Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438,439,440 e

442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il

14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Conti Galafro

ed altro iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 14 febbraio 1991 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1991 - reg. ord. n. 644 del

1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di

Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in

cui subordinano al consenso non motivato ed insindacabile del

pubblico ministero l'adozione del giudizio abbreviato richiesto

dall'imputato, non consentendo al giudice di valutare le ragioni

addotte dal pubblico ministero a giustificazione del "dissenso", e

non attribuendogli, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso

medesimo, il potere di applicare la riduzione di pena prevista

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate

violerebbero gli artt. 3 e 25 della Costituzione, determinando

un'irragionevole disparità di trattamento, in primo luogo fra accusa

e difesa, in secondo luogo fra imputati nell'ambito di uno stesso

procedimento o per gli stessi reati, e, infine, rispetto alla

disciplina dettata per il patteggiamento, nell'ambito della quale,

l'esercizio della funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla

scelta insindacabile del pubblico ministero;

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già

dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui

non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2,

dello stesso codice;

che la questione sollevata va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso

il Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte