Sentenza n. 76/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1979 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 132/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità
delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle
vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione
austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), promosso con ordinanza
emessa il 18 dicembre 1974 dalla Corte dei conti - Sezione III
giurisdizionale - , sul ricorso proposto da Dipré Ester, iscritta al
n. 269 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte dei conti - sez. III pensioni civili - con ordinanza
emessa il 18 dicembre 1974 sollevava, in seguito a conforme istanza
della Procura generale, questione di costituzionalità dell'art. 1
della legge 14 marzo 1961, n. 132, recante "Estensione delle norme
sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio
1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti
all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume",
dubitando che il mancato riconoscimento del diritto a pensione di
riversibilità dei collaterali dei dipendenti del cessato regime
austro-ungarico, nei casi in cui tale diritto è riconosciuto ai
collaterali dei dipendenti dello Stato italiano, fosse contrario al
principio di eguaglianza, dopo che il servizio prestato a favore di
tale regime nei territori annessi è stato ampiamente riconosciuto
dalla normativa del primo dopoguerra.
Nel caso di specie tale Dipré Ester aveva chiesto pensione di
riversibilità come sorella di insegnante elementare che aveva
prestato servizio a favore del cessato regime austro-ungarico
richiamandosi all'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, che opera
un rinvio alla normativa sulla pensione di riversibilità dell'impiego
pubblico e segnatamente all'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n.
46. La Corte dei conti osservava tuttavia che proprio l'art. 1 della
legge n. 132 del 1961 fissa i limiti del rinvio alla normativa sugli
impiegati dello Stato, escludendo appunto implicitamente da tale
rinvio l'ipotesi di collaterali ed ascendenti; riteneva peraltro che la
normativa, così interpretata, fosse tale da suscitare gli accennati
dubbi di costituzionalità. Tale normativa, d'altra parte, dovrebbe
ritenersi ancora in vigore perché non investita dalla generica
abrogazione stabilita con l'art. 254 del t.u. sulle pensioni militari
e civili approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la quale tocca
solo le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato e non le norme relative al trattamento
di quiescenza dei dipendenti dell'impero austro-ungarico non
"assimilati" di cui al r.d. 18 febbraio 1923, n. 464, e successive
modificazioni.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1976, n. 132.
Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :
È eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui esclude dalla riversibilità
delle pensioni, liquidate in base alle norme dell'ex regime
austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, i collaterali che si
trovino nelle condizioni previste attualmente dall'art. 84 del t.u.
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti militari e
civili dello Stato (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).
La questione è fondata.
Infatti la disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme
dell'ex regime austro-ungarico, quale si era andata configurando nel
periodo successivo alla prima guerra mondiale, era ispirata, quanto
alla determinazione dei congiunti che potevano fruire della pensione di
riversibilità, ad un criterio di puntuale parallelismo con la
normativa pensionistica per gli impiegati civili. Era dunque naturale
che le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime
austro-ungarico potessero essere riversibili soltanto a favore delle
vedove e degli orfani, ove si trovassero nelle condizioni particolari
previste dalla normativa comune. Il parallelismo era fondato su una
valutazione, del tutto ragionevole, di prevalenza degli elementi di
omogeneità delle situazioni considerate rispetto ai caratteri di
differenziazione (rapporto d'impiego alle dipendenze di Stati diversi,
mancanza della cittadinanza italiana all'epoca della prestazione del
servizio, diversità nelle regole di liquidazione). Il legislatore del
1961, senza che ricorressero in contrario valide ragioni, ha
trascurato la nuova disciplina contenuta nell'art.12, u.c., della
legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato), successivamente trasfusa nell'art. 84 del t.u. 29
dicembre 1973, n. 1092.
Tale normativa estende il trattamento pensionistico alle sorelle ed
ai fratelli dell'impiegato defunto, quando non vi siano altri aventi
diritto (tra i quali i genitori, pure non considerati dal legislatore
del 1961). Ma sia i collaterali cui si riferisce l'articolo 12, u.c.,
ora citato, sia i collaterali dei titolari di pensioni dirette
liquidate dall'ex regime austro-ungarico traggono titolo al
trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di
una pensione a carico del bilancio statale: sicché l'esclusione della
seconda categoria di collaterali dal conseguimento della pensione di
riversibilità determina, in violazione dell'art.3 Cost.,
un'ingiustificata disparità di trattamento.
Del resto, proprio nella fattispecie che ha dato origine alla
questione di legittimità (collaterale di una maestra elementare in
pensione), il legislatore ha considerato unitariamente le pensioni
liquidate agli insegnanti statali e quelle liquidate in base alle norme
dell'ex regime austro-ungarico, allorché ha disposto la soppressione
del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (d.lg. 7 maggio 1948,
n. 1066).
Collocandosi in un ordine di idee non molto dissimile la Corte, del
resto, ha ritenuto contrario al principio di eguaglianza il mancato
riconoscimento in favore dei fratelli e delle sorelle, inabili ad un
proficuo lavoro e viventi a carico dell'impiegato deceduto,
dell'indennità di buonuscita, non essendo stati addotti e non
ravvisandosi motivi idonei a diversamente disciplinare la situazione
dei medesimi; valutando inoltre la diversità di disciplina ancor più
ingiustificata dopo che la successiva legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha
esteso a tali collaterali il diritto alla pensione di riversibilità
(sentenza n. 82 del 1973).
Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui non
prevede che, in mancanza degli aventi causa indicati negli artt. 8183
del t.u. 1973, n. 1092, ovvero se essi non hanno diritto alla pensione
di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche
naturali, del pensionato dell'ex regime austro-ungarico, purché siano
inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché
conviventi a carico del dante causa e nullatenenti (dovendosi
applicare, per le condizioni di convivenza, quanto disposto dall'art.
82, comma terzo, del testo unico).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilità
delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle
vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione
austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non
prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali
venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte