Sentenza n. 73/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 99r.d.l. 745/1924
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99 r.d.l. 8
maggio 1924, n. 745 (Ordinamento del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie) e successive modificazioni, promosso con
ordinanza emessa il 30 marzo 1978 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione di Grazia e
Giustizia e Cuscona Maria, iscritta al n. 482 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10
dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 30 marzo 1978, nel procedimento civile
tra l'amministrazione di Grazia e Giustizia e Cuscona Maria, il
Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 99 r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 e successive
modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Osserva l'ordinanza che la normativa predetta ha autorizzato
l'assunzione di personale di cancelleria per l'esclusiva adibizione al
lavoro di copiatura, disponendo i relativi compensi con una quota dei
proventi di cancelleria. Per tale tipo di rapporto, conservato in
vigore fino al 31 dicembre 1972, anche dopo l'istituzione, cioè, del
ruolo del personale di dattilografia (art. 4 della legge 27 dicembre
1956, n. 1444), varie norme di legge hanno determinato, da un lato, la
misura del compenso (nel periodo per cui è causa, l'art. 3 della legge
28 luglio 1960, n. 777 e l'art. 3 della legge 20 dicembre 1962, n.
1719) ed hanno precisato, dall'altro, che l'assunzione poteva
comportare un rapporto protraentesi nel tempo, senza soluzione di
continuità. Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover prospettare
il dubbio di costituzionalità della citata norma di legge e successive
modificazioni le quali, regolando un rapporto di lavoro che, nella sua
concreta attuazione, potrebbe essersi atteggiato quale rapporto di
lavoro subordinato, non hanno previsto, a favore del prestatore, il
riconoscimento di istituti propri di tale tipo di rapporto, con
violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, l'ordinanza evidenzia particolarmente la
disparità di trattamento fra il personale assunto ex art. 99 e il
personale di ruolo dal quale esso verrebbe esplicitamente distinto come
non di ruolo (art. 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, art. 3 della
legge 20 dicembre 1962, n. 1719, art. 1 della legge 29 dicembre 1966,
n. 1196).
Sotto il secondo profilo, considerato che la misura del compenso
ebbe a restare invariata a partire dalla l. 20 dicembre 1962, n. 1719,
il Tribunale ipotizza la possibile violazione del diritto del
lavoratore ad una retribuzione sufficiente, essendo stata essa
determinata con un criterio rigido (compenso a facciata), idoneo a
ledere, nel tempo, il minimo vitale.
2. - Nel giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 23 gennaio 1979.
Si esclude, ivi, che il rapporto di lavoro degli amanuensi e
dattilografi, Così come previsto dalla norma impugnata, sia
qualificabile come lavoro subordinato, invocandosi a sostegno della
tesi in questione la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Né può avere rilievo alcuno ai fini di cui si discute, sempre
secondo l'Avvocatura, il fatto che, con apposite disposizioni di legge,
si sia consentito agli amanuensi in questione l'inquadramento nei ruoli
organici del Ministero di Grazia e Giustizia, essendosi ciò effettuato
mediante pubblici concorsi (legge 11 aprile 1964, n. 264), con una
riserva di posti a favore dei medesimi.
Considerato, infine, quanto alla misura del compenso, che questo,
scaturente da apposite previsioni normative, si deve considerare equo
in rapporto a quanto corrisposto per prestazioni similari, l'atto
d'intervento conclude chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 r.d.l.
8 maggio 1924, n. 745 e successive modificazioni, in relazione agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Prevedeva la norma in questione, oggi abrogata, che nelle
cancellerie giudiziarie potesse provvedersi ai lavori di copiatura,
sotto la responsabilità dei rispettivi dirigenti, mediante
dattilografi o amanuensi retribuibili coi proventi della cancelleria.
E il giudice a quo, muovendo dal presupposto che la norma stessa
non abbia sufficientemente delineato la natura del relativo rapporto di
lavoro, collocandolo cioè, esplicitamente, nell'ambito di una
prestazione autonoma ovvero di un rapporto subordinato, deduce che la
disciplina legislativa era tale da non escludere che il rapporto
medesimo, nel rispetto dei criteri positivamente indicati, potesse
svolgersi, in concreta attuazione, anche sotto forma di lavoro
subordinato: ovviamente, accedendosi a questa seconda ipotesi,
discenderebbe, per l'amanuense, il diritto a percepire compensi propri
del lavoratore con vincolo di subordinazione.
2. - La questione non è fondata.
Le peculiari caratteristiche della prestazione ipotizzata nell'art.
99 precisato (e nelle disposizioni via via succedutesi ad integrarlo)
identificano, con chiara evidenza, la costante, negli intenti
legislativi, di disciplinare una attività (quella dell'amanuense)
assolutamente priva di qualsivoglia connotazione di dipendenza e, in
particolare, di inserimento continuativo del soggetto interessato
nell'ambito della organizzazione giudiziaria: tale, in altri termini,
se non ricorressero all'incontro gli estremi, da ricondurre il rapporto
alla fattispecie tipica della prestazione subordinata.
Significativa, al riguardo, la saltuarietà del lavoro di copia, a
seconda delle variabili esigenze dell'ufficio, con la correlata
previsione di compensi percentualizzati (art. 3 legge 28 luglio 1960,
n. 777 e art. 3 legge 20 dicembre 1962, n. 1719), aventi tratto cioè,
in concreto, ai risultati richiesti, e Così forniti, in rapporto alle
necessità contingenti.
Conforta in tali sensi l'univoco orientamento giurisprudenziale
della Corte di Cassazione, da lontane pronunce del 1936 ad altre
recentissime del 1985, le quali tutte, interpretando la normativa or
qui impugnata, ne hanno affermato la inidoneità a rendere
configurabile in fattispecie consimili - e là dove queste non
avessero, per avventura, debordato dallo schema legale ipotizzato - un
rapporto di lavoro subordinato, essendo e restando completamente
assenti i requisiti della collaborazione e della subordinazione.
Nessun confronto, in conseguenza, risulta esperibile ex art. 3
Cost. con ipotesi di attività lavorative a carattere subordinato. Né,
ancora, possono ravvisarsi in qualche modo vulnerati dalla norma i
contenuti dell'art. 36 Cost., per una entità dei compensi presunta non
conforme a parametri di equa retribuzione, sembrando bastevole qui
ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha ognora ritenuto
come, per le prestazioni di lavoro autonomo, di mero risultato cioè,
il controllo circa l'osservanza reale del disposto costituzionale non
possa essere operato in relazione a singole prestazioni enucleabili dal
complesso dell'attività (per tutte, cfr. sentenza n. 36 del 1980).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 99 r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 e successive modificazioni,
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte