Sentenza n. 74/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2d.l. 99/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma terzo, 163 e 164 cod.pen., in relazione al d.l. 11 aprile 1974,
n. 99, e dell'art. 628 cod.proc.pen., promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1975 dal Pretore di Alatri nel
procedimento per incidente di esecuzione proposto da Nobili Federico,
iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal Pretore di Pescara nel
procedimento per incidente di esecuzione proposto da D'Alessandro Gino,
iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;
3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Bologna nel
procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fini Francesco,
iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;
4) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Pretore di Sessa
Aurunca nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fusco
Adelmo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;
5) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dalla Corte di appello di
Napoli nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da
Crinelli Roberto, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31
agosto 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1975, in sede di incidente
di esecuzione proposto da Federico Nobili per vedersi concedere la
sospensione condizionale della pena, il Pretore di Alatri ha sollevato
- su eccezione di parte - questione di legittimità degli artt. 2 terzo
comma, 163 e 164 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Il Pretore rileva che l'attuale disciplina della sospensione
condizionale della pena, dettata dal decreto - legge 11 aprile 1974, n.
99 (e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 174, n. 220),
contiene certamente disposizioni più favorevoli al reo, in quanto
prevede - nel nuovo testo dell'art. 164 ultimo comma - la possibilità
di reiterare tale beneficio, purché "la pena da infliggere cumulata
con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non
superi i limiti stabiliti dall'art. 163". Questa disciplina più
favorevole, incontrando nell'ordinamento vigente (art. 2 terzo comma
cod.pen.) il limite dell'intangibilità del giudicato, comporterebbe
per altro - secondo il giudice a quo - una innegabile disparità di
trattamento fra imputati ancora giudicabili al tempo dell'entrata in
vigore della disciplina stessa e soggetti condannati con sentenza
irrevocabile; sicché la concessione del beneficio finirebbe per
dipendere dall'accidentale circostanza che il procedimento penale sia
stato definito o meno.
Ma tutte le volte che si abbia - come nel caso in esame - una
profonda modificazione del diritto penale preesistente, se
l'intangibilità del giudicato valesse a precludere l'applicazione
della nuova e più mite normativa, ne verrebbe offeso "il senso di
giustizia che anima l'intero ordinamento giuridico e la collettività";
tanto più che, in tal campo, numerose eccezioni sarebbero previste
dalle norme vigenti, a partire dagli artt. 2 secondo comma ed 80
cod.pen., fino agli artt. 582 e 594 cod.proc.pen.
Dal preteso contrasto fra l'art. 2 terzo comma cod.pen. e l'art. 3
Cost., l'ordinanza di rimessione fa poi conseguire analoga questione di
legittimità del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cod.pen.,
"nella parte in cui inibiscono al giudice dell'esecuzione gli stessi
poteri conferiti al giudice della cognizione", quanto alla sospensione
condizionale della pena.
2. - Nel corso di un procedimento consimile a quello pendente
dinanzi al Pretore di Alatri, anche il Pretore di Pescara ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, impugnando però - con
ordinanza emessa il 21 maggio 1976 - gli artt. 164 cod.pen. e 628
cod.proc.pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Il giudice a quo premette che nel caso in esame il beneficio della
sospensione condizionale non era stato concesso dal giudice della
cognizione, poiché all'atto del giudizio di appello questa Corte non
aveva ancora deciso la questione di legittimità dell'art. 2 della
legge n. 220 del 1974, nella parte in cui escludeva dal beneficio
stesso chi avesse già riportato una precedente condanna a pena
detentiva per delitto non sospesa. Ciò posto, il Pretore si chiede se
non debba spettare anche al giudice dell'esecuzione l'accertamento
dell'esistenza e dell'applicabilità di una causa estintiva del reato
(quale sarebbe la sospensione condizionale), non applicata dal giudice
della cognizione in quanto "il relativo diritto non esisteva all'epoca
ed è sopravvenuto solo quando è sorto il rapporto di esecuzione": nel
qual caso non varrebbe l'obiezione che il giudice dell'esecuzione non
può sostituirsi al giudice della cognizione, nel valutare la
"presunzione di ravvedimento" del reo.
In effetti, dal combinato disposto dell'art. 164 cod.pen. e
dell'art. 628 cod.proc.pen. deriverebbe un'arbitraria disparità di
trattamento, in sede di incidente di esecuzione, fra chi può sentirsi
applicare una qualunque altra causa di estinzione del reato e chi si
vede negare la sospensione condizionale, pur nelle ipotesi di jus
superveniens. Una volta che il legislatore del 1974 ha disposto che il
predetto beneficio può essere concesso più di una volta, facendo
venir meno anche "la drastica necessità della presunzione di
ravvedimento", non s'intende perché - conclude il Pretore di Pescara -
per il giudice dell'esecuzione "solo questa causa di estinzione del
reato debba essere ostracizzata".
3. - Con argomentazioni orientate nel medesimo senso di quelle
svolte dal Pretore di Alatri, si sono inoltre rivolti a questa Corte i
Pretori di Bologna e di Sessa Aurunca, mediante ordinanze
rispettivamente emesse il 27 gennaio ed il 26 novembre 1976:
impugnando però, nell'un caso, l'art. 2 terzo comma cod.pen., per
asserito contrasto con gli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma
Cost.; nell'altro caso, gli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., ma
in riferimento al solo principio costituzionale di eguaglianza.
4. - Finalmente, sempre nel corso di un procedimento incidentale di
esecuzione, la questione di legittimità dell'articolo 2 terzo comma
cod.pen. è stata riproposta dalla Corte d'appello di Napoli - con
ordinanza del 4 marzo 1977 - per pretesa violazione sia dell'art. 3 sia
degli artt. 13 e 27 Cost.: ma senza alcuna motivazione specifica, per
ciò che riguarda gli ultimi due parametri; mentre, in relazione al
principio di eguaglianza, la Corte si limita a rilevare la
sperequazione esistente fra quanti beneficiano dell'applicazione di
leggi più favorevoli, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 cod.
pen., e quanti si vedono opposto il terzo comma dell'articolo stesso.
5. - In tutti questi giudizi, fatta eccezione per quello promosso
dalla corte d'appello di Napoli, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, per sostenere l'infondatezza delle questioni
sollevate.
Negli atti di intervento si osserva - rifacendosi anche ai lavori
preparatori - che solo il principio stabilito nel primo comma dell'art.
2 cod.pen., relativo all'irretroattività delle leggi penali
incriminatrici, sarebbe stato costituzionalizzato dall'art. 27 secondo
comma (rectius: dall'art. 25 secondo comma Cost.). Ciò comporta -
secondo l'Avvocatura dello Stato - che l'efficacia nel tempo della
legge più favorevole al reo possa esser stabilita dal legislatore
ordinario senza vincoli di grado costituzionale: come anche questa
Corte avrebbe del resto confermato, nella sentenza n. 164 del 1974.
L'aver posto il giudicato come limite alla retroattività della legge
più favorevole non determinerebbe, comunque, alcuna ingiustificata
disparità di trattamento: sia perché l'intangibilità del giudicato
stesso costituirebbe "una esigenza sempre sentita da un ordinamento
civile"; sia perché tale esigenza avrebbe assunto rilievo
costituzionale, in forza di quel capoverso dell'art. 27 che fa "un
diverso trattamento all'imputato secondo che sia o meno intervenuta
sentenza di condanna definitiva"; sia, ancora, perché rappresenterebbe
una regola il fatto che la nuova legge non incida sui rapporti
esauriti.
Da ciò discenderebbe anche l'infondatezza dell'impugnativa
riguardante gli artt. 163 e 164 cod.pen.; tanto più che la riserva al
giudice della cognizione del potere di concedere la sospensione
condizionale deriverebbe "dalla natura del giudizio prognostico circa
il futuro comportamento dell'imputato, che costituisce il presupposto
per la concessione del beneficio".
A queste considerazioni di ordine generale l'Avvocatura dello Stato
aggiunge, con particolare riguardo all'ordinanza del Pretore di
Pescara, che ove le modifiche apportate dalla legge n. 220 del 1974
all'istituto della sospensione condizionale fossero così profonde come
sostiene il giudice a quo, allora il problema dovrebbe esser risolto
dallo stesso Pretore in via interpretativa. Diversamente, bisognerebbe
concludere che la censurata disparità di trattamento sia tuttora
giustificata. E una decisione di rigetto si imporrebbe anche in
riferimento all'invocato diritto di difesa: che non sarebbe minimamente
violato, per il solo fatto che la domanda difensiva non possa
"travolgere l'efficacia della cosa giudicata".
Quanto infine all'ordinanza del Pretore di Bologna, accanto alla
richiesta che la Corte ne dichiari infondata l'impugnazione,
l'Avvocatura dello Stato pone in dubbio la stessa ammissibilità della
questione proposta: dal momento che non gioverebbe impugnare il solo
art. 2 terzo comma cod.pen., ai fini della concessione del beneficio
della sospensione condizionale nella sede di un giudizio sopra un
incidente di esecuzione, fermo restando l'ostacolo rappresentato
dall'art. 163 cod.pen. - e non considerato dal giudice a quo - per cui
la facoltà di concedere la sospensione viene comunque riservata al
giudice della cognizione penale, ad esclusione del giudice
dell'esecuzione. Considerato in diritto :
1. - Tutte le questioni di legittimità costituzionale descritte in
narrativa sono state sollevate per mezzo di ordinanze emesse nel corso
di giudizi relativi ad incidenti di esecuzione, proposti da soggetti
irrevocabilmente condannati prima della pubblicazione del decreto -
legge n. 99 del 1974 e della relativa legge di conversione n. 220 del
1974 (ovvero della sentenza n. 95 del 1976, con cui questa Corte ha
dichiarato la parziale illegittimità del nuovo testo dell'art. 164
ultimo comma cod. pen.): quali, tuttavia, richiedono la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, secondo il
novellato art. 164 cod.pen., o il ridimensionamento della pena stessa
(o, quanto meno, la valutazione del merito delle loro istanze da parte
del giudice dell'esecuzione).
Pertanto, i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Su questa base comune si innestano, però, impugnative in
parte diverse, sia per le norme di cui si contesta la legittimità, sia
per i parametri costituzionali invocati.I Pretori di Alatri e di Sessa
Aurunca (ord. n. 467/1975 e 17/1977) ritengono infatti lesivi del
principio di eguaglianza tanto l'articolo 2 terzo comma, nella parte
concernente l'intangibilità del giudizio penale, quanto gli artt. 163
e 164 cod.pen., là dove essi riservano al giudice della cognizione il
potere di concedere la sospensione condizionale della pena. A sua
volta, il Pretore di Pescara (ord. n. 587/1976) censura il solo
articolo 164 cod.pen., sia pure in collegamento con l'art. 628
cod.proc.pen., per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Per
converso, il Pretore di Bologna e la Corte d'appello di Napoli (ord. n.
591/1976 e 317/1977) pongono in dubbio unicamente la legittimità
dell'art. 2 terzo comma cod.pen.: l'uno adducendo la violazione degli
artt. 3 primo comma e 24 secondo comma; l'altra richiamando gli artt.
3,13 e 27 Cost.
Senonché l'ultima serie di questioni, così prospettate, non
appare ammissibile. Come ha giustamente sostenuto l'Avvocatura dello
Stato, quanto all'ordinanza emessa dal Pretore di Bologna, è vano che
il giudice dell'esecuzione, per poter concedere la sospensione
condizionale (ovvero il ridimensionamento della pena, ipotizzato dalla
Corte d'appello di Napoli, in base all'ultima parte dell'art. 9 del
d.l. n. 99 del 1974), impugni la norma generale, per cui nei giudizi
penali si applica la legge "le cui disposizioni sono più favorevoli al
reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Quand'anche una tale impugnativa fosse accolta dalla Corte, né il
Pretore di Bologna né la Corte d'appello di Napoli potrebbero prendere
in esame le istanze degli interessati: poiché, in ogni caso,
osterebbero le norme che riservano la concessione dei relativi benefici
(come appunto dispongono gli artt. 163 e 164 cod.pen., circa la
sospensione condizionale della pena) al giudice della cognizione
anziché al giudice dell'esecuzione.
Per ciò stesso, risultano invece ammissibili le congiunte
impugnazioni degli artt. 2, 163 e 164 cod.pen., promosse dai Pretori di
Alatri e di Sessa Aurunca. Ed è rilevante, ai fini del giudizio a quo,
anche la questione sollevata dal Pretore di Pescara: sia perché
l'ordinanza di rimessione, pur impugnando l'art. 164 (congiuntamente
all'art. 628 cod.proc.pen.) ma non l'art. 163 né l'art. 2 terzo comma
cod.pen., chiede esplicitamente che si conferisca al giudice
dell'esecuzione il potere di supplire al giudice della cognizione, in
presenza di cause estintive del reato che siano sopravvenute dopo il
passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna; sia perché
l'art. 164 ultimo comma detta precisamente la norma che si tratterebbe
di rendere applicabile al caso in esame, attraverso una sentenza di
accoglimento additivo, pronunciata da questa Corte.
3. - In sostanza, i pretori di Alatri, di Sessa Aurunca e di
Pescara vorrebbero che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 164 (nonché dei connessi disposti degli articoli 163 e 2
terzo comma cod.pen.), in quanto il vigente ordinamento non prevede che
la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal
giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di
essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la
disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 99 e dalla relativa
legge di conversione n. 220 del 1974, qualora il giudice della
cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa,
avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo
così novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164
ultimo comma, dovuto alla citata sentenza n. 95 del 1976).
Ma, in tutti i suoi aspetti, la questione deve ritenersi non
fondata.
Relativamente alla previsione generale dell'art. 2 terzo comma
cod.pen., basta ricordare che in base a precedenti decisioni della
Corte (quali sono le sent. n. 164 del 1974 e n. 6 del 1978)
l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può
subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una qualche razionale
giustificazione da parte del legislatore ordinario. ora, non sembra
contestabile che una pertinente ragione giustificativa consista appunto
nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti,
perseguita statuendo l'intangibilità delle sentenze divenute
irrevocabili. La stessa circostanza che la regola dell'intangibilità
del giudicato incontri a sua volta una serie di deroghe, variamente
richiamate nelle ordinanze di rimessione (per esempio, in tema di
concorso formale e di reato continuato ex art. 81 cod.pen., oppure in
tema di esecuzione di pene concorrenti o di declaratoria dell'amnistia
e dell'indulto ex artt. 582 e 594 cod. proc.pen.), non consente certo
di desumerne una regola di segno opposto; salvo che nel ben diverso
caso dell'abrogazione della legge incriminatrice, di cui al capoverso
dell'art.2. In effetti, i giudici a quibus riconoscono esplicitamente
che si tratta di "eccezioni" cui tendono ad aggiungere - in nome del
principio di eguaglianza - un'eccezione ulteriore, tale - da consentire
un più largo ricorso alla sospensione condizionale della pena, senza
però far cadere la norma di principio stabilita nell'ultima parte
dell'art. 2 terzo comma.
Per sostenere la violazione dell'art. 3 Cost., non giova nemmeno
lamentare - con particolare riguardo agli artt. 163 e 164 cod.pen. -
gli inconvenienti della mancata sospensione condizionale, in ragione
del tempo in cui venne inflitta la pena. L'irrevocabilità delle
sentenze di condanna, che preclude la concessione del beneficio ad
opera del giudice dell'esecuzione, risponde infatti alla ratio del
beneficio stesso: tuttora fondato sulla premessa, da verificare
puntualmente nel processo di cognizione, "che il colpevole si asterrà
dal commettere ulteriori reati" (secondo l'espresso disposto dell'art.
164 primo comma). Malgrado la riforma del 1974, non è sostenibile -
come invece accenna l'ordinanza del Pretore di Pescara - che il
giudizio sulla presunzione di ravvedimento, nell'ipotesi d'una seconda
condanna e d'una eventuale reiterazione del beneficio, rimarrebbe
affidato al "mero arbitrio" del giudice. Al contrario, la
giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'assumere che,
quanto alla prognosi circa il comportamento futuro del giudicabile, la
nuova disciplina della sospensione condizionale comporti pur sempre una
specifica valutazione, quand'anche si tratti di applicare l'ultima
parte dell'art. 164. Né mancano dati e criteri concretamente
utilizzabili allo scopo: dalla gravità del reato alla personalità del
reo (considerati secondo l'art. 133 cod.pen.), fino alla stessa
condotta processuale dell'interessato.
Trasferire simili valutazioni dalla fase della cognizione alla fase
dell'esecuzione significherebbe snaturare il beneficio previsto dagli
artt. 163 e 164 cod.pen., traducendo il giudizio prognostico sulla
presunzione di ravvedimento in un giudizio diagnostico non dissimile da
quello che precede l'affidamento in prova al servizio sociale. E non
s'intenderebbe, allora, per quali motivi il giudice dell'esecuzione
dovrebbe surrogare il giudice della cognizione quanto ai soli reati
giudicati precedentemente alla riforma del 1974, anziché intervenire
in tutti i casi nei quali il condannato gli proponga un'istanza di
sospensione condizionale della pena.
4. - Le ragioni svolte per escludere che siano lesivi del principio
di eguaglianza gli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., valgono
pure nei confronti del "combinato disposto" degli artt. 164 cod.pen. e
628 cod.proc.pen., cui si rivolge l'impugnativa del Pretore di Pescara.
Inerisce infatti alla natura degli incidenti di esecuzione, che essi
non riguardino questioni definitivamente coperte dall'accertamento del
giudice della cognizione.
D'altra parte, non sussiste neppure la pretesa violazione dell'art.
24 Cost., dedotta anch'essa dal solo Pretore di Pescara: poiché i
diritti di azione e di difesa non implicano certo che il condannato
possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur
quando l'intangibilità del giudicato sia stata ragionevolmente e
coerentemente mantenuta ferma dal legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 terzo comma cod.pen., sollevata dal Pretore
di Bologna, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma
Cost., e dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3,
13 e 27 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., 628 cod.proc.pen.,
sollevata dai Pretori di Alatri, di Pescara e di Sessa Aurunca, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte