Sentenza n. 74/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d. 2119/1923
- art. 13legge 2892/1885
usata come parametro
citata
- art. 70legge 2892/1885
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24
settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni al procedimento di
espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e
dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento
della città di Napoli, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1969
dal tribunale di Locri su istanza del Compartimento delle ferrovie
dello Stato di Reggio Calabria, iscritta al n. 207 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 18 giugno 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 aprile 1969 emessa dal tribunale di Locri
sull'istanza avanzata dal Compartimento delle ferrovie dello Stato di
Reggio Calabria, intesa ad ottenere l'autorizzazione al deposito presso
la Cassa depositi e prestiti delle indennità di espropriazione
relative ad alcuni terreni, sono state sollevate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n.
2119, per ritenuto contrasto con gli artt. da 70 a 76 nonché con
l'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio
1885, n. 2892, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Nella propria ordinanza il tribunale si sofferma sugli aspetti
preliminari dell'ammissibilità e della rilevanza delle proposte
questioni.
Sul primo punto si limita a rilevare, facendo richiamo della
sentenza n. 24 del 1958 della Corte costituzionale, che trattasi di
questioni ammissibili essendo state sollevate nel corso di un
procedimento di volontaria giurisdizione.
Sul secondo punto afferma che una questione di legittimità
costituzionale di una norma che stabilisce dati criteri per la
determinazione della indennità di espropriazione è certamente
rilevante nel caso in cui, seguendosi l'ordinario procedimento di
espropriazione previsto dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, il
tribunale sia chiamato ad emettere il decreto di nomina dei periti che
devono procedere alla stima dei beni, posto che nel decreto di
conferimento dell'incarico il giudice è tenuto ad indicare i criteri
di legge in base ai quali l'indennità dovrà essere stabilita.
Il medesimo principio, ad avviso del tribunale, non può non valere
anche nel caso del procedimento particolare per le espropriazioni
ferroviarie previsto dal r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, nel quale
l'intervento dell'autorità giudiziaria non è previsto per la fase
della determinazione della indennità ma solo ai fini
dell'autorizzazione del deposito dell'indennità stessa, già stabilita
dagli ingegneri dell'Amministrazione.
Venendo all'esame delle norme impugnate l'ordinanza sostiene
anzitutto che l'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, è in
contrasto con gli artt. 70 a 76 della Costituzione trattandosi di
norma emessa oltre i limiti della delega contenuta nella legge 3
dicembre 1922, n. 1601. Con questa legge erano stati concessi pieni
poteri per il riordinamento del sistema tributario e per la
riorganizzazione dei pubblici uffici ed istituti, ma non si era inteso
autorizzare il Governo a modificare la legge generale sulle
espropriazioni non rientrando questa nel concetto di pubblici uffici ed
istituti.
Lo stesso art. 2 del r.d. n. 2119 del 1923 sarebbe altresì in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il principio
dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge risulterebbe
vulnerato dal fatto che la legge generale sull'espropriazione
garantisce al cittadino espropriato una stima obbiettiva ed imparbiale
dei beni perché redatta da periti nominati dall'autorità giudiziaria,
mentre la legge particolare sulle espropriazioni promosse dalle
ferrovie dello Stato non assicura tale garanzia dato che l'art. 2
impugnato demanda la stima agli uffici tecnici della stessa
amministrazione ferroviaria.
Per quanto concerne l'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
per il risanamento della città di Napoli - applicabile alle
espropriazioni disposte dalle ferrovie dello Stato, giusta il disposto
dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429 - il tribunale afferma
che la corretta interpretazione di questa norma è che in difetto di
fitti accertati l'indennità sarà fissata esclusivamente
sull'imponibile netto delle imposte sui terreni e sui fabbricati. È
pertanto evidente che, così intesa, la norma darebbe luogo alla
liquidazione di indennità irrisorie e come tali in contrasto con
l'art. 42 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha depositato atto di intervento in cancelleria in
data 7 luglio 1969.
Afferma in primo luogo l'Avvocatura che le questioni di
legittimità costituzionale proposte sono inammissibili poiché
nell'esercizio delle facoltà attribuite dagli artt. 1 e 3 della legge
20 marzo 1968, n. 391, l'autorità giudiziaria è sfornita di qualsiasi
potere decisorio.
L'attività svolta dal giudice, sia quando nomina i periti ai sensi
dell'art. 32 della legge n. 2359 del 1865, sia quando dispone il
pagamento diretto o il deposito dell'indennità accettata o dai periti
stessi determinata ai sensi della legge n. 391 del 1968, ha carattere
amministrativo e si inserisce in un procedimento che non si compie
integralmente alla presenza e sotto la direzione del titolare
dell'ufficio giudiziario, bensì dell'organo amministrativo al quale
spetta controllare la legittimità del procedimento seguito prima di
emanare il decreto definitivo di espropriazione.
Né varrebbe obbiettare che le questioni sollevate nel caso di
specie si riferiscono a norme che solo l'autorità giudiziaria è
chiamata ad applicare in sede di emanazione dei provvedimenti di cui
all'art. 3 della legge n. 391 del 1968, poiché le norme impugnate
riguardano in particolare gli organi competenti a determinare
l'indennità di espropriazione preventiva o provvisoria ed i criteri
applicabili per la determinazione stessa; riguardano cioè una fase del
procedimento di espropriazione concernente la stima dei beni. Su
qualsiasi illegittimità commessa in questa fase non potrà mai mancare
il controllo giurisdizionale; ogni contestazione circa la nomina e
capacità dei periti formerà però oggetto di un distinto giudizio, da
svolgersi dopo la dichiarazione di espropriazione, davanti al giudice
ordinario.
Sostiene inoltre l'Avvocatura che le questioni sollevate sono
irrilevanti ai fini della pronuncia che il tribunale di Locri è
chiamato ad emettere.
Irrilevante quella riguardante l'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923,
n. 2119, perché la possibilità di esercitare un controllo sulla
legittimità del procedimento seguito nella fase relativa alla scelta
delle persone ed uffici che dovranno determinare l'indennità è
espressamente esclusa dall'art. 35 della legge sull'espropriazione.
Poiché la legge stabilisce che ogni questione relativa alla nomina dei
periti può esser fatta valere dopo l'emanazione del decreto di
esproprio in sede di giudizio di opposizione alla stima e poiché tale
questione non può impedire o rallentare il corso del procedimento di
espropriazione, è evidente che l'autorità giudiziaria competente a
disporre il pagamento diretto dell'indennità provvisoria o ad
ordinarne il deposito non è affatto chiamata in detta sede a
controllare la regolarità del procedimento seguito.
Irrilevante sarebbe altresì l'altra questione relativa
all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che detta
particolari criteri per la determinazione dell'indennità di
espropriazione. Ogni questione relativa alla individuazione dei criteri
applicabili al procedimento di liquidazione dell'indennità potrà
essere dibattuta solo dopo la conclusione del procedimento
amministrativo nel giudizio previsto dall'art. 51 della legge sulle
espropriazioni che ha natura di impugnazione dell'indennità in
concreto liquidata e non del decreto di nomina dei periti che
eventualmente contenga l'indicazione dei criteri applicabili.
Venendo all'esame delle questioni proposte la difesa erariale nega
anzitutto la sussistenza dell'asserito contrasto tra l'art. 2 del r.d.
n. 2119 del 1923 e gli artt. 70 a 76 della Costituzione.
Il contenuto del r.d. impugnato rientra nei limiti della
delegazione concessa con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601. I poteri
conferiti al Governo con questa legge erano estremamente ampi e, come
risulta dai lavori parlamentari, concernevano lo studio di tutte le
questioni attinenti alla riforma e alla semplificazione dei pubblici
uffici, compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie, allo scopo
di sveltirne i servizi procedendo, se necessario, alla revisione e
modificazione delle fondamentali leggi amministrative. Le disposizioni
del r.d. n. 2119 del 1923, che pongono deroghe speciali ad alcune norme
della legge fondamentale del 1865, sono perciò non soltanto
formalmente, ma anche sostanzialmente disposizioni di riforma
dell'Amministrazione ferroviaria in quanto stabiliscono e determinano
le attribuzioni dei suoi organi.
In particolare poi non può disconoscersi che l'impugnato art. 2
abbia lo scopo di semplificare e rendere più agibile una funzione
amministrativa: è infatti evidente che eliminandosi la necessità di
ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina dei periti risulti
notevolmente sveltito il procedimento espropriativo nella sua fase
diretta alla determinazione amministrativa della indennità.
Del pari insussistente è per l'Avvocatura l'asserito contrasto tra
il citato art. 2 e il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione. La norma impugnata appare giustificata dalla
necessità di snellire il procedimento di espropriazione eliminando il
ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina dei periti che dovranno
determinare l'indennità preventiva.
Infondata infine per l'Avvocatura è l'ultima censura
d'incostituzionalità secondo la quale l'art. 13 della legge sul
risanamento della città di Napoli darebbe luogo a una indennità
irrisoria e perciò in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
L'interpretazione del giudice a quo che l'indennità debba
corrispondere all'imponibile annuale è assolutamente singolare: da
essa deriva una norma del tutto ipotetica e diversa da quella che trova
costante applicazione nel nostro ordinamento. È allora evidente che
simile norma non può essere assoggettata a giudizio di legittimità
costituzionale.
La Corte ha comunque già ripetutamente esaminato il contenuto
dell'impugnato articolo riconoscendolo conforme alla Costituzione.
Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
dichiarare inammissibili o comunque infondate le questioni proposte. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura dello Stato ha in via pregiudiziale eccepito
l'inammissibilità delle proposte questioni di legittimità
costituzionale per difetto di legittimazione del giudice a promuoverle
rilevando che, in sede di emanazione dei provvedimenti previsti dagli
artt. 1 e 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391, l'autorità giudiziaria
svolge attività di carattere amministrativo e, comunque, è sfornita
di qualsiasi potere decisorio.
L'eccezione è fondata.
2. - L'ordinanza del tribunale di Locri è stata pronunciata in
sede di esame dell'istanza con la quale il Compartimento delle ferrovie
dello Stato di Reggio Calabria aveva chiesto l'autorizzazione - ai
sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 - a depositare,
nella Cassa depositi e prestiti, le somme offerte a titolo di
indennità per l'espropriazione di alcuni terreni la cui stima era
stata redatta, a norma dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119,
dagli uffici tecnici della stessa Amministrazione ferroviaria, somme
che non erano state accettate dagli espropriandi. Orbene, nella sede
considerata, è da escludere che tanto il contenuto dell'attività che
il giudice è chiamato a svolgere, quanto il provvedimento formale
(decreto) nel quale tale attività trova manifestazione, presentino i
caratteri della funzione giurisdizionale. È sufficiente in proposito
ricordare che la competenza a ordinare il deposito dell'indennità di
espropriazione nella Cassa depositi e prestiti, che la legge n. 391 del
1968 ha ora attribuito all'autorità giudiziaria - come quella di
disporre il pagamento diretto dell'indennità, già attribuita alla
stessa autorità con la legge 3 aprile 1926, n. 686 - spettavano prima
al prefetto e avevano innegabilmente natura amministrativa (artt. 30 e
48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa
di utilità pubblica).
Nulla induce a ritenere che per effetto di questo mero
trasferimento di competenze le attribuzioni di cui trattasi abbiano
perduto il loro carattere amministrativo ed assunto natura
giurisdizionale.
Nel procedimento espropriativo vi sono momenti diversi che segnano
la distinzione di due differenti competenze: amministrativa e
giudiziaria. La fase amministrativa si svolge attraverso un
procedimento complesso che ha termine con l'emanazione del decreto di
espropriazione da parte del prefetto. L'intervento svolto
dall'autorità giudiziaria in detta fase per l'esercizio delle
competenze sopra ricordate non ha una propria autonomia, né si
manifesta con pronunce giurisdizionali, ma rappresenta un aspetto di
quel complesso procedimento il cui atto finale è costituito dal
decreto di esproprio.
Quando, come nel caso in esame, è chiamato ad ordinare il deposito
nella Cassa depositi e prestiti delle indennità determinate
dall'Amministrazione e non accettate dagli espropriandi, il giudice
deve solo constatare che è stata compilata la stima dei beni e che
l'elenco degli espropriandi con l'indicazione delle indennità offerte
è stato depositato e reso pubblico nei modi di legge. Nessun controllo
o sindacato può egli svolgere in tale sede in ordine alla validità
della stima e sui criteri seguiti per la determinazione
dell'indennità.
Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e la natura
dell'attività che questi è chiamato a svolgere dopo l'emanazione del
decreto di esproprio allorché - ai sensi dell'art. 51 della legge -
gli aventi diritto impugnano i risultati della stima. Con tale
impugnativa si instaura un autonomo giudizio che presuppone
l'esaurimento della fase amministrativa del procedimento di
espropriazione; in questa successiva fase il giudice interviene per
esercitare le sue funzioni giurisdizionali e potrà statuire su tutte
le eventuali violazioni ed irregolarità del procedimento di stima la
cui cognizione gli era prima preclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante
semplificazioni al procedimento di espropriazione per le opere
interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15
gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe dal tribunale di Locri in
riferimento agli artt. 70 a 76,3 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte