Sentenza n. 73/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 98legge 141/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 della
legge 7 marzo 1938, n. 141 (conversione in legge, con modificazioni,
del r. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per
la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia),
promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1977 dal Tribunale di
Macerata, nel procedimento penale a carico di Capitanio Enzo Emilio ed
altri, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Capitanio Enzo
Emilio, imputato del reato di cui all'art. 98 della legge 7 marzo 1938
n. 141 (conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 12 marzo
1936 n. 375, contenente disposizioni relative alla difesa del risparmio
ed alla disciplina della funzione creditizia) per avere diffuso notizie
false, esagerate e tendenziose atte a menomare la fiducia del pubblico
nella Banca popolare di Camerino, il Tribunale di Macerata, con
ordinanza del 24 ottobre 1977 (in G.U. n. 53 del 22 febbraio 1978),
sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 98.
I1 Tribunale, dopo aver premesso che la punizione della
divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose non contrasta
con il diritto di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 della
Costituzione, purché sia diretta alla tutela di altri interessi di
rilievo costituzionale, quale, ad es. l'ordine pubblico, ritiene che
l'art. 98 della legge n. 141 del 1938, punendo il cosiddetto
aggiotaggio bancario, protegge esclusivamente il buon nome delle
aziende di credito, certamente privo di rilevanza costituzionale, e che
perciò appare in contrasto con la citata norma della Carta
fondamentale.
Nota ancora il Tribunale come, mentre per il reato di aggiotaggio
comune l'art. 501 cod. pen. richiede il dolo specifico, punendo la
divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose solo se diretta
al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, per la
sussistenza del reato di aggiotaggio bancario è sufficiente il dolo
generico, senza che la diversa disciplina legislativa di condotte
materialmente assimilabili trovi una razionale giustificazione: ciò
può dar luogo, secondo il giudice a quo, a contrasto tra l'art. 98
cit. e l'art. 3 Cost.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, nega la
fondatezza delle questioni sia perché la norma impugnata protegge non
già il buon nome delle imprese di credito, bensì la regolarità della
funzione creditizia, rilevante ai sensi dell'art. 47, primo comma,
della Costituzione, e perciò non comprime senza giustificazione la
libertà di manifestazione del pensiero; sia perché rientra nella
discrezionalità del legislatore ordinario il potere di differenziare
l'intensità della tutela penale, sotto il profilo dell'elemento
psicologico, in relazione alle diverse, e ancorché affini, fattispecie
di reato. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Macerata dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 98 l. 7 marzo 1938 n. 141,
con la quale fu convertito in legge il r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375,
contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina
della funzione creditizia. Tale norma, che prevede il c.d. aggiotaggio
bancario, testualmente dispone: "Chiunque divulghi, in qualunque forma,
notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il
credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre
il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del
pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice
penale".
Il giudice a quo impugna la disposizione suddetta sotto duplice
profilo, ritenendo che essa contrasti: a) con l'art. 21 Cost. perché
limita la libertà di manifestazione del pensiero senza alcuna
finalità di interessi costituzionalmente protetti;
b) con l'art. 3 Cost. in quanto richiede per la sussistenza del
reato soltanto il dolo generico, a differenza dell'art. 501 cod. pen.
(che prevede il c.d. aggiotaggio comune), il quale esige il dolo
specifico, così diversificando senza razionale giustificazione le due
fattispecie.
Non è invece in discussione l'elemento materiale del delitto, di
cui quindi la Corte non deve occuparsi.
2. - Sotto il primo profilo, il giudice a quo correttamente muove
dal presupposto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la
libertà di manifestazione del pensiero, prevista nell'art. 21 della
Costituzione, trova un limite insuperabile nell'esigenza che attraverso
il suo esercizio non vengano sacrificati altri beni che la Costituzione
ha voluto pure garantire (cfr. sentt. n. 18 del 1981; n. 199 del 1972;
n. 18 del 1966; n. 19 del 1962); senonché, dopo tale enunciazione, il
detto giudice ritiene che il cit. art. 98 l. bancaria sarebbe diretto a
tutelare "il buon nome delle singole aziende di credito", che non può
essere considerato un bene giuridico costituzionalmente garantito; e
pertanto esso confliggerebbe con il ricordato precetto costituzionale.
3. - Ma tale opinione sull'oggetto della tutela penale del cit.
art. 98 non può essere condivisa. Giova ricordare come questa
Corte (sent. 20 maggio 1976 n. 123) ha ritenuto la legittimità
costituzionale della norma di cui all'art. 501 cod. penale - che, come
si è detto, prevede l'aggiotaggio comune - sulla considerazione che
tale norma è diretta alla tutela non già dei singoli operatori
economici bensì dell'economia pubblica, la quale rientra nella
previsione dell'art. 41 Cost. (cfr. su questo punto anche le sentt. nn.
5 e 54 del 1962 e 30 del 1965); in proposito aggiunse la Corte che il
cit. art. 501 cod. penale, in quanto concerne la pubblica economia,
trova il suo razionale fondamento anche nell'art. 47 Costituzione, il
quale dispone, tra l'altro, che la Repubblica "disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito".
Ora, non può essere dubbio che il cit. art. 98 l.b. abbia per
oggetto proprio la tutela dell'attività delle aziende di credito, come
inequivocabilmente si evince dalla previsione normativa che esige, per
la sussistenza del reato, la divulgazione di notizie circa le stesse
aziende, tali da incidere negativamente su detta attività, in quanto
idonee a turbare il mercato dei titoli e dei valori, ovvero a
diffondere il panico nei depositanti oppure, infine, a incrinare quel
rapporto di fiducia che è indispensabile nei rapporti tra istituti
bancari e clienti.
L'oggetto della tutela penale non consiste quindi nella mera
reputazione delle singole aziende, considerata come un bene individuale
ed esclusivo di esse, ma si sostanzia nell'interesse pubblico al
normale e regolare esercizio del credito e quindi concerne
quell'interesse espressamente indicato e tutelato dall'art. 47 della
Costituzione. Interesse che, come è stato precisato nella cit. sent.
n. 123 del 1976, risulta strettamente collegato all'economia pubblica,
in quanto nel moderno sistema economico l'attività bancaria
costituisce una notevole forza d'impulso dell'economia stessa ed è
perciò che la legge la disciplina compiutamente, affidando ad organi
statali poteri non soltanto di vigilanza, ma anche di direzione in
relazione alle esigenze della contingente e sempre mutevole situazione
finanziaria nazionale.
Né intuitivamente alcun rilievo può avere al riguardo l'art. 10
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, di cui è stata autorizzata la ratifica in Italia con 1.
4 agosto 1955 n. 848, essendo evidente che nelle limitazioni indicate
nel secondo comma deve logicamente comprendersi anche la pubblica
economia, la quale costituisce un bene essenziale per tutti gli
ordinamenti statuali.
4. - I1 giudice a quo contesta poi la legittimità della norma
impugnata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto per il reato da
essa previsto è sufficiente il dolo generico, mentre per l'aggiotaggio
comune, previsto dall'art. 501 cod. penale, è richiesto quello
specifico.
In proposito, va però osservato come rientra nel potere
discrezionale del legislatore ordinario il valutare se, per la concreta
efficacia di una norma incriminatrice, debba richiedersi il dolo
generico ovvero quello specifico. Trattasi di un problema di politica
criminale che, come tale, sfugge al controllo di legittimità
costituzionale, pur se tra le varie norme incriminatrici, che
diversamente dispongono, possa riscontrarsi una certa affinità di
materia. Infatti, anche quando ciò avvenga, è pur sempre in gioco una
valutazione di merito che esorbita dall'ambito del giudizio di
legittimità costituzionale.
Peraltro è da osservare come non sia sicura la premessa da cui
muove il giudice a quo e cioè che per l'aggiotaggio comune sia
richiesto un dolo specifico. Invero è stato osservato da autorevole
dottrina (sul punto non risultano pronunce giurisprudenziali) come
l'autore di tale reato si propone in realtà di trarre un illecito
profitto mediante l'aumento o la diminuzione dei prezzi, mentre il
turbamento del mercato, che secondo il dato letterale della formula
legislativa dovrebbe integrare il fine del colpevole, non rappresenta
altro che la necessaria conseguenza della sua condotta. In base a ciò-
osserva la stessa dottrina - l'elemento psicologico si esaurisce nel
dolo generico, consistente nel volere l'aumento o la diminuzione
suddetti, sicché solo in apparenza sarebbe richiesto per l'aggiotaggio
comune il dolo specifico, essendo invece sufficiente anche per esso
quello generico (il quale analogamente è sufficiente per la terza
figura di aggiotaggio conosciuta dal nostro ordinamento e cioè per il
c.d. aggiotaggio societario previsto dall'art. 2628 cod. civile).
5. - Conclusivamente deve dirsi che, non potendosi condividere la
prospettazione del giudice a quo sotto nessuno dei due profili dedotti,
la suindicata questione risulta infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 98 l. 7 marzo 1938 n. 141, di conversione in legge del d.l.
12 marzo 1936 n. 375 (c.d. aggiotaggio bancario), sollevata dal
Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione con l'ordinanza sopra indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte