Sentenza n. 76/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1962 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 370/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale e settimanale, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio
1961 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bernabei
Giuseppe e Cassis Edoardo, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280
dell'11 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 18 maggio 1960, Giuseppe Bernabei, premesso di aver
lavorato come pastore alle dipendenze di Edoardo Cassis, conveniva
quest'ultimo davanti al Pretore di Roma, chiedendone la condanna al
pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per
ferie non godute e per lavoro prestato nelle festività nazionali e
infrasettimanali e nelle domeniche.
Il Pretore, accertato che l'attore era stato addetto alla
pastorizia brada, alle dipendenze del convenuto, con sentenza non
definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso
del lavoro prestato nelle domeniche. Quanto a quest'ultimo, con
ordinanza 30 maggio 1961, adeguatamente motivata, sollevava d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 36,
terzo comma, della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio, ai Presidenti delle Camere e alle parti. Non vi è stato
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione
nell'interesse delle parti. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, la causa è stata trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata d'ufficio dal Pretore di Roma.
L'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale e settimanale, dopo aver affermato nel primo comma che ai
prestatori di lavoro subordinato è dovuto ogni settimana un riposo di
24 ore consecutive, enumera nel secondo comma una serie di categorie,
alle quali dichiara non applicabile la legge stessa. Tra esse è
compresa, al n. 6, la categoria del "personale addetto alla pastorizia
brada", la quale resta così esclusa dal diritto al riposo settimanale.
Tale esclusione è ribadita dall'art. 8 della legge medesima, nel
quale, mentre si stabilisce che per gli addetti ai lavori agricoli il
riposo settimanale sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro,
si tien fermo "il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8", con la
conseguenza che alle categorie indicate nei detti numeri non si applica
né la legge n. 370, ne la regolamentazione collettiva del riposo
settimanale, alla quale, invece, si rinvia per le altre categorie di
lavoratori agricoli.
Va però considerato che, mentre, per altre categorie di lavoratori
subordinati, come quella degli addetti ai lavori di risicoltura, di cui
al ricordato n. 8 dell'art. 1 della legge n. 370, l'esclusione
dall'ambito di applicazione di quest'ultima si spiega con la
particolare disciplina dei relativi rapporti, comprendente norme
regolatrici del riposo settimanale, per il personale addetto alla
pastorizia brada chiaramente emerge la volontà della legge di
escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo e da ogni disciplina,
legislativa o collettiva, di esso. Ma egualmente chiaro è il contrasto
con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, il quale riconosce al
lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile al riposo
settimanale, e costituzionalmente lo garantisce.
La conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1,
secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non esclude
che, data la peculiarità del rapporto, il riposo settimanale degli
addetti alla pastorizia brada possa essere regolato, sempre in
conformità all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, in maniera
diversa dalla detta legge n. 370 del 1934.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il
riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte