Sentenza n. 74/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo
comma, del codice di procedura penale, nonché del combinato disposto
degli artt. 301, secondo comma, del predetto codice e 206, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio
1971 dal giudice istruttore del tribunale di Tolmezzo nel procedimento
penale a carico di Pupin Luciano ed altri, iscritta al n. 52 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel corso di
vari procedimenti penali, concernenti alcuni la revoca
dell'internamento, provvisoriamente disposto, in manicomio giudiziario
o in casa di cura e custodia, altri l'applicazione, su istanza del
P.M., di analoghe misure a carico di imputati risultanti affetti da
psicopatie, ubriachezza abituale o intossicazione alcoolica, con
ordinanza 9 gennaio 1971, di ufficio ha sollevato la questione di
legittimità dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 111 e 24, secondo comma, della
Costituzione. Sotto il primo profilo ha osservato che la norma, nella
parte in cui stabilisce che contro il decreto di applicazione
provvisoria della misura di sicurezza l'interessato non può proporre
reclamo, contrasta con il precetto costituzionale che, contro i
provvedimenti restrittivi della libertà personale, dichiara essere
sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
In contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost, inoltre, la stessa
norma dispone che le misure di sicurezza dell'internamento in manicomio
giudiziario o in casa di cura e custodia possono provvisoriamente
essere ordinate anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o della
emissione di un mandato:
ancor prima, quindi, della formulazione del capo di imputazione ed
anche dell'avviso di procedimento.
Risulterebbe così elusa, si assume, ogni garanzia del
contraddittorio, tanto più che non sarebbe prescritta la preventiva
nomina del difensore.
Sotto altro aspetto, si aggiunge nell'ordinanza, il sistema
previsto dal combinato disposto degli artt. 301 del codice di procedura
penale e 206, secondo comma, del codice penale contrasterebbe con
l'art. 13, quinto comma, della Costituzione, atteso che, pur importando
le misure di sicurezza previste dalla seconda di dette norme,
restrizione della libertà personale, tuttavia non ne sarebbero
stabiliti i limiti massimi di durata in analogia con quanto previsto
per la carcerazione preventiva.
Non sarebbe neppure prescritto il riesame della pericolosità allo
scadere di un termine massimo ragionevole e si renderebbe possibile il
protrarsi dell'internamento per lungo tempo, posto che non risulterebbe
sancito l'obbligo di revocare la misura di sicurezza non appena venga a
cessare la pericolosità medesima.
Davanti a questa Corte, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato ha richiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.
In riferimento all'art. 111 Cost., l'Avvocatura palesa anzitutto
dubbi circa l'applicabilità del ricorso per cassazione al
provvedimento in esame, che definisce sostanzialmente amministrativo,
in quanto diretto all'applicazione di misura amministrativa di
sicurezza. Considerandone, tuttavia, il contenuto restrittivo della
libertà personale, seppure "in via soltanto strumentale" e per
finalità "terapeutiche" rispondenti anche all'interesse dell'imputato,
assume che l'immediata applicazione dell'art. 111, secondo comma,
Cost., nei limiti del sindacato di legittimità, e con esclusione
dell'impugnazione per motivi di merito, costituisce dato normativo già
acquisito ed operante nell'ordinamento positivo.
Circa la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,
l'Avvocatura sostiene che il diritto di difesa dovrebbe ritenersi
costituzionalmente garantito soltanto nel giudizio sull'imputazione e
non ai fini dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza.
Nel caso, tuttavia, si ritenesse che anche a quei fini la difesa
deve essere assicurata, potrebbe trovarsi rimedio con ricorso analogico
all'art. 636 c.p.p., ritenendosi che il giudice abbia il dovere di
invitare la persona da sottoporre a misura di sicurezza a fare le
dichiarazioni che ritiene opportuno nel suo interesse,
indipendentemente dall'interrogatorio richiesto nel corso
dell'istruzione formale.
In ordine all'ultima censura, l'Avvocatura replica che la natura e
lo scopo dell'internamento in casa di cura (o in manicomio
giudiziario), diversi da quelli della carcerazione preventiva, ne
escluderebbero la durata illimitata, implicando, al contrario (nel
rispetto del precetto costituzionale richiamato), l'obbligo del giudice
di riesaminare le condizioni medico- legali del soggetto e di revocare
la misura predetta non appena si accerti essere mutate le condizioni
stesse e venuti meno, quindi, i presupposti che ne richiesero
l'imposizione. Considerato in diritto :
1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel
corso di vari procedimenti penali a carico di imputati di reati contro
il patrimonio e contro l'assistenza familiare, infermi di mente o
dediti ad ubriachezza abituale o affetti da intossicazione alcoolica,
per i quali occorreva decidere circa l'applicazione provvisoria della
misura di sicurezza del manicomio giudiziario o dell'internamento in
casa di cura e di custodia, ha sollevato le questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 301, secondo comma, ultima parte, c.p.p., in quanto
esclude la "facoltà di reclamo" dell'interessato contro il
provvedimento di provvisoria applicazione di alcuna delle predette
misure detentive di sicurezza, e ciò in riferimento all'art. 111,
secondo comma, della Costituzione, concernente l'impugnabilità per
cassazione di tutti i provvedimenti sulla libertà personale;
b) della stessa norma, nella parte in cui prevede che le predette
misure possono essere disposte provvisoriamente "anche prima
dell'interrogatorio dell'imputato o della emissione di un mandato",
senza la preventiva designazione di un difensore e prima della
contestazione dell'accusa o della comunicazione giudiziaria circa il
procedimento in corso. Ciò in contrasto con la garanzia della difesa
prevista dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
c) della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.
301, secondo comma, c.p.p. e 206, secondo comma, c.p. che importerebbe
violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. giacché non indica i
limiti massimi di durata della misura di sicurezza detentiva
provvisoriamente applicata o, quanto meno, il termine massimo per il
riesame della pericolosità dell'internato da parte dello stesso
giudice.
2. - La prima questione sub a) risulta sollevata nel corso
dell'istruzione formale ma prima della pronunzia, da parte del giudice,
del provvedimento di cui si censura la non impugnabilità.
Senonché, posta nei detti termini la questione appare chiaramente
inammissibile per difetto di rilevanza, non do vendo il giudice a quo
fare applicazione della norma che esclude la reclamabilità del
provvedimento.
Ne consegue che la questione appare priva dei caratteri di
necessaria e concreta pregiudizialità ed incidentalità richiesti
dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. - È invece rilevante e fondata la diversa questione sub b).
Non pare dubbio che la disposizione dell'art. 301, secondo comma,
c.p.p. violi la garanzia della difesa, nella parte in cui prevede
l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza anche prima della
contestazione dell'accusa, che avvenga sia nel corso
dell'interrogatorio dell'imputato o mediante la notificazione di un
mandato enunciante l'imputazione e, giusta l'ordinanza, anche prima che
all'imputato sia data comunicazione del procedimento. Ipotesi tutte
nelle quali risulterebbe, per giunta, leso il diritto all'esercizio
della difesa tecnica, non essendo neppure richiesta la designazione e
l'assistenza del difensore.
La tutela del diritto di difesa, invero, quale diritto di
partecipare personalmente o a mezzo di difensore alla formazione del
convincimento del giudice, non può sicuramente subire limitazione,
quando il diritto stesso sia preordinato alla tutela della libertà
personale.
Né la finalità di prevenzione speciale che è propria del
provvedimento previsto dall'art. 301 c.p.p., in connessione con l'art.
206 c.p., né l'interesse pubblico che ne costituisce il fondamento,
possono legittimare il sacrificio del diritto garantito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione. E tale garanzia va, dunque,
riaffermata nel procedimento di applicazione provvisoria della misura
di sicurezza detentiva, così come è stata enunciata con le sentenze
n. 168 del 1972 e n. 53 del 1968 in riferimento al procedimento per
l'esecuzione delle misure di sicurezza disposte in via definitiva con
sentenza, ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura
penale.
4. - È per contro infondata la questione sub c).
Nel prospettarne i termini il giudice a quo ha impropriamente
richiamato i principi inerenti alla disciplina della carcerazione
preventiva, obliterandone i caratteri differenziali. Questa Corte, per
vero, ha già ricordato, con le sentenze numeri 64 e 96 del 1970 che le
misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quella
tipicamente processuale della custodia preventiva, sicché ad esse non
è applicabile il principio contenuto nell'art. 13, quinto comma, della
Costituzione.
Il che, peraltro, non comporta l'assenza di garanzie per
l'imputato. Basti ricordare che nello stesso ordinamento processuale
penale sono operanti rimedi mediante i quali è apprestata tutela alla
libertà dell'imputato contro misure restrittive, che, nel corso del
procedimento, si palesino illegittime.
La durata della misura di sicurezza disposta nell'istruzione
penale, deve ritenersi connessa al perdurare dello stato di
pericolosità, il cui accertamento va obbligatoriamente rinnovato dal
giudice quando se ne manifestino le esigenze nel corso della stessa
fase processuale.
E quando egli ritenga l'imputato non più socialmente pericoloso,
ai sensi dell'art. 206 c.p., gli è imposto di revocare la misura già
disposta. All'imputato medesimo, inoltre, deve ritenersi conferita la
potestà di sollecitare gli opportuni accertamenti ed i conseguenti
provvedimenti del giudice, con le garanzie inerenti alla tutela
giurisdizionale.
Né va trascurato che il provvedimento del giudice istruttore
rimane caducato per effetto della pronuncia nel giudizio di primo
grado, a seguito della quale possono avere applicazione immediata
soltanto i provvedimenti eventualmente contenuti nella sentenza a norma
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente facoltà di reclamo contro i
provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione di
misure di sicurezza, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal
giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che
le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal
giudice istruttore anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o
dell'emissione di un mandato;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 301, secondo comma, del codice di
procedura penale e 206, secondo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, con la
predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - giovanni BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte