Art. 1498 c.c.
Pagamento del prezzo
[1]Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
[2]In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
[3]Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva