Art. 84 — Fratelli e sorelle
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a carico del dante causa e nullatenenti. Si applica l'art. 82, comma terzo.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva