Sentenza n. 73/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Codice penale
- art. 168d.l. 99/1974
- art. 13d.l. 99/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 1,
cod. pen., modificato dall'art. 13 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99
(revoca della sospensione condizionale della pena) promosso con
ordinanza emessa il 17 aprile 1975 dal Pretore di Vittorio Veneto nel
procedimento penale a carico di Bottecchia Enzo, iscritta al n. 247
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 202 del 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di avviso di procedimento, notificato il 22 marzo
1975, per contravvenzione nella vendita di pane, a Bottecchia Enzo,
sorpreso il 5 febbraio dello stesso anno a vendere a un cliente
occasionale, nella pubblica via della frazione Anzano del Comune di
Cappella Maggiore (e non già, com'è scritto nell'avviso di
procedimento, in Cordignano), il pane a pezzatura anziché a peso, il
Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza 17 aprile 1975, debitamente
comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 30 luglio 1975 - letti gli atti del procedimento a carico del
Bottecchia, imputato di contravvenzioni, di cui agli artt. 17, ult.
cpv., e 44, lett. B), legge 4 luglio 1967, n. 580 (omessa apposizione
sul pane posto in vendita del prescritto cartellino con l'indicazione
del tipo), 23 e 44, lett. C), della stessa legge (vendita di pane a
pezzo anziché a peso), 26, primo comma, e 44, lett. B), della legge
medesima (trasporto di pane in recipienti sprovvisti della prescritta
copertura e chiusura), 26, ult. cpv. e 44, lett. B), della ripetuta
legge (vendita di pane in forma ambulante) - ha rilevato che
l'imputato aveva beneficiato il 18 marzo 1974 della sospensione
condizionale della pena dell'ammenda inflittagli con decreto penale, e
che con altro decreto gli si sarebbe dovuta contestare la recidiva
specifica reiterata e infraquinquennale, e, di conseguenza, ha
osservato che - secondo la "novellata" formulazione dell'art. 168 cod.
pen., di cui al d.l. 11 aprile 1974, n. 99 - la sospensione
condizionale della pena pecuniaria, di cui l'imputato aveva fruito
prima della riforma legislativa, non si sarebbe potuta revocare con
l'emanando decreto penale in quanto le contravvenzioni, delle quali
era in atto imputato, non erano state commesse entro i due anni dal
precedente decreto, né prevedevano pena detentiva. D'altro canto, non
sembrava - sempre a giudizio del Pretore - equo concedere una seconda
condizionale, pur avendovi l'imputato diritto a norma dell'art. 164,
ult. cpv., cod. pen., in quanto, così statuendo, la pena da
infliggere sarebbe ineseguibile in caso di nuova condanna, nei termini
stabiliti, a pena pecuniaria per delitto posteriormente commesso.
Constatatane in tal guisa la rilevanza, il giudice a quo ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 168, n. 1, cod. pen. (modificato con l'art. 13 d.l. 11
aprile 1974, n. 99) nella parte in cui prevede che la sospensione
condizionale della pena non sia revocabile nei confronti del
condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa natura, per cui venga inflitta una
pena pecuniaria.
La violazione dell'art. 3, assunto a parametro di legittitimità,
è stata dal Pretore di Vittorio Veneto ravvisata vuoi in ciò che con
la riforma si sarebbe istituita disparità evidente di trattamento tra
coloro che commettono reati sanzionati con pena pecuniaria per non
essere la sospensione fruita da questi ultimi soggetta a revoca in
caso di successiva condanna a pena pecuniaria, vuoi in ciò che la
disparità di trattamento non sarebbe giustificata dalla diversa
intensità delle sanzioni, per non essere multa e ammenda
qualificabili pene di secondaria importanza rispetto alle pene
detentive.
2. - Avanti la Corte non si è costituito il Bottecchia; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 19 agosto 1975, in cui l'Avvocatura generale dello Stato
ha concluso per la irrilevanza della questione resa palese dall'avere
a torto concepito il Pretore la sospensione come oggetto di "diritto"
dell'imputato, e, comunque, per l'infondatezza, non essendo
ingiustificata una diversità di disciplina radicata su situazioni
obiettivamente diverse, quali la condizione di chi ha subito pena
pecuniaria e di colui al quale è stata inflitta pena detentiva.
Argomentazioni e conclusioni, nelle quali l'avvocato dello Stato
Chiarotti ha insistito alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1981,
nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione impugna l'articolo
168, primo comma n. 1, cod. pen., là dove non si prevede che la
sospensione condizionale della pena "sia revocabile nei confronti del
condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una
pena pecuniaria".
Poiché il primo comma dell'art. 168 configura tassativamente la
ipotesi in cui la sospensione va revocata di diritto, ne segue che il
giudice a quo chiede in sostanza che questa Corte introduca una nuova
ipotesi di revoca obbligatoria mediante una sentenza di accoglimento.
Senonché il fondamentale principio di legalità dei reati e delle
pene preclude comunque alla Corte la creazione di una norma penale
siffatta, dalla quale verrebbero a discendere effetti sfavorevoli al
reo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art.
168, n. 1, cod. pen. (modif. dall'art. 13 d.l. 11 aprile 1974, n. 99),
sollevata dal Pretore di Vittorio Veneto con la ordinanza 17 aprile
1975 (reg. ord. n. 247/1975).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte