Sentenza n. 73/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263Codice penale
- art. 3d.P.R. 237/1964
- art. 147d.P.R. 237/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo
comma, nn. 2, 148, 151, e 263 del codice penale militare di pace,
nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e
reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal
tribunale militare della Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 295
e 455 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un militare
imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del codice penale militare di
pace), perché essendo in servizio alle armi presso il centro
addestramento reclute della Marina militare (Maricentro) della Spezia
e trovandosi legittimamente assente per licenza, aveva omesso di
presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi
a quello prefissato per il rientro, il tribunale militare della
Spezia, con ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148 e
263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui
ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò
soggetti alla legge e alla giurisdizione penale militare, gli
arruolati della leva di mare non ancora incorporati.
Il giudice a quo premette che, in base alla normativa sulla leva e
il reclutamento obbligatorio (artt. 64 e 66 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 237 del 1964) e all'ordine di chiamata
alle armi nella Marina militare per l'anno 1994, di cui alla
circolare del Ministero della difesa prot. n. 516701/LM3 in data 20
ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel Corpo equipaggi
militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per la Marina vengono,
ad opera degli uffici delle capitanerie di porto, "chiamati ed
avviati alle armi", nella data fissata dal Ministero, e presi in
forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
La citata circolare - osserva il remittente - stabilisce però, da
un lato, che la prestazione del servizio militare decorre dalla data
del primo giorno di afflusso, dall'altro, che l'incorporamento è
effettuato da una apposita commissione e che fino a quando detta
commissione non vi ha proceduto "gli arruolati giunti al Maricentro
restano nella posizione di arruolati in attesa di eventuale
incorporamento". Tale situazione - che li distingue dalla
generalità dei militari, che all'atto della loro presentazione al
Corpo di destinazione sono, di regola, subito incorporati - non
potrebbe non riflettersi sul loro assoggettamento alla legge e alla
giurisdizione penale militare.
Per gli arruolati della leva di mare si verificherebbe, in
definitiva, "uno stallo" nel periodo tra la "presentazione in
servizio" e la "assunzione del servizio": soltanto con quest'ultima
costoro rientrerebbero nella categoria degli appartenenti alle Forze
armate (art. 103 della Costituzione). Sarebbe, pertanto, irrazionale
la disciplina dettata dall'art. 3 del codice penale militare di pace,
laddove prescrive che ai militari, diversi dagli ufficiali, la legge
penale militare si applica dal momento stabilito per la loro
presentazione, in quanto per soggetti che la stessa amministrazione
non ancora ricomprende tra i propri membri effettivi si prevederebbe
"un regime ordinamentale proprio di coloro che sono o vengono
incorporati". L'arruolato della leva di mare sarebbe, infatti, un
militare non in attualità di servizio, ma ancora in congedo
illimitato provvisorio, almeno fino al giudizio di incorporamento:
l'art. 148 del codice penale militare di pace, sanzionando unicamente
il militare in servizio, non dovrebbe trovare applicazione nei suoi
confronti.
Infine il giudice a quo rileva che, se gli arruolati della leva di
mare possono essere parificati ai militari in congedo illimitato, la
loro posizione "sotto altro profilo (...) appare non chiara alla luce
dei principii costituzionali". Infatti, come questa Corte ha
affermato (sentenza n. 429 del 1992), le persone alle quali è
applicabile la legge penale militare, assoggettabili alla
giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 del codice penale
militare di pace, non possono essere altre e più di quelle elencate
nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5 (militari
considerati in servizio alle armi) cod. pen. mil. pace.
1.2. - Nel corso di altro procedimento penale a carico di un
militare imputato del reato di mancanza alla chiamata aggravata
(artt. 151 e 154, n. 1, del codice penale militare di pace) perché,
chiamato alle armi con pubblici manifesti e cartolina-precetto per
adempiere al servizio di ferma presso Maricentro della Spezia, aveva
omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni
successivi a quello prefisso, il tribunale militare della Spezia, con
ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 151 e 263 del
codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), in riferimento agli
artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.
Ad avviso del remittente, dal combinato disposto dell'art. 151 del
codice penale militare di pace e dell'art. 147 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 discende che i militari,
seppure in congedo, possono andare incontro all'incriminazione
qualora nei cinque giorni successivi a quello indicato non si
presentino alle armi senza giustificato motivo.
Per gli arruolati della leva di mare, però, secondo il giudice a
quo l'imposizione a presentarsi è diretta unicamente a indirizzarne
l'afflusso ai Maricentro, al fine di rendere possibile, ma non certo,
il successivo incorporamento: se, pertanto, essi potessero essere
considerati non ancora appartenenti alle Forze armate e in congedo
illimitato provvisorio, "il fatto loro addebitato, qualora non si
dovessero presentare, apparirebbe non suscettibile di censura penale
secondo il codice penale militare".
Le residue argomentazioni e censure del remittente sono del tutto
analoghe a quelle svolte nella precedente ordinanza di remissione.
2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della
questione.
Preliminarmente l'Avvocatura rileva la intrinseca
contraddittorietà della questione prospettata. Da un lato, la
asserita irragionevole disparità di trattamento degli appartenenti
alle diverse armi dovrebbe far ritenere illegittima la circolare del
Ministero della difesa, che ingiustificatamente distinguerebbe le
diverse fasi, l'ultima delle quali soltanto condurrebbe
all'incorporamento in Marina: in questo caso il giudice a quo avrebbe
potuto disattendere la circolare, "spostando in avanti, ad una
diversa fase, il momento in cui il soggetto deve essere ritenuto
arruolato ai fini della legge penale, così da acquisire la qualifica
soggettiva necessaria per l'integrazione dell'art. 147 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, senza che possa
lamentarsi alcun contrasto di questo con l'art. 103 della
Costituzione".
In alternativa, secondo l'Avvocatura, potrebbe ipotizzarsi la
violazione dell'art. 103 della Costituzione, poiché la norma si
limita a richiedere che il soggetto sia "arruolato" e, quindi,
prescinde da uno stabile rapporto con l'Arma tale da giustificare la
sottoposizione alla legge e, conseguentemente (art. 263 del codice
penale militare di pace), alla giurisdizione militare: in questo
caso, però, il problema coinvolgerebbe tutte le armi, non essendo
posta alcuna discriminazione sul punto dal citato art. 147, sicché
non dovrebbero sorgere dubbi relativamente alla asserita previsione
di regimi ingiustificatamente differenziati.
Neanche questa impostazione, secondo l'Avvocatura, può essere
condivisa: il richiamo alla "appartenenza alle Forze armate"
contenuto nell'art. 103 della Costituzione non avrebbe una portata
tale da escludere l'art. 147 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 247 del 1964, poiché questa norma disciplinerebbe
esclusivamente l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali
militari e non porrebbe limiti riguardo alla soggezione alla legge
penale militare; la dipendenza dei due aspetti sarebbe fissata con
legge ordinaria (art. 3 cod. pen. mil. pace) e questa sarebbe
derogata, a sua volta, del tutto legittimamente da altra legge di
pari grado, e cioè appunto dall'art. 147.
Potrebbe eventualmente porsi, ad avviso dell'Avvocatura, un
problema di costituzionalità del citato art. 147, che prevede lo
stesso trattamento penale anche per chi abbia già assunto un
rapporto stabile con la Forza armata di appartenenza: sotto questo
aspetto - peraltro irrilevante, perché non denunciato dal remittente
- la questione sarebbe altrettanto infondata, in quanto
l'anticipazione della soglia della tutela troverebbe giustificazione
nell'esigenza di garantire effettivamente il funzionamento del
sistema della chiamata, altrimenti troppo facilmente eludibile. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il tribunale militare
della Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148, 151 e 263 del codice penale
militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237, nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità
di servizio, e perciò soggetti alla legge penale militare ed alla
giurisdizione militare, gli "arruolati leva-mare non ancora
incorporati", sicché costoro possono incorrere nei reati di
diserzione o di mancanza alla chiamata, nel caso in cui, trovandosi
legittimamente assenti per licenza, omettano di ripresentarsi senza
giusto motivo nei cinque giorni successivi, ovvero, chiamati alle
armi, non si presentino presso i centri di addestramento reclute
della Marina militare (cosiddetti Maricentro).
Il giudice a quo premette che, ai sensi della normativa sulla leva
(artt. 64 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del
1964) e della circolare del Ministero della difesa prot. n.
516701/LM3 del 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento
nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per
la Marina vengono, ad opera delle capitanerie di porto, chiamati e
avviati alle armi e alla data fissata sono "presi in forza" dai
centri addestramento reclute.
Il remittente rileva che, in base alla citata circolare,
l'incorporamento è effettuato da una apposita commissione nominata
dal Comando del Maricentro, sicché, fino a quando detta commissione
non si è pronunciata, "gli arruolati giunti ai Maricentro restano
nella posizione di arruolati in attesa di eventuale incorporamento".
Conseguentemente, ad avviso del tribunale militare della Spezia,
mentre per la generalità dei militari di leva il momento stabilito
per la presentazione è, a norma dell'art. 3 del codice penale
militare di pace, il discrimine tra l'assoggettamento o meno alla
legge penale militare, poiché all'atto della presentazione al Corpo
i chiamati sono subito incorporati, per gli arruolati leva-mare si
verificherebbe "uno stallo" nel periodo tra la presentazione in
servizio e la assunzione del servizio, sicché in questa fase costoro
non sarebbero militari in attualità di servizio, non rientrerebbero
tra gli appartenenti alle Forze armate e non potrebbero rendersi
autori dei reati di mancanza alla chiamata o di diserzione, qualora,
chiamati alle armi per adempiere al servizio di leva, non si
presentassero o non facessero rientro, trovandosi legittimamente
assenti.
Da ciò il dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni
censurate, che non consentirebbero di differenziare la posizione
degli arruolati leva-mare in attesa di eventuale incorporamento,
assoggettandoli dal momento stabilito per la loro presentazione alla
legge e alla giurisdizione penale militare.
Poiché le ordinanze pongono la medesima questione, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La questione non è fondata.
È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, la giurisdizione militare in tempo di pace è
limitata, nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, ai reati
commessi da appartenenti alle Forze armate, nell'accezione ristretta
di cittadini che al momento della commissione del reato sono o sono
da considerare in servizio militare, e non può essere estesa a
soggetti diversi.
Il periodo di servizio, in base all'art. 3 del codice penale
militare di pace, per i militari che qui interessano, decorre dal
momento stabilito per la loro presentazione al momento in cui,
inviati in congedo, si presentano all'autorità competente del comune
di residenza da essi prescelto. Sono considerati in servizio alle
armi, ai sensi dell'art. 5 dello stesso codice, fra gli altri, i
militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza
alla chiamata o assenza arbitraria dal servizio: caratteristica
comune di queste figure è l'esistenza di un così stretto legame con
le Forze armate (in termini di dover essere) che supplisce l'assenza
di un servizio effettivo.
Emerge ancora, dalla giurisprudenza di questa Corte, che non
qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio
militare determina un legame con le Forze armate tale da
giustificare, in virtù dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla
giurisdizione penale militare: deve trattarsi di un dovere che,
essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, sia
idoneo a determinare di per sé l'insorgenza di un vincolo giuridico
di appartenenza. Tale vincolo, per la generalità dei militari di
leva, si costituisce appunto nel momento stabilito per la
presentazione in servizio. Prima di quel momento altri doveri possono
giustificare l'applicabilità della legge penale militare ma non
valgono a legittimare l'estensione della giurisdizione penale
militare. È questa la ragione per la quale la Corte ha, a suo tempo,
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui
attribuiva alla autorità giudiziaria militare la cognizione dei
reati previsti negli artt. da 157 a 163 del cod. pen. mil. pace,
quando commessi dagli iscritti alla leva. La qualità di appartenente
alle Forze armate veniva da quella disposizione postulata senza che
un legame organico con esse si fosse creato e quindi "senza la dovuta
serietà e attendibilità" del sorgere di un tale status sicché il
limite soggettivo posto dalla Costituzione alla giurisdizione
militare era da ritenere oltrepassato (sentenza n. 112 del 1986).
Una ratio decidendi non dissimile sorregge la successiva sentenza (n.
113 del 1986), con la quale questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre
1972, n. 772, che assoggettava a tale giurisdizione gli obiettori di
coscienza ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile: in quel
caso di un legame organico di cittadini obiettori (non in servizio
militare) con le Forze armate non si sarebbe potuto in alcun modo
parlare. Lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l'ambito
della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al
carattere di eccezionalità voluto dalla Costituzione, si colloca la
sentenza n. 429 del 1992, che ha restituito all'autorità giudiziaria
ordinaria la giurisdizione sui militari in congedo illimitato per i
quali l'eventuale permanere di un qualche legame con le Forze armate
non può dar luogo al più pregnante e più ristretto vincolo di
appartenenza necessario ai fini del loro assoggettamento alla
giurisdizione militare.
3. - Nelle fattispecie portate all'esame di questa Corte dalle due
ordinanze del tribunale militare della Spezia non si verifica alcun
ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il
limite tracciato dalla Costituzione, come invece accadeva nei
precedenti ora ricordati, né si riscontra alcuna illegittima
disparità di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli
arruolati nelle altre Forze armate.
In particolare, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 del cod.
pen. mil. pace, si tratta di disposizioni di diritto penale militare
sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la
cui applicabilità a tutti i militari in servizio non è revocata in
dubbio dal giudice remittente.
Per quanto riguarda gli artt. 3 e 263 del cod. pen. mil. pace e
l'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del
1964, che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla
cognizione dei tribunali militari, dal loro congiunto disposto non
risulta l'estensione della giurisdizione di questi in relazione ad
uno status di militare non ancora assunto o a obblighi relativi al
servizio militare semplicemente potenziali; risulta, invece, una
nozione di servizio militare ragionevolmente ristretta, quale quella
definita dagli artt. 3 e 5 cod. pen. mil. pace, come servizio che
deve iniziare nel momento stabilito per la presentazione, cui sono
tenuti i cittadini già arruolati, ai quali sia stato notificato il
provvedimento di chiamata alle armi, e che sono considerati (art. 5)
in servizio di leva anche se per essi, proprio a causa della
"mancanza", un servizio effettivo non ha ancora avuto inizio.
A più forte ragione l'insieme delle disposizioni denunciate non
viola l'art. 103, terzo comma, della Costituzione per il fatto che
dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali
militari in relazione al reato di diserzione commesso dall'arruolato
che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia
allontanato senza fare rientro nel termine stabilito.
4. - Nessun trattamento deteriore creano per i cittadini arruolati
nei Maricentro le norme censurate. Queste si applicano alla
generalità dei militari quale che sia la Forza armata di
appartenenza e senza alcuna distinzione per gli arruolati della leva
di mare. Per essi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 237
del 1964 sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica detta, è vero, nella sezione terza
del capo terzo, alcune norme particolari, che però non si
discostano, nella sostanza, da quelle vigenti per le altre Forze
armate. Parallelamente a quanto avviene nell'Esercito, è previsto un
esame personale degli iscritti da parte del Consiglio di leva di
mare, che si conclude con la deliberazione di arruolamento nel Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM) degli idonei ed atti per la
Marina militare ovvero di arruolamento dei restanti idonei
nell'Esercito (art. 64, comma secondo, lettera d). Alla successiva
chiamata e all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva
delle capitanerie di porto e gli arruolati di leva-mare sono presi in
forza, alla data fissata, dai centri addestramento reclute della
Marina militare. Per gli arruolati della leva di mare il servizio
militare ha pertanto inizio dal momento previsto per la presentazione
in tali centri ed è da quel momento che essi sono assoggettabili
alla giurisdizione penale militare, operante anche in relazione ai
reati previsti dagli artt. 148 e 151 del codice penale militare di
pace: né più né meno di quanto accade agli arruolati della leva di
terra, il cui servizio sotto le armi ha inizio dal momento previsto
per la presentazione al corpo di destinazione. La circostanza che
circolari del Ministero della difesa abbiano dettato alcune regole
asseritamente contrastanti con la disciplina legislativa ed abbiano
creato presso i Maricentro la non prevista figura dell'arruolato in
attesa di incorporamento non ha alcuna incidenza sulla questione di
legittimità costituzionale rientrante nella competenza di questa
Corte che non può estendersi ad atti privi del valore di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148,
151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della
Costituzione, dal tribunale militare della Spezia con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Malvica
Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte