Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1992 dal Pretore

di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento

penale a carico di Bampa Elisabetta ed altro, iscritta al n. 498 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino

Veronese, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 162

del codice penale "nella parte in cui non prevede che il giudice

possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in

favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti

motivi, la compensazione totale o parziale";

che il remittente - premesso che trattasi nella fattispecie di

oblazione non discrezionale, per cui gli imputati hanno diritto alla

relativa ammissione essendo la richiesta tempestiva, e che la parte

civile ha chiesto la liquidazione delle spese processuali sostenute -

rileva che questa Corte, con sentenza n. 443 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo

periodo, del codice di procedura penale nella parte in cui non

prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese

processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di

disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

che, ad avviso del giudice a quo, le ragioni esposte nella

citata decisione, evidenziando una sorta di autonomia del rapporto

processuale tra le parti rispetto al merito delle questioni, possano

essere fatte proprie anche nella fattispecie in esame, in cui la

sentenza che dichiara la estinzione del reato per intervenuta

oblazione, pur non essendo sentenza di condanna, è tuttavia

preceduta da una valutazione negativa sulla sussistenza delle

condizioni per il proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura

penale;

che, infine, conclude il remittente, appare rispondente a

criteri di equità e giustizia che le spese di difesa sostenute dalla

parte offesa esclusivamente a seguito delle scelte processuali

dell'imputato siano, salvo compensazione, rifuse;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la inammissibilità o, in subordine,

l'infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione

sarebbe, innanzitutto, inammissibile perché il lamentato vizio di

incostituzionalità non deriva dalla norma denunciata, ma da altre

collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541), le quali subordinano

la pronuncia del giudice sulle questioni civili ad una pronuncia di

condanna;

che, nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata, in

quanto mette in discussione il rapporto che il legislatore ha

prefigurato tra l'estinzione del reato e l'azione civile esercitata

nel processo penale, mentre la questione oggetto della richiamata

sentenza n. 443 del 1990 si incentrava su un espresso limite negativo

contenuto nella norma allora denunciata, limite inserito in quanto

l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha

un epilogo in una pronuncia di natura del tutto peculiare;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato va rigettata, in quanto la disciplina

essenziale dell'istituto dell'oblazione è dettata dagli artt. 162 e

162 bis del codice penale, di guisa che la norma di cui il remittente

chiede l'introduzione potrebbe anche trovare, in ipotesi,

collocazione nella disposizione impugnata;

che, nel merito, deve in primo luogo osservarsi che il

riferimento alla disciplina dell'art. 444 del codice di procedura

penale (come risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 443

del 1990) non appare conferente, in quanto pone a confronto istituti

certamente non identici, quali sono, da un lato, la sentenza che

dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti - la quale,

pur non potendo essere pienamente identificata con una vera e propria

sentenza di condanna (cfr. sentenza n. 251 del 1991), è tuttavia a

questa "equiparata" ex art. 445 del codice di procedura penale -, e,

dall'altro, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del

reato - la quale è invece inquadrata nella categoria delle sentenze

di proscioglimento, a nulla rilevando a tal fine che il giudice debba

pur sempre applicare l'art. 129 del codice di procedura penale -;

che va, poi, osservato che, in applicazione dei principi

generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto

danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che

accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso

delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale

conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le

spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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