Sentenza n. 75/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 270r.d. 827/1924
usata come parametro
citata
- art. 204r.d. 297/1911
- art. 87Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 295Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 296Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 324Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 325Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del capo I del titolo
VII, ivi compreso l'art. 270, del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827
(Regolamento per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale
dello Stato); degli articoli 204 e seguenti del regio decreto 12
febbraio 1911 n. 297 (Regolamento per l'esecuzione della legge
comunale e provinciale); del capo IV del titolo II del regio decreto
18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni (Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato); e degli articoli
87, 295, 296, 324, 325 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e
successive modificazioni (Testo unico della legge comunale e
provinciale) in riferimento agli articoli 3, 28 e 97, 23 e 53 Cost.,
promosso con l'ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal Tribunale di
Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Alessio Tubi e
il Comune di Giulianova, iscritta al n. 654 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325
dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 4 settembre 1979) il Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. Alessio Tubi e il Comune
di Giulianova ha sollevato d'ufficio "questione di legittimità
costituzionale della norma di legge, in motivazione meglio
identificata, secondo la quale i debiti pecuniari della pubblica
Amministrazione e specificamente dei Comuni diventano liquidi ed
esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di
emissione, da parte della stessa P.A., del relativo mandato di
pagamento o atto equipollente, anziché alla data che risulterebbe
dall'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica in materia e
dalle eventuali pattuizioni stipulate fra le parti interessate, per
contrasto con gli articoli 3, 28 e 97, 53 e 23 della Costituzione".
Nella parte motiva dell'ordinanza viene richiamata "la disciplina
della contabilità dello Stato (e specie la
normativa di cui al Capo IV del Titolo II regio decreto 18 novembre
1923 n. 2440 e succ. modif. - articoli 49 a 72 - e
quella di cui al Capo I del Titolo VII del relativo Regolamento regio
decreto 23 maggio 1924 n. 827 - specie
all'articolo 270 -)" dalla quale si evincerebbe "l'esistenza di una
norma imperativa di legge in senso formale" secondo la quale i debiti
pecuniari della P.A. divengono liquidi ed esigibili e, quindi,
produttivi di interessi, soltanto dalla data di emissione dell'ordine
o mandato di pagamento o atto equipollente.
Viene altresì rilevata l'applicabilità di detta norma di legge
"anche ai debiti degli enti pubblici territoriali, e segnatamente dei
Comuni, in forza della normativa riguardante la loro contabilità,
richiamante o sostanzialmente riproducente quella relativa alla
contabilità dello Stato (cfr.T.U. della legge comunale e
provinciale, regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e succ. modif., specie
agli articoli 87, 295, 296, 324 e 325; e il relativo Regolamento
regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297 agli articoli 204 seguenti)".
2. - Oggetto del giudizio a quo è la domanda di condanna del
Comune convenuto al pagamento degli interessi legali in favore della
società attrice Alessio Tubi; interessi chiesti sulla somma capitale
(accertata con sentenza non definitiva) di Lit.136.091.046 - quale
prezzo per fornitura di tubi - secondo le decorrenze previste in un
documento allegato (doc. 23) e cioè dalla data di ciascuna fattura.
3. - Il Tribunale rileva che la domanda potrebbe trovare sicuro
accoglimento qualora la parte convenuta fosse un soggetto di diritto
privato (o ente pubblico economico), secondo l'ordinaria disciplina
civilistica relativa alla decorrenza degli interessi legali
considerati "vuoi come interessi moratori ex art. 1224, primo comma,
in rapporto all'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c.; vuoi e più
appropriatamente, come interessi corrispettivi ai sensi dell'art.
1282 in rapporto all'art. 1498 c.c. e alla particolare disciplina
contrattuale stipulata tra le parti".
Da ciò il contrasto con l'art. 4 Cost. della "norma di diritto
amministrativo sopra precisata" ostativa nella fattispecie
(trattandosi di un Comune, quale parte convenuta) all'accoglimento
della domanda.
4. - La norma impugnata renderebbe "praticamente inoperante la
responsabilità dei pubblici funzionari che ingiustificatamente
omettano o ritardino l'emissione del mandato di pagamento o atto
equipollente" in danno del creditore della P.A., in contrasto con
l'art. 28 Cost.
5. - Viene altresì invocato l'art. 97, primo comma, Cost. la cui
lesione deriverebbe dal "fatto notorio che, proprio a causa del
potere discrezionale praticamente illimitato che la norma
amministrativa in esame conferisce ai pubblici funzionari, i medesimi
sono agevolati e addirittura psicologicamente incentivati a consumare
i più disparati delitti contro la P.A.", (dall'abuso d'ufficio, alla
corruzione, alla concussione). Inoltre, gli ingiustificati ritardi
nell'emissione dei mandati di pagamento, che la norma consente senza
alcuna conseguenza civilistica per la P.A. e per i suoi funzionari,
sarebbero fonte di disorganizzazione della P.A.
6. - Infine viene rilevato che in forza della norma impugnata si
attuerebbe un vero e proprio finanziamento da parte dei creditori
della P.A. (ai quali non spettano gli interessi) nei confronti della
medesima, in contrasto con i principi di proporzionalità e
progressività di cui all'art. 53 Cost. e con il principio di
legalità delle prestazioni di cui all'art. 23 Cost. non essendo la
norma "sufficientemente articolata per soddisfare alle esigenze
minime irrinunciabili derivanti dall'art. ult. cit".
7. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha depositato una memoria nella quale
preliminarmente si considera come il Tribunale non definisca
chiaramente il thema decidendum, astenendosi dal qualificare i
presupposti e la natura degli interessi in contestazione (moratori
ovvero corrispettivi) con la conseguente inammissibilità della
questione "perché proposta in astratto".
Inammissibile sarebbe pure l'impugnazione del regio decreto 23
maggio 1924 n. 827 stante la natura regolamentare dello stesso,
nonché del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297, ugualmente privo
di forza di legge.
"Assolutamente irriducibili al pur ambiguo tema della questione
proposta" risulterebbero, poi, le disposizioni degli articoli 87,
295, 296, e 325 regio decreto 3 marzo 1934 n. 383.
Viene infine osservato che "la procedimentalizzazione della spesa
pubblica" (capo IV, titolo II, regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440
modif.dalla legge 5 agosto 1978 n. 468), "al di là di eventuali
disfunzioni in sede applicativa, che non toccano la legittimità dei
precetti normativi", risponderebbe funzionalmente alle esigenze di
buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.
8. - Il giudizio fissato per la camera di consiglio del 2 luglio
1981 veniva rinviato con ordinanza n. 17 del 1981 alla pubblica
udienza, che si è tenuta il 10 dicembre 1986. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza in esame osserva testualmente che i debiti
pecuniari della Pubblica Amministrazione "diventano liquidi ed
esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di
emissione del relativo mandato di pagamento o atto equipollente,
anziché alla data che risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria
disciplina civilistica in materia e dalle eventuali pattuizioni
stipulate fra le parti interessate".
La relativa norma impugnata sarebbe stata secondo il Collegio
remittente "in motivazione meglio identificata" e contrasterebbe con
gli articoli 3, 23, 28, 53 e 97 Cost.
In realtà, il giudice a quo si è limitato ad elencare una serie
indistinta di disposizioni, senza argomentazioni di sorta attinenti
al loro contenuto in relazione al principio che se ne sarebbe inteso
ricavare. In particolare, è stata impugnata l'intera "normativa di
cui al capo IV del titolo II", tutto il procedimento di spesa cioè
(dall'art.49 al 72 e successive modificazioni) contenuto nel regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Amministrazione del patrimonio e
contabilità dello Stato); nonché gli articoli 87, 295, 296, 324,
325 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni
(testo unico della legge comunale e provinciale) relativi alle
procedure contrattuali e di gestione delle spese negli enti locali.
Inoltre, viene contestualmente riportata la normazione
regolamentare rispettiva e cioè il "capo I del titolo VII del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, specie all'art. 270" nonché "gli
articoli 204 e seguenti" del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.
2. - È evidente l'intento del Tribunale di ritenere enucleabile
sic et sempliciter dal complesso delle disposizioni di cui innanzi
una norma-principio su di cui potersi esercitare, indi, il sindacato
di questa Corte.
Così posta la questione è inammissibile.
Sono senz'altro insuscettibili d'esame, infatti, le disposizioni
regolamentari (in punto specifico, la sentenza n. 83 del 1967 per il
regolamento della legge comunale e provinciale e la sentenza n. 71
del 1981 per quello di contabilità dello Stato).
Quanto ai contenuti delle disposizioni con forza di legge, la mera
e genericamente diffusa impugnazione cui si è fatto or ora cenno non
consente di desumere, in alcun modo, il convincimento del remittente
e men che meno - in base a questo - il principio normativo su cui
appuntare esame ed eventualmente censura.
Invero, come chiaramente risulta, siffatti contenuti altro non
costituiscono che il compendio normativo dei procedimenti (di spesa)
della Pubblica Amministrazione; talché neppure può rilevare, in
alcun senso, che - in tempi successivi all'ordinanza - siano
intervenute talune riforme strutturali per l'ammodernamento di questi
procedimenti (legge 5 agosto 1978, n. 468), con l'abrogazione
espressa - tra l'altro - dell'art.49 regio decreto n. 2440/1923, con
cui si dà inizio alla seriazione sospettata di illegittimità
costituzionale.
Tutto ciò prescindendo dalla ulteriore considerazione che il
Collegio remittente - come rileva l'Avvocatura dello Stato nei
confronti dell'astratta, palmare genericità dell'ordinanza - non
fornisce il benché minimo elemento circa la specie di interessi in
contestazione, onde poterne in apice radicare la rilevanza concreta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del capo I del titolo VII, ivi compreso l'art. 270, del regio decreto
23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'esecuzione della legge sulla
contabilità generale dello Stato); degli articoli 204 e segg. del
regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297 (Regolamento per l'esecuzione
della legge comunale e provinciale); nonché del capo IV del titolo
II del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive
modificazioni (Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato); degli articoli 87, 295, 296, 324, 325 del regio decreto
3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni (Testo unico della
legge comunale e provinciale), sollevata dal Tribunale di Torino con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 28 e 97, 23
e 53 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte