Sentenza n. 74/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2598, n. 2,
cod. civ. (atti di concorrenza sleale) promosso con ordinanza emessa il
5 novembre 1975 dal Pretore di Verona sul ricorso proposto da Gozzi
Renato contro Zenari Alfredo ed altri e con l'intervento dell'Azienda
generale servizi municipalizzati, iscritta al n. 125 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 24 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Provvedendo con decreto 15 marzo 1975 sul ricorso di pari
data, inteso dall'avv. Renato Gozzi a conseguire ex art. 700 cod. proc.
civ. l'immediata inibizione, alle imprese funebri private di Verona
gestite da Zenari Alfredo, Segala Umberto e Bonizzato Alfredo e dalla
Ditta Zumerle e, per quanto, occorrer possa, alla ditta Grafiche Testi,
dell'affissione di manifesto il cui testo era riprodotto nel ricorso,
il Pretore di Verona accolse la istanza e provocò avanti a sé il
contraddittorio, nel quale spiegò intervento "Azienda generale dei
servizi municipalizzati del Comune di Verona chiedendo confermarsi
l'inibizione e, in ogni caso, inibirsi alle imprese funebri private
resistenti e a chiunque altro, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 cod.
civ. e 700 cod. proc. civ., l'affissione del manifesto e alla Ditta
Grafiche Testi di stampare ulteriori manifesti con il testo uguale a
quello del manifesto de quo.
2. - Con ordinanza 5 novembre 1975, comunicata il 21 e notificata
il 24 dello stesso mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 78 del 24
marzo 1976 e iscritta al n. 125 R.O. 1976, 1) confermò l'inibitoria
provvisoria e 2) giudicò rilevante e non manifestamente infondata la
questione, sollevata d'ufficio, di legittimità, in riferimento
all'art. 21 comma 1 Cost., dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. nella parte in
cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attività di
un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante
volte "l'attività concorrenziale che verrebbe a subire un discredito
dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento sia non una ditta
privata bensì un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la
connessione con l'ente pubblico Comune, non può non essere sottoposta
al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di
controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti
legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme
penali".
3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 12 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul
riflesso che la qualità di ente pubblico rivestita dal concorrente non
giova a dire legittima la sua attività concorrenziale e che non può
confondersi la situazione del cittadino qualunque, cui non è fatto
divieto di controllo critico sulla conduzione della impresa, con quella
in cui versa il concorrente dell'impresa municipalizzata, la quale deve
pur rispettare le regole del gioco economico. Considerato in diritto :
4. - Poiché oggetto del contraddittorio avanti il Pretore di
Verona, investito della richiesta del solo provvedimento d'urgenza, era
soltanto la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento
d'urgenza, emesso ex art. 700 cod. proc. civ. con decreto, la
conferma, pronunciata con il primo capo della ordinanza 5 novembre
1975, esauriva i poteri del Pretore di Verona, il quale non era quindi
legittimato a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità.
Questione che - senza discendere a valutarne la fondatezza - deve
giudicarsi inammissibile (sent. 186/1976).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21
comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte