Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 14 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Robbio nel procedimento

civile vertente tra la s.r.l. Tubettificio Robbiese e la s.n. c.

Edilsistem, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, di cui non è

precisato l'oggetto, vertente tra la S.r.l. Tubettificio Robbiese e

la S.n. c. Edilsistem, il Giudice conciliatore di Robbio, con

ordinanza del 14 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., nella

parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle

persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui

quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia

diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a

testi, e cioè dell'elemento essenziale per individuarli e

reperirli";

che, ad avviso del giudice remittente la norma impugnata

contrasta con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par.

3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha aderito l'Italia con

legge 4 agosto 1955, n. 848";

che, in particolare, l'omessa indicazione della residenza delle

persone citate a testimoniare impedirebbe alla controparte di

ottenere tempestivamente, prima della decisione del giudice

sull'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, la

convocazione di tali persone anche come testi a discarico, in

violazione del principio della "parità delle armi";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte esclude

le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito

normativo dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico

dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito

esclusivamente alle norme consuetudinarie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in

relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del

4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.

848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte