Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio

1996 dal giudice conciliatore di Robbio, nel procedimento civile

vertente tra Tubettificio Robbiese s.r.l. e Edyl Sistem s.n.c.,

iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società a

responsabilità limitata aveva contestato le fatture emesse da una

società in nome collettivo, chiedendo altresì di provare le proprie

ragioni attraverso la testimonianza dei due soci amministratori della

stessa attrice, il giudice conciliatore di Robbio, con ordinanza

emessa il 16 febbraio 1996, a fronte dell'eccezione d'incapacità dei

testi sollevata dalla convenuta ex art. 246 del codice di procedura

civile, dopo aver rilevato che i predetti soci possedevano di fatto

le funzioni di amministratori (e che vi era quindi luogo ad ammettere

tale eccezione), ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale della norma

predetta, nella parte in cui non consente la testimonianza di terzi

interessati al giudizio;

che, secondo il giudice a quo, allorché un fatto diviene oggetto

di prova il giudice dovrebbe conoscere della verità materiale del

medesimo, non essendo il principio dispositivo sufficiente ad

assicurare la realizzazione dei diritti della difesa, mentre il

procedimento probatorio dovrebbe a sua volta garantire l'ammissione

della sola prova a disposizione della parte;

che, a parere del rimettente, la norma impugnata, nello stabilire

a priori l'esclusione anche dell'unica prova rilevante ai fini del

decidere, verrebbe a ledere il principio dell'integrale attuazione

della garanzia della difesa, in quanto impone che il testimone sia

sempre un terzo non interessato rispetto al rapporto controverso, ed

inoltre sarebbe priva di ogni ragionevole fondamento, nonché

eccessivamente compressiva del diritto alla prova;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata analoga

questione con la sentenza n. 248 del 1974 e che il giudice a quo,

oltre a non prendere in considerazione tale decisione, non aggiunge

argomenti sostanzialmente diversi rispetto a quelli a suo tempo

esaminati;

che, in particolare, l'osservazione secondo cui la testimonianza

del terzo interessato sarebbe nella specie l'unico strumento a

disposizione dell'attore per provare un fatto costitutivo, non può

addursi a sostegno della prospettata violazione dell'art. 24 della

Costituzione, in un ordinamento in cui - salve le eccezionali ipotesi

di iniziativa officiosa - l'assolvimento dell'onere probatorio resta

imprescindibilmente a carico della parte;

che, inoltre, è palesemente da escludere l'asserita

irragionevolezza della norma, in quanto il denunciato art. 246 cod.

proc. civ. viene ad esprimere (nella forma di una presunzione

assoluta d'incapacità a testimoniare delle parti, anche potenziali)

l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto

valere, e ciò trova la sua ragione nel bilanciamento tra i

contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel

disciplinare i modi di partecipazione al processo (cfr. ordinanza n.

494 del 1987) e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi

istruttori;

che, d'altronde, il giudice ha pur sempre il potere (ex artt.

272 e 187 cod. proc. civ.) di risolvere prima del merito ogni

questione relativa all'intervento, così garantendo la corretta

corrispondenza tra l'apporto al processo e la situazione soggettiva

di chi vi prende parte;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice

conciliatore di Robbio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte