Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1996 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 447, terzo

comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a

carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Forlì, in sede di esame sulla richiesta di applicazione

della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura penale:

"nella parte in cui non consente la revocabilità del consenso in

caso di legge più favorevole al reo";

che il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità

costituzionale sul presupposto che, in caso di modifica del

trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo

(intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia

della decisione), non solo la richiesta di patteggiamento non sia

più revocabile, a norma della disposizione impugnata, ma il

decidente altro non possa fare se non emettere sentenza di

applicazione della pena nei termini sui quali si era formato

l'accordo delle parti;

che, in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447,

terzo comma, risulterebbe in contrasto con il principio di

eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il profilo

della ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato il cui

consenso al patteggiamento non è più revocabile e l'imputato che

invece può avvantaggiarsi del trattamento sanzionatorio più

favorevole;

Considerato che la questione è fondata su di un presupposto

interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso

dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale,

sulla inderogabile applicazione della legge penale più favorevole al

reo, che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione

della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione

del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli

continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente;

che, quindi, fermo restando che il remittente non può che

rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma

espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato,

la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della

pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine

previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte