p.m.p. non consideri alcune fra le ipotesi previste nell'art. 45
cod.proc.pen., per cui la connessione si presenta meno stringente o di
grado meno elevato: qual è, senza dubbio, la connessione soggettiva
disposta dall'art. 45 n. 3. Né la conclusione muta nell'ipotesi del
concorso formale, sebbene l'interferenza fra i relativi procedimenti
sia maggiore che negli altri casi di persone imputate di più reati.
Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene infatti alla
discrezionalità legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di
operatività del simultaneus processus, senza che il diritto
processuale debba fare applicazione - a pena d'illegittimità
costituzionale - di alcun criterio rigidamente prefissato; e per averne
una recente conferma basti ricordare, al di là degli esempi citati
dall'Avvocatura dello Stato, l'art. 48 bis cod.proc.pen. (in tema di
rilevanza della connessione), aggiunto dall'art. 2 della legge 8 agosto
1977, n. 534.
Del resto, giova notare come la riunione dei procedimenti, relativi
a reati comuni e militari che si assumano commessi da una stessa
persona in concorso formale, non rappresenti la strada obbligata per
raggiungere lo scopo cui mirano i giudici a quibus, cioè per
consentire che si applichi l'art. 81 cod.pen. La costante
giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata nel senso che
tale applicazione sia comunque possibile, purché i reati
successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali
sia stata già inflitta una condanna. E parallelamente, quand'anche non
sia dato ricorrere senz'altro al cosidetto giudizio suppletivo, può
soccorrere il rimedio del rinvio del dibattimento a tempo
indeterminato, ordinato dal giudice secondo l'art. 432 cod.proc.pen.,
al fine di attendere il passaggio in giudicato della sentenza destinata
ad infliggere la pena - base per la violazione più grave fra quelle
commesse in concorso formale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dalle sezioni unite penali della Corte di
cassazione, dalla prima sezione penale della Corte stessa e dal
tribunale militare territoriale di Padova, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte