Sentenza n. 74/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 20/1956
- art. 8d.P.R. 20/1956
- art. 18r.d.l. 2383/1925
- art. 19r.d.l. 2383/1925
- art. 20r.d.l. 2383/1925
- art. 21r.d.l. 2383/1925
- art. 14r.d. 704/1933
- art. 15r.d. 704/1933
- art. 16r.d. 704/1933
- art. 17r.d. 704/1933
usata come parametro
citata
- art. 10legge 1181/1954
- art. 18d.P.R. 20/1956
- art. 14r.d.l. 2383/1925
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10,
secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20;
degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383; e
degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, promossi
con nove ordinanze emesse il 4 gennaio 1964 dal Tribunale di Taranto
nei procedimenti civili vertenti tra Cassano Stefano ed altri, e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 18-26
del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con nove ordinanze, di identico contenuto, emesse il 4 gennaio
1964 nei procedimenti civili promossi dai signori Stefano Cassano,
Cosimo Cofano, Amedeo Contegiacomo, Michele De Palma, Ilario Fabbretti,
Vittorino Galgano, Nicola Polignano, Francesco Sebastio e Vincenzo
Sebastio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il
Tribunale di Taranto, su istanza degli attori, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, primo ed
ultimo comma rispettivamente, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20,
nonché degli artt. 18 e seguenti del R. D. L. 31 dicembre 1925, n.
2383, e degli artt. 14 e seguenti del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
2. - Per quanto attiene alle disposizioni del D.P.R. 11 gennaio
1956, n. 20, il Tribunale osserva che l'art. 10, disponendo che lo
Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani
alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione
invalidità e superstiti, esorbita dai limiti o dai criteri menzionati
nella legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in particolare,
contrasta col disposto dell'art. 2, punto 13, di essa; ritiene inoltre
che lo stesso articolo del decreto delegato, stabilendo (comma terzo)
che ai salariati i quali alla data da cui ha effetto il decreto abbiano
acquisito il diritto alla pensione la predetta disciplina si applichi
solo a partire dalla cessazione dal servizio, introduce una disparità
di trattamento fra i salariati ancora in servizio e quelli già
pensionati e determina con ciò un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Anche l'art. 8, ultimo comma, del citato decreto presidenziale, che
stabilisce una decorrenza retroattiva dell'aumento della ritenuta in
conto entrate del Tesoro, contiene, secondo le ordinanze, un eccesso di
delega, giacché la legge delegante appare rivolta a disciplinare
esclusivamente situazioni future.
3. - La questione di legittimità costituzionale dei citati
articoli del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383, e del R. D. 28 giugno
1933, n. 704, a norma dei quali agli operai permanenti la pensione a
carico dello Stato veniva liquidata previa detrazione della pensione
maturata a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, viene
ritenuta dal Tribunale non manifestamente infondata perché quelle
norme determinerebbero "un ingiustificato ed inammissibile
impossessamento di beni appartenenti ai privati, non concepibile con il
sistema attuale che tutela la proprietà privata prescrivendo le
modalità dell'eventuale incameramento per fini di pubblica utilità".
4. - Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.
Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e pertanto la
decisione, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
viene adottata in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Le nove cause, avendo oggetto identico, vengono riunite e
decise con unica sentenza.
2. - Nel dispositivo delle ordinanze di rimessione la questione di
legittimità costituzionale relativa all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio
1956, n. 20, viene sollevata con espresso riferimento al primo comma.
Ma dalla motivazione si ricava con certezza che la norma effettivamente
denunziata è quella contenuta nel secondo comma, ed è questa che,
conseguentemente, costituisce oggetto del presente giudizio.
3. - Questa Corte con sentenza n. 29 del 2 aprile 1964,
pronunziando sulla ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale di La Spezia,
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio
1956, n. 20, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e,
per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 10, anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Le ordinanze del Tribunale di Taranto sollevano la questione negli
stessi termini e con identica motivazione e pertanto la precedente
decisione della Corte va confermata.
4. - Dalla motivazione delle ordinanze di rimessione si deduce che
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18-21 del R. D.
L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14-17 del R. D. 28 giugno
1933, n. 704 - ancorché nel dispositivo venga sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - riguarda il contrasto in
cui queste norme, secondo il Tribunale di Taranto, si troverebbero con
l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Posta in questi termini, la questione non appare fondata.
È evidente, infatti, che le disposizioni impugnate, le quali
estesero agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto
entrate del Tesoro già prevista per gli impiegati civili e militari
(determinandola, però, nella minor misura del 4 per cento) e
regolarono il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a
carico della Cassa nazionale per le assicurazioni - stabilendo che la
prima venisse liquidata previa detrazione dell'importo della seconda -,
non comportano, come il Tribunale ritiene, una espropriazione del
diritto dei salariati. Basta in proposito considerare che in base a
quelle norme il diritto degli operai permanenti alla pensione statale
nasceva con l'oggetto ed i limiti contestualmente stabiliti dal
legislatore e che pertanto mancano le premesse necessarie perché possa
porsi il problema di una loro conformità alla disciplina predisposta
nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma secondo, e dell'art. 8, ultimo
comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "Disposizioni
sul trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla
legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione e, per quanto riguarda l'art. 10, comma secondo,
anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383,
contenente "Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati
statali", e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704,
contenente "Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello
Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni", in
riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte